Il concordato preventivo biennale entra in una nuova fase applicativa. In vista delle adesioni per il biennio 2026-2027, le modifiche normative intervenute negli ultimi mesi hanno ridefinito alcuni aspetti essenziali dell’istituto, dai requisiti di accesso ai criteri di determinazione della proposta, fino agli effetti del rinnovo e alle ipotesi di decadenza.
In questo contesto si inserisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 6 ottobre 2026, che riordina i chiarimenti interpretativi elaborati dall’Amministrazione finanziaria e offre un quadro organico della disciplina. Il documento assume particolare rilevanza per i professionisti chiamati ad assistere imprese e lavoratori autonomi nella valutazione della convenienza dell’adesione e nella gestione degli adempimenti connessi.
Per comprendere la portata delle novità, occorre partire dalla funzione del concordato e analizzare le principali modifiche che interessano il prossimo biennio.
Come funziona il concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari attraverso la determinazione anticipata di una parte della base imponibile.
Il meccanismo prevede che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta relativa al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, per i soggetti interessati, al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. La proposta viene elaborata sulla base delle informazioni dichiarative, dei dati disponibili e degli elementi utilizzati per la valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente.
L’adesione comporta l’accettazione delle basi imponibili concordate per i due periodi d’imposta interessati, secondo le condizioni previste dalla normativa. Ne deriva un elemento di certezza nella determinazione del prelievo, ma anche un vincolo che deve essere valutato con attenzione: un risultato economico effettivo inferiore a quello concordato non determina, di per sé, una corrispondente riduzione della base imponibile fiscale.
Al contrario, quando il risultato effettivo supera quello concordato, il maggior reddito ordinariamente prodotto non comporta automaticamente un incremento della base imponibile oggetto dell’accordo, fatti salvi gli effetti delle specifiche disposizioni applicabili.
Il vantaggio potenziale deve quindi essere valutato insieme ai rischi connessi all’andamento dell’attività, alla sostenibilità degli importi concordati e alle condizioni che possono determinare la cessazione o la decadenza dal regime.
La circolare n. 8/2026: un quadro interpretativo più organico
La circolare del 6 ottobre 2026 raccoglie e coordina i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso degli ultimi anni, anche attraverso le precedenti circolari, le FAQ e le risposte a quesiti specifici.
L’esigenza di sistematizzazione deriva dalla complessità applicativa del CPB. La disciplina coinvolge, infatti, situazioni differenti: contribuenti individuali, società, associazioni professionali, società tra professionisti e soggetti interessati da operazioni straordinarie. A ciò si aggiungono le regole relative agli ISA, le condizioni di accesso, le cause di esclusione e cessazione, gli effetti delle dichiarazioni integrative e le modalità di determinazione degli acconti.
Il documento si articola in una trattazione generale dell’istituto, aggiornata alla luce degli interventi normativi più recenti, e in un’appendice che riunisce le principali soluzioni interpretative già diffuse dall’Amministrazione finanziaria.
Per imprese, professionisti e consulenti, il valore pratico della circolare consiste soprattutto nella possibilità di ricostruire la disciplina attraverso un riferimento unitario. Ciò non elimina la necessità di esaminare le singole fattispecie, ma agevola l’individuazione dei criteri da applicare ai casi concreti.
Adesione 2026-2027: limiti più stringenti alla proposta
Una delle novità riguarda i limiti alla crescita della proposta di concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui la proposta si riferisce, opportunamente rettificato secondo le disposizioni del decreto sul CPB.
Le modifiche introdotte dagli articoli 7 e 7-bis del decreto-legge n. 38/2026 hanno ampliato il sistema di limitazione delle proposte, estendendolo anche ai contribuenti con livelli di affidabilità fiscale meno elevati.
