La bolletta del riscaldamento è spesso motivo di discussione tra i condomini, soprattutto quando gli importi addebitati non sembrano proporzionati all'utilizzo effettivo dei radiatori. Chi riscalda poco il proprio appartamento può domandarsi perché debba sostenere costi significativi, mentre chi utilizza maggiormente l'impianto potrebbe contestare una ripartizione che non riflette le differenze di consumo tra le abitazioni.
In realtà, la gestione economica del riscaldamento centralizzato è più complessa di quanto possa sembrare. La presenza di valvole termostatiche e dispositivi di contabilizzazione consente di attribuire una parte della spesa ai consumi delle singole unità immobiliari, ma non elimina i costi comuni legati al funzionamento dell'impianto.
Per amministratori e proprietari è quindi fondamentale comprendere quali regole disciplinano la ripartizione, quali componenti della spesa devono essere distinte e in quali circostanze sia possibile modificare i criteri utilizzati dal condominio.
La normativa di riferimento per il riscaldamento centralizzato
Il quadro normativo è costituito principalmente dal D.Lgs. 102/2014, in particolare dall'articolo 9, comma 5, successivamente modificato dal D.Lgs. 73/2020, oltre che dalle disposizioni del codice civile in materia di spese condominiali e tabelle millesimali.
La disciplina persegue due obiettivi: favorire una misurazione attendibile dei consumi energetici e consentire che una parte della spesa sia attribuita in relazione all'energia effettivamente prelevata da ciascuna unità immobiliare.
Il principio, tuttavia, non comporta che ogni proprietario debba pagare esclusivamente quanto risulta dai propri dispositivi di contabilizzazione. Un impianto centralizzato continua infatti a generare costi che non dipendono soltanto dalle abitudini dei singoli occupanti.
Per individuare il corretto criterio di riparto è necessario considerare la normativa applicabile, la configurazione tecnica dell'impianto, il sistema di contabilizzazione installato e le eventuali disposizioni condominiali legittimamente adottate.
Contabilizzazione del calore: contatori, ripartitori e valvole termostatiche
Negli edifici dotati di riscaldamento centralizzato, la contabilizzazione consente di attribuire alle singole abitazioni una quota della spesa energetica sulla base dei dati rilevati.
Le modalità di misurazione dipendono dalle caratteristiche dell'impianto.
Quando è possibile misurare direttamente l'energia termica fornita a ciascuna unità immobiliare, si utilizzano contatori individuali di calore. Si parla, in questo caso, di contabilizzazione diretta.
Negli impianti in cui la misurazione diretta non risulta tecnicamente praticabile, possono essere utilizzati sistemi di contabilizzazione indiretta, generalmente basati su ripartitori installati sui singoli radiatori. Questi dispositivi rilevano grandezze utili a determinare la quota di consumo attribuibile a ciascuna unità immobiliare, secondo le modalità di calcolo applicabili.
È altrettanto importante distinguere i ripartitori dalle valvole termostatiche. Le valvole consentono di regolare l'emissione di calore dei radiatori e, di conseguenza, la temperatura degli ambienti. I ripartitori, invece, servono a raccogliere i dati necessari per attribuire i consumi nei sistemi di contabilizzazione indiretta.
I due dispositivi svolgono quindi funzioni differenti, anche se il loro utilizzo congiunto permette di migliorare il controllo del riscaldamento e la consapevolezza dei consumi.
La normativa contempla inoltre specifiche condizioni nelle quali l'installazione di sistemi individuali può risultare tecnicamente impossibile o non conveniente sotto il profilo dei costi. In tali circostanze occorre verificare le condizioni e gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente, senza presumere che sia sempre possibile rinunciare alla contabilizzazione.
Perché non si paga soltanto il calore consumato
Uno degli equivoci più frequenti riguarda la convinzione che la contabilizzazione individuale debba necessariamente tradursi in una bolletta condominiale composta esclusivamente dai consumi registrati nell'appartamento.
Il funzionamento dell'impianto comporta anche dispersioni termiche lungo le tubazioni e altre componenti di consumo che non possono essere attribuite integralmente alle scelte del singolo condomino. Si tratta dei cosiddetti consumi involontari, che devono essere distinti dai prelievi volontari di calore.
La spesa energetica può quindi essere articolata in due componenti principali:
Quota riferita ai consumi volontari: è collegata all'energia termica attribuita alle singole unità immobiliari attraverso il sistema di contabilizzazione.
Quota riferita ai consumi involontari: riguarda la componente non direttamente riconducibile alle scelte individuali, comprese le dispersioni della rete di distribuzione.
