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venerdì 16 ottobre 2026

Rottamazione-quinquies degli enti territoriali: come aderire e quali debiti si possono definire


Dal 16 ottobre 2026 è possibile presentare le domande di adesione alla Rottamazione-quinquies per i debiti affidati alla riscossione dalle Regioni e dagli enti locali che hanno scelto di aderire alla misura. Si tratta di un'opportunità che può interessare contribuenti con pendenze relative a tributi locali, bollo auto e sanzioni amministrative, ma che richiede alcune verifiche preliminari per evitare errori e valutare correttamente i vantaggi della definizione agevolata.

Il termine per presentare la domanda è fissato al 15 dicembre 2026. La procedura si svolge esclusivamente online attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quali debiti rientrano nella definizione agevolata

La misura riguarda i carichi di natura tributaria e non tributaria affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché ricorrano le condizioni previste per l'accesso alla definizione. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Tra le posizioni potenzialmente interessate figurano, ad esempio, i debiti relativi a IMU, TARI, bollo auto, altre entrate locali e multe stradali. La possibilità di beneficiare della rottamazione, tuttavia, non dipende soltanto dalla tipologia del debito: è necessario verificare anche che la Regione o l'ente locale creditore abbia adottato lo specifico provvedimento di adesione.

Il vantaggio economico consiste nella possibilità di estinguere i carichi ammessi versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle relative alle spese di notifica e alle eventuali procedure esecutive. Non sono invece dovuti gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio, secondo le condizioni previste dalla disciplina.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative non tributarie occorre prestare particolare attenzione: la definizione consente di eliminare gli interessi e gli importi dovuti a titolo di aggio, ma la sanzione principale resta da pagare.

La verifica dell'ente creditore è il primo passaggio

Prima di avviare la procedura, è opportuno accertare che l'ente titolare del credito abbia effettivamente aderito alla misura. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile l'elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno adottato il relativo provvedimento.

La verifica è essenziale perché non tutti i debiti verso un'amministrazione territoriale possono essere automaticamente inclusi nella definizione agevolata. Occorre individuare il creditore, controllare la natura del carico e accertare che la posizione sia effettivamente definibile.

Possono rientrare nella nuova misura anche carichi già interessati dalle precedenti rottamazioni, qualora il contribuente sia decaduto dai relativi benefici. Sono inoltre contemplate determinate posizioni comprese nella rottamazione-quater o nella successiva riammissione, se al 30 settembre 2025 non risultavano regolarmente pagate tutte le rate scadute. Restano invece esclusi i carichi della rottamazione-quater e della riammissione per i quali, alla stessa data, i versamenti risultavano regolari.

Anche in presenza di precedenti definizioni agevolate, pertanto, è necessario esaminare la situazione concreta prima di procedere.

Il Prospetto informativo: uno strumento utile prima di decidere

Per conoscere i debiti potenzialmente ammessi e stimare gli importi da versare, il contribuente può richiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il Prospetto informativo. Il documento riporta le cartelle interessate e le somme dovute in caso di adesione, rappresentando un supporto utile per valutare la convenienza dell'operazione.

La richiesta può essere effettuata accedendo all'area riservata con SPID, CIE o CNS oppure, per professionisti e imprese, mediante le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, è disponibile una procedura nell'area pubblica, senza autenticazione, che richiede l'inserimento dei dati e l'invio della documentazione identificativa prevista.

A seconda della modalità utilizzata, il contribuente riceve una o più comunicazioni e-mail contenenti i riferimenti della richiesta e il collegamento per scaricare il documento. È importante controllare la casella di posta indicata: nella procedura in area pubblica il primo collegamento deve essere convalidato entro 72 ore, mentre il link per il download del Prospetto rimane disponibile per cinque giorni.

Gli intermediari fiscali possono richiedere il documento per conto dei propri assistiti attraverso il servizio EquiPro.

È fondamentale, però, non confondere questo passaggio con l'adesione vera e propria. La richiesta del Prospetto informativo non equivale alla presentazione della domanda di rottamazione e non consente, da sola, di beneficiare della definizione agevolata. Chi intende aderire deve presentare un'apposita dichiarazione entro il termine previsto.

Come presentare la domanda entro il 15 dicembre 2026

La domanda può essere trasmessa attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure mediante il servizio disponibile nell'area pubblica.

Accedendo all'area riservata, il contribuente può consultare direttamente i carichi individuati come definibili e selezionare quelli che intende inserire nella dichiarazione. Questa modalità consente di procedere senza dover allegare documenti di riconoscimento e rende possibile individuare le posizioni per le quali si vuole richiedere la definizione.

In alternativa, è possibile compilare il modulo online dell'area pubblica e allegare la documentazione identificativa richiesta. In questo caso, la domanda deve contenere i riferimenti delle cartelle che includono almeno un carico ammesso alla misura e un indirizzo e-mail ordinario, non PEC, al quale ricevere le comunicazioni relative alla pratica.

La scelta non deve necessariamente riguardare l'intera cartella. È infatti possibile chiedere la definizione anche di un singolo carico contenuto al suo interno, senza includere obbligatoriamente tutti gli altri debiti presenti nello stesso documento. Questa possibilità può essere particolarmente utile quando una cartella comprende importi con caratteristiche differenti.

Anche la presentazione della domanda per conto del contribuente può essere effettuata dagli intermediari fiscali attraverso il servizio EquiPro.

La ricevuta e le comunicazioni: perché è importante controllare la posta elettronica

Dopo l'invio della dichiarazione, è necessario verificare che la procedura sia stata completata correttamente e conservare la ricevuta di presentazione.

