Studio Nicola Giordano
Dottore Commercialista. Amministratore di condominio. Revisore legale. Studio di consulenza fiscale, commerciale e condominiale. Mediazione civile e commerciale
martedì 20 ottobre 2026
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lunedì 19 ottobre 2026
Riscaldamento centralizzato in condominio: regole, criteri e novità sulla ripartizione delle spese
La bolletta del riscaldamento è spesso motivo di discussione tra i condomini, soprattutto quando gli importi addebitati non sembrano proporzionati all'utilizzo effettivo dei radiatori. Chi riscalda poco il proprio appartamento può domandarsi perché debba sostenere costi significativi, mentre chi utilizza maggiormente l'impianto potrebbe contestare una ripartizione che non riflette le differenze di consumo tra le abitazioni.
In realtà, la gestione economica del riscaldamento centralizzato è più complessa di quanto possa sembrare. La presenza di valvole termostatiche e dispositivi di contabilizzazione consente di attribuire una parte della spesa ai consumi delle singole unità immobiliari, ma non elimina i costi comuni legati al funzionamento dell'impianto.
Per amministratori e proprietari è quindi fondamentale comprendere quali regole disciplinano la ripartizione, quali componenti della spesa devono essere distinte e in quali circostanze sia possibile modificare i criteri utilizzati dal condominio.
La normativa di riferimento per il riscaldamento centralizzato
Il quadro normativo è costituito principalmente dal D.Lgs. 102/2014, in particolare dall'articolo 9, comma 5, successivamente modificato dal D.Lgs. 73/2020, oltre che dalle disposizioni del codice civile in materia di spese condominiali e tabelle millesimali.
La disciplina persegue due obiettivi: favorire una misurazione attendibile dei consumi energetici e consentire che una parte della spesa sia attribuita in relazione all'energia effettivamente prelevata da ciascuna unità immobiliare.
Il principio, tuttavia, non comporta che ogni proprietario debba pagare esclusivamente quanto risulta dai propri dispositivi di contabilizzazione. Un impianto centralizzato continua infatti a generare costi che non dipendono soltanto dalle abitudini dei singoli occupanti.
Per individuare il corretto criterio di riparto è necessario considerare la normativa applicabile, la configurazione tecnica dell'impianto, il sistema di contabilizzazione installato e le eventuali disposizioni condominiali legittimamente adottate.
Contabilizzazione del calore: contatori, ripartitori e valvole termostatiche
Negli edifici dotati di riscaldamento centralizzato, la contabilizzazione consente di attribuire alle singole abitazioni una quota della spesa energetica sulla base dei dati rilevati.
Le modalità di misurazione dipendono dalle caratteristiche dell'impianto.
Quando è possibile misurare direttamente l'energia termica fornita a ciascuna unità immobiliare, si utilizzano contatori individuali di calore. Si parla, in questo caso, di contabilizzazione diretta.
Negli impianti in cui la misurazione diretta non risulta tecnicamente praticabile, possono essere utilizzati sistemi di contabilizzazione indiretta, generalmente basati su ripartitori installati sui singoli radiatori. Questi dispositivi rilevano grandezze utili a determinare la quota di consumo attribuibile a ciascuna unità immobiliare, secondo le modalità di calcolo applicabili.
È altrettanto importante distinguere i ripartitori dalle valvole termostatiche. Le valvole consentono di regolare l'emissione di calore dei radiatori e, di conseguenza, la temperatura degli ambienti. I ripartitori, invece, servono a raccogliere i dati necessari per attribuire i consumi nei sistemi di contabilizzazione indiretta.
I due dispositivi svolgono quindi funzioni differenti, anche se il loro utilizzo congiunto permette di migliorare il controllo del riscaldamento e la consapevolezza dei consumi.
La normativa contempla inoltre specifiche condizioni nelle quali l'installazione di sistemi individuali può risultare tecnicamente impossibile o non conveniente sotto il profilo dei costi. In tali circostanze occorre verificare le condizioni e gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente, senza presumere che sia sempre possibile rinunciare alla contabilizzazione.
Perché non si paga soltanto il calore consumato
Uno degli equivoci più frequenti riguarda la convinzione che la contabilizzazione individuale debba necessariamente tradursi in una bolletta condominiale composta esclusivamente dai consumi registrati nell'appartamento.
Il funzionamento dell'impianto comporta anche dispersioni termiche lungo le tubazioni e altre componenti di consumo che non possono essere attribuite integralmente alle scelte del singolo condomino. Si tratta dei cosiddetti consumi involontari, che devono essere distinti dai prelievi volontari di calore.