Questa distinzione è essenziale per comprendere perché anche chi mantiene i radiatori a una temperatura contenuta possa essere tenuto a sostenere una parte dei costi energetici comuni.
Occorre poi considerare separatamente le altre spese condominiali, quali la conduzione, la manutenzione ordinaria, le riparazioni e gli interventi straordinari. Questi oneri non devono essere automaticamente assimilati ai consumi involontari: la loro ripartizione va valutata in base alla natura della spesa e alle disposizioni applicabili.
La regola del 50%: come si ripartiscono i consumi energetici
Uno dei punti centrali della disciplina è rappresentato dalla soglia minima prevista dall'articolo 9, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 102/2014, come modificato dal D.Lgs. 73/2020.
La disposizione stabilisce che almeno il 50% dell'importo complessivo relativo ai consumi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda centralizzata sia attribuito agli effettivi prelievi volontari di energia termica, secondo le modalità previste dalla normativa.
La soglia rappresenta un minimo e non una percentuale fissa da applicare indistintamente a tutti gli edifici. La parte attribuita ai consumi volontari può infatti essere superiore al 50%, in relazione al sistema adottato e alle regole applicabili.
Per la quota residua possono essere utilizzati criteri quali i millesimi di proprietà, la superficie utile, il volume utile oppure la potenza termica installata, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge.
È importante precisare che questa regola riguarda la ripartizione degli importi relativi ai consumi energetici e non determina automaticamente il criterio da utilizzare per qualsiasi spesa connessa all'impianto. I costi di manutenzione, conduzione e gestione devono essere esaminati separatamente, evitando di applicare loro meccanicamente la medesima percentuale.
Il regime previsto per i condomini che avevano già installato i sistemi di contabilizzazione
La disciplina contempla una possibilità specifica per gli edifici che, alla data del 29 luglio 2020, avevano già installato i dispositivi di contabilizzazione previsti dalla disposizione e avevano già provveduto alla ripartizione delle spese.
In presenza di entrambe le condizioni, l'applicazione del criterio del 50% è facoltativa secondo quanto stabilito dalla norma.
Non è quindi sufficiente che il condominio disponga genericamente di valvole termostatiche o di dispositivi di contabilizzazione. Prima di concludere che sia possibile mantenere un criterio differente, occorre verificare la situazione esistente alla data indicata, i sistemi installati e le modalità di ripartizione già adottate.
Per gli amministratori, questa verifica è particolarmente importante quando si procede all'approvazione del rendiconto o si valutano modifiche al metodo di calcolo utilizzato negli esercizi precedenti.
Quale criterio utilizzare per la quota non collegata ai consumi individuali?
La scelta del criterio per ripartire la quota residua richiede una valutazione attenta. I millesimi di proprietà costituiscono una delle possibili soluzioni, ma non sempre rappresentano adeguatamente le differenze di fabbisogno energetico tra le unità immobiliari.
Due appartamenti della stessa superficie, per esempio, possono avere esigenze di riscaldamento molto diverse. Un'abitazione situata all'ultimo piano o esposta su più lati può subire dispersioni differenti rispetto a un'unità immobiliare intermedia, circondata da altri appartamenti riscaldati.
Anche l'isolamento delle pareti, l'esposizione, la posizione nell'edificio, la potenza dei corpi scaldanti e la configurazione della rete di distribuzione possono incidere sul fabbisogno termico.
Per individuare un criterio adeguato è pertanto opportuno valutare le caratteristiche concrete dell'edificio e dell'impianto, verificando se la soluzione già utilizzata sia coerente con le disposizioni applicabili.
Quando emergono differenze significative tra le unità immobiliari o contestazioni ricorrenti, una relazione tecnica può fornire all'assemblea gli elementi necessari per valutare eventuali modifiche con maggiore consapevolezza.
La valutazione tecnica non sostituisce le decisioni assembleari richieste dalla legge, ma permette di fondarle su dati e considerazioni oggettive, anziché su valutazioni esclusivamente economiche o su confronti tra singoli proprietari.
Tabelle millesimali del riscaldamento: chi decide e quali maggioranze servono?
La scelta del criterio di ripartizione e la formazione o modifica delle tabelle millesimali sono operazioni distinte, che non devono essere confuse.
L'amministratore è tenuto ad applicare i criteri legittimamente vigenti e a gestire correttamente la contabilizzazione delle spese. Non può introdurre autonomamente un nuovo metodo di ripartizione in base a una propria valutazione discrezionale.