I limiti previsti sono i seguenti:
Punteggio ISA / Incremento massimo della proposta rispetto al reddito di riferimento
- Pari a 10 / 10%
- Pari o superiore a 9 e inferiore a 10 / 15%
- Pari o superiore a 8 e inferiore a 9 / 25%
- Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 / 30%
- Pari o superiore a 1 e inferiore a 6 / 35%
La graduazione dei limiti collega quindi l’entità massima della proposta al livello di affidabilità fiscale attribuito al contribuente. Per le posizioni con punteggi più elevati, il margine di incremento è più contenuto; per quelle con risultati ISA inferiori, la percentuale massima consentita è maggiore.
La verifica non può limitarsi al confronto tra due importi: occorre individuare correttamente il periodo d’imposta di riferimento e applicare le rettifiche previste dalla disciplina. Inoltre, la valutazione della proposta deve tenere conto delle ulteriori condizioni di accesso e delle eventuali cause di esclusione.
Il termine di adesione per il biennio 2026-2027
Per il solo biennio 2026-2027, il termine di adesione è stato differito al 31 ottobre 2026. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento è invece l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
La scadenza rende particolarmente importante una valutazione tempestiva della proposta. L’analisi dovrebbe comprendere non soltanto il confronto con i redditi storici, ma anche le previsioni economiche, gli investimenti programmati, la struttura dei costi e gli eventuali fattori che potrebbero incidere sulla redditività nel biennio.
Il trattamento degli investimenti agevolati
Un’ulteriore modifica riguarda gli investimenti riconducibili al cosiddetto iperammortamento, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
La normativa prevede l’esclusione dal reddito d’impresa concordato della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria riferibili agli investimenti interessati, intervenendo sull’articolo 16 del decreto CPB.
La disposizione assume rilievo per le imprese che programmano investimenti agevolati, poiché incide sul rapporto tra la determinazione concordata del reddito e gli effetti fiscali delle misure di incentivazione.
Requisiti di accesso e cause di esclusione: una distinzione decisiva
Tra gli interventi più significativi introdotti dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 148/2026, cosiddetto decreto Omnibus, rientra la revisione degli effetti connessi alla mancanza dei requisiti di accesso o alla presenza di cause di esclusione.
Per il biennio 2026-2027, l’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto CPB, oppure in presenza di una causa di esclusione contemplata dall’articolo 11, è priva di effetti.
La conseguenza è rilevante anche sul piano operativo: in queste circostanze, l’adesione non viene più ricondotta a un’ipotesi di decadenza successiva, ma è considerata come mai intervenuta.
La verifica preliminare dei presupposti assume pertanto un’importanza ancora maggiore. Non è sufficiente accettare la proposta elaborata dall’Agenzia: occorre accertare che il contribuente possieda effettivamente le condizioni richieste dalla legge.
Il decreto Omnibus interviene inoltre su alcune cause di esclusione riguardanti le modifiche della compagine sociale e le attività esercitate da associazioni professionali e società tra professionisti o avvocati.
In particolare, per il rinnovo del concordato, vengono introdotte specifiche eccezioni in relazione all’ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo, entro il limite complessivo di 35.000 euro.
Sono inoltre ridefinite alcune ipotesi relative alle attività economiche esercitate da associazioni e società professionali, quando queste non risultino riconducibili all’attività cui si riferisce l’ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato.
Si tratta di disposizioni che richiedono un esame puntuale della struttura organizzativa e della situazione reddituale dei soggetti coinvolti, soprattutto nei casi di rinnovo.
Rinnovo del concordato: più benefici e maggiore flessibilità
Il decreto Omnibus interviene anche sull’articolo 14 del decreto CPB, rafforzando alcuni vantaggi riconosciuti ai contribuenti che decidono di rinnovare l’adesione per un ulteriore biennio.
Il legislatore ha previsto, in sostituzione di alcuni benefici premiali ordinariamente collegati al livello di affidabilità fiscale, soglie più elevate per determinate agevolazioni.
