Con l’ordinanza della sezione 5 numero 17189 del 26/05/2022 la Corte di Cassazione ribadisce un principio basilare e quasi ovvio che tuttavia in passato è stato oggetto di interpretazioni piuttosto elastiche: nel processo tributario vige il divieto, anche per l’Agenzia delle Entrate, di modificare i termini della contestazione, ex art. 57 comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che pertanto devono essere circoscritti a quelli che emergono dall’avviso di accertamento che a sua volta attinge i motivi dal pvc. Troppo spesso, infatti, l’atto processuale principale è stato considerato quello delle controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente.
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