Le decisioni devono rispettare la normativa energetica, il codice civile, le disposizioni applicabili al condominio e le eventuali convenzioni validamente adottate.
Anche per quanto riguarda le maggioranze assembleari, è necessario distinguere le diverse situazioni. La revisione delle tabelle millesimali può ricadere nei casi previsti dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, mentre una modifica convenzionale dei criteri di riparto può richiedere il consenso di tutti i condomini quando incide sui diritti individuali secondo modalità che esigono l'unanimità.
Non è quindi corretto affermare che ogni modifica delle tabelle richieda sempre la stessa maggioranza, né che qualsiasi decisione sul riparto possa essere adottata con una semplice deliberazione a maggioranza.
Prima di sottoporre una proposta all'assemblea, è opportuno esaminare il regolamento condominiale, le delibere precedenti, la natura della modifica e la documentazione tecnica disponibile. In questo modo si riduce il rischio che una decisione adottata per risolvere un problema contabile diventi successivamente oggetto di contestazione.
Lettura da remoto: cosa cambia entro il 2027
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'evoluzione dei sistemi di contabilizzazione.
L'articolo 9, comma 5-bis, del D.Lgs. 102/2014 prevede, ferme le condizioni stabilite dalla normativa in materia di fattibilità tecnica ed efficienza economica, che entro il 1° gennaio 2027 i contatori e i sistemi individuali di contabilizzazione interessati siano dotati di dispositivi per la lettura da remoto.
La disposizione è rilevante per i condomini che utilizzano ancora sistemi che richiedono la raccolta manuale dei dati. L'eventuale adeguamento deve essere valutato in relazione alle caratteristiche dei dispositivi già installati e alle condizioni previste dalla legge.
Per l'amministratore può essere utile verificare per tempo la documentazione del sistema di contabilizzazione, coinvolgendo il manutentore o il tecnico incaricato, così da individuare gli eventuali interventi necessari e informare correttamente l'assemblea.
La lettura da remoto può inoltre agevolare la raccolta dei dati e la gestione delle informazioni sui consumi, ma non modifica automaticamente i criteri giuridici di ripartizione delle spese.
Come prevenire le contestazioni tra condomini
Le controversie sul riscaldamento nascono spesso quando gli importi richiesti sembrano sproporzionati rispetto ai consumi individuali o quando non è chiaro come siano state determinate le diverse quote.
Una gestione trasparente dovrebbe consentire ai condomini di comprendere quali costi siano stati sostenuti, come siano stati distinti i consumi volontari da quelli involontari e quale criterio sia stato applicato alla quota residua.
È altrettanto importante conservare la documentazione relativa alle letture, ai conteggi, agli interventi sull'impianto e alle delibere che disciplinano il riparto.
Quando emergono anomalie o dubbi sulla correttezza dei calcoli, l'amministratore può promuovere una verifica tecnica, acquisendo gli elementi necessari per sottoporre all'assemblea eventuali proposte di intervento.
Questo approccio risulta particolarmente utile quando sono stati eseguiti lavori di efficientamento energetico, sono cambiate le caratteristiche dell'impianto oppure il criterio utilizzato non sembra più rappresentativo della situazione dell'edificio.
La prevenzione delle contestazioni passa soprattutto dalla chiarezza dei conteggi e dalla possibilità di ricostruire il procedimento con cui è stato determinato l'importo attribuito a ciascun condomino.
Conclusioni
La ripartizione delle spese per il riscaldamento centralizzato non può essere ridotta a una semplice divisione dei consumi registrati dai dispositivi installati negli appartamenti. Occorre distinguere i prelievi volontari, i consumi involontari e gli ulteriori costi connessi alla conduzione e alla manutenzione dell'impianto, applicando a ciascuna componente le regole pertinenti.
La soglia minima del 50%, le condizioni previste per i condomini che avevano già adottato sistemi di contabilizzazione e le disposizioni relative alle tabelle millesimali richiedono verifiche puntuali. Non esiste, infatti, un criterio da applicare indistintamente a tutti gli edifici senza considerare la normativa vigente e le caratteristiche tecniche dell'impianto.
Per l'amministratore, il compito consiste nell'applicare correttamente le regole, rendere comprensibili i conteggi e fornire ai condomini informazioni adeguate. Per l'assemblea, significa assumere decisioni basate su documentazione verificabile e, quando necessario, su una valutazione tecnica qualificata.
Una ripartizione trasparente e conforme alle disposizioni applicabili rappresenta il presupposto per una gestione più equilibrata del servizio e per ridurre le occasioni di conflitto tra proprietari.

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