In particolare, per la compensazione dei crediti, l’esonero dal visto di conformità è riconosciuto entro i seguenti limiti annui:
- Crediti IVA: fino a 100.000 euro, rispetto alla soglia ordinaria di 70.000 euro.
- Imposte dirette e IRAP: fino a 70.000 euro, rispetto alla soglia ordinaria di 50.000 euro.
Per i rimborsi IVA, la soglia entro cui è possibile beneficiare dell’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia viene elevata a 100.000 euro annui, rispetto al precedente limite di 70.000 euro.
È inoltre previsto un ampliamento del beneficio relativo ai termini di decadenza per l’attività di accertamento: l’anticipazione è portata a due anni, anziché a un anno, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa.
Il rinnovo introduce anche una maggiore flessibilità finanziaria. Per i contribuenti interessati è prevista la possibilità di rateizzare, senza applicazione degli interessi, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, secondo le disposizioni applicabili.
Questi benefici possono incidere concretamente sulla gestione fiscale e finanziaria dell’impresa o dello studio professionale. La loro effettiva utilità deve tuttavia essere rapportata alla situazione del singolo contribuente, alle soglie applicabili e alle condizioni richieste per il riconoscimento delle agevolazioni.
Il ravvedimento speciale per le annualità pregresse
Un ulteriore elemento di interesse riguarda la possibilità, prevista dall’articolo 29 del decreto Omnibus, di accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023 da parte dei contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027.
Il meccanismo consente, al ricorrere delle condizioni previste, di regolarizzare determinate annualità mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.
La misura richiede una valutazione autonoma rispetto alla convenienza del concordato. Prima di procedere, è necessario verificare l’effettiva ammissibilità del contribuente, le annualità interessate, le modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva e gli eventuali effetti sulla posizione fiscale complessiva.
Errori dichiarativi e decadenza: cambia il quadro delle conseguenze
Il decreto Omnibus riorganizza le disposizioni che disciplinano la rilevanza delle basi imponibili concordate e le ipotesi di decadenza, con particolare riferimento agli errori e alle omissioni nei dati utilizzati per la formulazione della proposta.
La nuova impostazione mira a distinguere le irregolarità che possono essere regolarizzate dalle violazioni che incidono in modo sostanziale sulla validità del concordato.
In particolare, gli errori e le omissioni relativi ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della proposta possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa e regolarizzazione delle sanzioni attraverso il ravvedimento operoso, nei casi consentiti dalla legge.
La possibilità di regolarizzazione non è tuttavia illimitata. Restano ferme le specifiche esclusioni previste per determinate violazioni, comprese quelle di rilevanza penale e quelle riguardanti i dati indicati nel modello ISA.
Quando ricorrono i presupposti, la correzione consente di riallineare il reddito o il valore della produzione netta concordati ai dati dichiarativi rettificati, evitando che l’accordo continui a fondarsi su informazioni inesatte.
Anche le ipotesi di decadenza sono state ridefinite. Per gli errori e le omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta, fatta eccezione per i casi esclusi dalla disciplina, la decadenza può intervenire soltanto quando dalle irregolarità sia derivato un accertamento.
La riforma conferma quindi l’importanza di distinguere tra la semplice irregolarità suscettibile di correzione e la violazione che, per caratteristiche ed effetti, determina il venir meno del regime concordatario.
Per il professionista, diventa essenziale verificare tempestivamente la natura dell’errore, le modalità di regolarizzazione ammesse e gli effetti che la correzione produce sulle basi imponibili concordate.
Rinnovo, cessazione e modifiche della compagine sociale
Le modifiche normative intervengono anche sulle cause di cessazione del concordato, coordinandole con le nuove disposizioni relative all’esclusione.
Per le adesioni rinnovate vengono previste specifiche eccezioni con riferimento a determinate modifiche della compagine sociale, in particolare all’ingresso di soci o associati che rientrano nei limiti reddituali stabiliti dalla legge.
