Con l’ordinanza della sezione 5 numero 17189 del 26/05/2022 la Corte di Cassazione ribadisce un principio basilare e quasi ovvio che tuttavia in passato è stato oggetto di interpretazioni piuttosto elastiche: nel processo tributario vige il divieto, anche per l’Agenzia delle Entrate, di modificare i termini della contestazione, ex art. 57 comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che pertanto devono essere circoscritti a quelli che emergono dall’avviso di accertamento che a sua volta attinge i motivi dal pvc. Troppo spesso, infatti, l’atto processuale principale è stato considerato quello delle controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente.
Dottore Commercialista. Amministratore di condominio. Revisore legale. Studio di consulenza fiscale, commerciale e condominiale. Mediazione civile e commerciale
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
-
L'invio del modello 770 al Fisco per quanto riguarda i condomini è uno degli obblighi a carico dell'amministratore, poiché questo ...
-
Il diritto di proprietà, garantito dall'articolo 832 del Codice Civile italiano, conferisce al proprietario la possibilità di godere e d...
-
La notte del 31 dicembre è da sempre caratterizzato da cene e festeggiamenti per celebrare l'avvento del nuovo anno. In conclusione, è s...
Nessun commento:
Posta un commento