La spesa energetica può quindi essere articolata in due componenti principali:
Quota riferita ai consumi volontari: è collegata all'energia termica attribuita alle singole unità immobiliari attraverso il sistema di contabilizzazione.
Quota riferita ai consumi involontari: riguarda la componente non direttamente riconducibile alle scelte individuali, comprese le dispersioni della rete di distribuzione.
Questa distinzione è essenziale per comprendere perché anche chi mantiene i radiatori a una temperatura contenuta possa essere tenuto a sostenere una parte dei costi energetici comuni.
Occorre poi considerare separatamente le altre spese condominiali, quali la conduzione, la manutenzione ordinaria, le riparazioni e gli interventi straordinari. Questi oneri non devono essere automaticamente assimilati ai consumi involontari: la loro ripartizione va valutata in base alla natura della spesa e alle disposizioni applicabili.
La regola del 50%: come si ripartiscono i consumi energetici
Uno dei punti centrali della disciplina è rappresentato dalla soglia minima prevista dall'articolo 9, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 102/2014, come modificato dal D.Lgs. 73/2020.
La disposizione stabilisce che almeno il 50% dell'importo complessivo relativo ai consumi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda centralizzata sia attribuito agli effettivi prelievi volontari di energia termica, secondo le modalità previste dalla normativa.
La soglia rappresenta un minimo e non una percentuale fissa da applicare indistintamente a tutti gli edifici. La parte attribuita ai consumi volontari può infatti essere superiore al 50%, in relazione al sistema adottato e alle regole applicabili.
Per la quota residua possono essere utilizzati criteri quali i millesimi di proprietà, la superficie utile, il volume utile oppure la potenza termica installata, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge.
È importante precisare che questa regola riguarda la ripartizione degli importi relativi ai consumi energetici e non determina automaticamente il criterio da utilizzare per qualsiasi spesa connessa all'impianto. I costi di manutenzione, conduzione e gestione devono essere esaminati separatamente, evitando di applicare loro meccanicamente la medesima percentuale.
Il regime previsto per i condomini che avevano già installato i sistemi di contabilizzazione
La disciplina contempla una possibilità specifica per gli edifici che, alla data del 29 luglio 2020, avevano già installato i dispositivi di contabilizzazione previsti dalla disposizione e avevano già provveduto alla ripartizione delle spese.
In presenza di entrambe le condizioni, l'applicazione del criterio del 50% è facoltativa secondo quanto stabilito dalla norma.
Non è quindi sufficiente che il condominio disponga genericamente di valvole termostatiche o di dispositivi di contabilizzazione. Prima di concludere che sia possibile mantenere un criterio differente, occorre verificare la situazione esistente alla data indicata, i sistemi installati e le modalità di ripartizione già adottate.
Per gli amministratori, questa verifica è particolarmente importante quando si procede all'approvazione del rendiconto o si valutano modifiche al metodo di calcolo utilizzato negli esercizi precedenti.
Quale criterio utilizzare per la quota non collegata ai consumi individuali?
La scelta del criterio per ripartire la quota residua richiede una valutazione attenta. I millesimi di proprietà costituiscono una delle possibili soluzioni, ma non sempre rappresentano adeguatamente le differenze di fabbisogno energetico tra le unità immobiliari.
Due appartamenti della stessa superficie, per esempio, possono avere esigenze di riscaldamento molto diverse. Un'abitazione situata all'ultimo piano o esposta su più lati può subire dispersioni differenti rispetto a un'unità immobiliare intermedia, circondata da altri appartamenti riscaldati.
Anche l'isolamento delle pareti, l'esposizione, la posizione nell'edificio, la potenza dei corpi scaldanti e la configurazione della rete di distribuzione possono incidere sul fabbisogno termico.
Per individuare un criterio adeguato è pertanto opportuno valutare le caratteristiche concrete dell'edificio e dell'impianto, verificando se la soluzione già utilizzata sia coerente con le disposizioni applicabili.
Quando emergono differenze significative tra le unità immobiliari o contestazioni ricorrenti, una relazione tecnica può fornire all'assemblea gli elementi necessari per valutare eventuali modifiche con maggiore consapevolezza.
La valutazione tecnica non sostituisce le decisioni assembleari richieste dalla legge, ma permette di fondarle su dati e considerazioni oggettive, anziché su valutazioni esclusivamente economiche o su confronti tra singoli proprietari.
Tabelle millesimali del riscaldamento: chi decide e quali maggioranze servono?
La scelta del criterio di ripartizione e la formazione o modifica delle tabelle millesimali sono operazioni distinte, che non devono essere confuse.