Sono inoltre precisate le condizioni applicabili alle associazioni e alle società tra professionisti o avvocati che esercitano attività economiche non riconducibili all’ISA applicato individualmente dai singoli soci o associati.
L’analisi delle cause di cessazione resta fondamentale nei casi di trasformazione societaria, riorganizzazione dell’attività, ingresso o uscita di soci e altre operazioni che possono modificare gli elementi rilevanti ai fini del concordato.
Non ogni variazione determina automaticamente la perdita degli effetti dell’accordo: occorre verificare la fattispecie concreta alla luce delle disposizioni applicabili al periodo d’imposta e della natura dell’operazione effettuata.
Determinazione degli acconti: il ritorno al metodo storico
Tra le novità per i contribuenti che rinnovano il concordato rientra la possibilità di determinare gli acconti mediante il metodo storico senza applicare la maggiorazione prevista dalla disciplina ordinaria del CPB.
La modifica interessa un aspetto che può avere effetti immediati sulla liquidità aziendale e professionale. La determinazione degli acconti, infatti, incide sulla distribuzione temporale dei versamenti e sulla pianificazione finanziaria del contribuente.
La scelta del metodo applicabile deve comunque essere effettuata considerando le condizioni previste dalla normativa e la posizione fiscale del soggetto interessato.
I vantaggi fiscali: il concordato conviene davvero?
La certezza preventiva delle basi imponibili rappresenta il principale elemento di interesse del CPB, ma non è sufficiente, da sola, a giustificare l’adesione.
Tra i benefici potenzialmente rilevanti rientrano il regime premiale collegato agli ISA, le limitazioni all’attività di accertamento, gli esoneri dal visto di conformità o dalla garanzia entro determinate soglie e, per i contribuenti che possiedono i requisiti richiesti, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo precedente.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono differenziate in funzione del punteggio ISA e possono risultare inferiori a quelle ordinarie applicabili al contribuente. Il beneficio effettivo dipende tuttavia dalla composizione del reddito, dalla posizione fiscale individuale e dalle regole specifiche previste per il biennio interessato.
La convenienza deve essere valutata attraverso una simulazione che consideri almeno tre elementi: il reddito proposto dall’Agenzia, l’evoluzione economica attesa nel biennio e il carico fiscale complessivo nelle diverse ipotesi.
Una proposta apparentemente vantaggiosa potrebbe infatti rivelarsi poco conveniente per un’attività che prevede una contrazione dei ricavi o un aumento significativo dei costi. Al contrario, per un contribuente con prospettive di crescita e risultati economici superiori alle basi imponibili concordate, il regime potrebbe offrire benefici apprezzabili.
La valutazione deve quindi essere personalizzata e non può essere sostituita da un confronto limitato alle sole aliquote fiscali.
Conclusioni
La circolare n. 8/2026 rappresenta un passaggio importante nel consolidamento della disciplina del concordato preventivo biennale. Il coordinamento dei chiarimenti interpretativi e le modifiche introdotte per il biennio 2026-2027 contribuiscono a delineare un quadro più strutturato, soprattutto in materia di accesso, rinnovo, regolarizzazione delle irregolarità e decadenza.
Per imprese e professionisti, la scadenza del 31 ottobre 2026 impone di affrontare la valutazione con un approccio consapevole. Non si tratta soltanto di decidere se accettare una proposta, ma di verificare la correttezza dei presupposti, stimare gli effetti fiscali e finanziari dell’adesione e comprendere le conseguenze di un eventuale scostamento tra risultati attesi e redditività effettiva.
Il concordato può costituire uno strumento utile di pianificazione fiscale, purché la decisione sia preceduta da un’analisi concreta della posizione del contribuente e da una verifica puntuale delle disposizioni applicabili.
Il presente articolo ha finalità informative e divulgative. La disciplina del concordato preventivo biennale è soggetta a specifiche condizioni normative e interpretative; per valutare l’accesso, la convenienza e gli effetti dell’adesione è necessario esaminare la situazione del singolo contribuente.