Per le domande trasmesse dall'area riservata, la ricevuta viene allegata alla comunicazione e-mail di presa in carico. Per quelle inviate attraverso l'area pubblica, invece, il procedimento prevede più passaggi: una prima e-mail con un collegamento da convalidare entro 72 ore, una seconda comunicazione con i riferimenti della pratica e, dopo la verifica della documentazione, una terza e-mail contenente il link per scaricare la ricevuta.

Il collegamento per il download della ricevuta rimane valido per cinque giorni. Se il termine scade senza che il documento sia stato scaricato, sarà necessario ripetere la procedura prevista.

Il controllo della casella di posta elettronica, quindi, non è un adempimento secondario. Una mancata convalida o la perdita del collegamento può compromettere il completamento delle operazioni necessarie. La ricevuta costituisce inoltre un documento da conservare per dimostrare l'avvenuta presentazione della domanda.

Quali effetti produce la presentazione della domanda

La dichiarazione di adesione determina specifici effetti sulle attività di riscossione relative ai carichi inclusi nella richiesta. In particolare, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e, salvo il caso in cui si sia già svolto il primo incanto con esito positivo, non prosegue le procedure esecutive già avviate.

Per i debiti interessati dalla domanda, sono inoltre sospesi i termini di prescrizione e decadenza e il contribuente non è considerato inadempiente ai fini delle disposizioni richiamate dalla disciplina della riscossione.

Occorre tuttavia distinguere questi effetti dalla cancellazione delle misure cautelari già esistenti. La presentazione della domanda, infatti, non determina l'automatica eliminazione dei fermi amministrativi o delle ipoteche già iscritti.

L'adesione richiede quindi una valutazione complessiva della posizione debitoria, soprattutto quando siano già in corso procedure di recupero o risultino iscritti vincoli sui beni del contribuente.

Rateizzazioni già in corso: cosa cambia

La presentazione della domanda incide anche sui piani ordinari di rateizzazione relativi ai debiti ammessi alla rottamazione. Per questi carichi, gli obblighi di pagamento sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata, fissata al 31 marzo 2027. Alla stessa data, le rateizzazioni relative ai debiti per i quali la domanda è stata accolta vengono revocate automaticamente.

È necessario, però, distinguere i carichi definibili da quelli che restano esclusi. Se un piano di rateizzazione comprende entrambe le tipologie, la sospensione riguarda soltanto i debiti inclusi nella domanda di rottamazione. Per le altre posizioni, i pagamenti devono proseguire secondo le scadenze originarie.

Questa distinzione merita particolare attenzione per evitare che, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la comunicazione dell'esito, vengano trascurate rate ancora dovute.

Quando si conosceranno gli importi definitivi

Entro il 28 febbraio 2027, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l'esito delle domande. In caso di accoglimento, il contribuente riceverà l'indicazione dell'importo complessivo da versare, le scadenze previste in base alla modalità di pagamento prescelta e i moduli necessari per effettuare i versamenti. Saranno inoltre fornite le indicazioni per richiedere, se desiderato, la domiciliazione bancaria.

In caso di rigetto, la comunicazione riporterà le motivazioni del mancato accoglimento.

Per le domande presentate attraverso l'area riservata, la comunicazione e i relativi moduli saranno disponibili esclusivamente nella stessa area personale. Sarà quindi importante monitorare il servizio utilizzato per la presentazione della dichiarazione.

Pagamento in unica soluzione o a rate

Le somme dovute possono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure mediante un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. In caso di pagamento rateale, si applicano interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 1° aprile 2027.

La scelta tra pagamento immediato e rateizzazione dovrebbe essere effettuata considerando non soltanto l'importo complessivo da versare, ma anche la capacità finanziaria del contribuente e gli impegni già assunti.

La definizione agevolata può perdere efficacia in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive oppure dell'ultima rata del piano. La tolleranza di cinque giorni è prevista esclusivamente per il pagamento in unica soluzione e per l'ultima rata.

È importante conoscere anche le conseguenze di un pagamento irregolare nel corso del piano. Un versamento successivo non viene necessariamente imputato alla rata corrente: se una rata precedente è rimasta insoluta, il pagamento può essere destinato a coprire quella scaduta. In questo modo, il mancato pagamento di una rata intermedia può lasciare insoluta l'ultima, con conseguenze sulla permanenza dei benefici.

Se la definizione diventa inefficace, le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito complessivo, riprendono le attività di recupero e i carichi interessati non possono più essere rateizzati.

Una valutazione preventiva può evitare errori

La Rottamazione-quinquies degli enti territoriali può offrire un'opportunità concreta per ridurre il peso di alcune pendenze con Regioni ed enti locali. Il beneficio, tuttavia, deve essere valutato caso per caso, verificando l'adesione dell'ente creditore, la natura dei carichi, l'eventuale presenza di precedenti definizioni agevolate e gli effetti sulle rateizzazioni già in essere.

Il primo passo consiste nell'individuare le posizioni effettivamente ammesse e ricostruire l'importo che sarà necessario versare. Solo dopo questa verifica è possibile confrontare le alternative disponibili e scegliere una modalità di pagamento sostenibile.

La scadenza del 15 dicembre 2026 rende opportuno avviare per tempo i controlli, senza attendere gli ultimi giorni per richiedere informazioni o completare la procedura telematica.

Lo Studio è a disposizione per assistere i contribuenti nella verifica dei carichi, nell'analisi della convenienza della definizione agevolata e nella presentazione della domanda.