L'amministratore è tenuto ad applicare i criteri legittimamente vigenti e a gestire correttamente la contabilizzazione delle spese. Non può introdurre autonomamente un nuovo metodo di ripartizione in base a una propria valutazione discrezionale.
Le decisioni devono rispettare la normativa energetica, il codice civile, le disposizioni applicabili al condominio e le eventuali convenzioni validamente adottate.
Anche per quanto riguarda le maggioranze assembleari, è necessario distinguere le diverse situazioni. La revisione delle tabelle millesimali può ricadere nei casi previsti dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, mentre una modifica convenzionale dei criteri di riparto può richiedere il consenso di tutti i condomini quando incide sui diritti individuali secondo modalità che esigono l'unanimità.
Non è quindi corretto affermare che ogni modifica delle tabelle richieda sempre la stessa maggioranza, né che qualsiasi decisione sul riparto possa essere adottata con una semplice deliberazione a maggioranza.
Prima di sottoporre una proposta all'assemblea, è opportuno esaminare il regolamento condominiale, le delibere precedenti, la natura della modifica e la documentazione tecnica disponibile. In questo modo si riduce il rischio che una decisione adottata per risolvere un problema contabile diventi successivamente oggetto di contestazione.
Lettura da remoto: cosa cambia entro il 2027
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'evoluzione dei sistemi di contabilizzazione.
L'articolo 9, comma 5-bis, del D.Lgs. 102/2014 prevede, ferme le condizioni stabilite dalla normativa in materia di fattibilità tecnica ed efficienza economica, che entro il 1° gennaio 2027 i contatori e i sistemi individuali di contabilizzazione interessati siano dotati di dispositivi per la lettura da remoto.
La disposizione è rilevante per i condomini che utilizzano ancora sistemi che richiedono la raccolta manuale dei dati. L'eventuale adeguamento deve essere valutato in relazione alle caratteristiche dei dispositivi già installati e alle condizioni previste dalla legge.
Per l'amministratore può essere utile verificare per tempo la documentazione del sistema di contabilizzazione, coinvolgendo il manutentore o il tecnico incaricato, così da individuare gli eventuali interventi necessari e informare correttamente l'assemblea.
La lettura da remoto può inoltre agevolare la raccolta dei dati e la gestione delle informazioni sui consumi, ma non modifica automaticamente i criteri giuridici di ripartizione delle spese.
Come prevenire le contestazioni tra condomini
Le controversie sul riscaldamento nascono spesso quando gli importi richiesti sembrano sproporzionati rispetto ai consumi individuali o quando non è chiaro come siano state determinate le diverse quote.
Una gestione trasparente dovrebbe consentire ai condomini di comprendere quali costi siano stati sostenuti, come siano stati distinti i consumi volontari da quelli involontari e quale criterio sia stato applicato alla quota residua.
È altrettanto importante conservare la documentazione relativa alle letture, ai conteggi, agli interventi sull'impianto e alle delibere che disciplinano il riparto.
Quando emergono anomalie o dubbi sulla correttezza dei calcoli, l'amministratore può promuovere una verifica tecnica, acquisendo gli elementi necessari per sottoporre all'assemblea eventuali proposte di intervento.
Questo approccio risulta particolarmente utile quando sono stati eseguiti lavori di efficientamento energetico, sono cambiate le caratteristiche dell'impianto oppure il criterio utilizzato non sembra più rappresentativo della situazione dell'edificio.
La prevenzione delle contestazioni passa soprattutto dalla chiarezza dei conteggi e dalla possibilità di ricostruire il procedimento con cui è stato determinato l'importo attribuito a ciascun condomino.
Conclusioni
La ripartizione delle spese per il riscaldamento centralizzato non può essere ridotta a una semplice divisione dei consumi registrati dai dispositivi installati negli appartamenti. Occorre distinguere i prelievi volontari, i consumi involontari e gli ulteriori costi connessi alla conduzione e alla manutenzione dell'impianto, applicando a ciascuna componente le regole pertinenti.
La soglia minima del 50%, le condizioni previste per i condomini che avevano già adottato sistemi di contabilizzazione e le disposizioni relative alle tabelle millesimali richiedono verifiche puntuali. Non esiste, infatti, un criterio da applicare indistintamente a tutti gli edifici senza considerare la normativa vigente e le caratteristiche tecniche dell'impianto.
Per l'amministratore, il compito consiste nell'applicare correttamente le regole, rendere comprensibili i conteggi e fornire ai condomini informazioni adeguate. Per l'assemblea, significa assumere decisioni basate su documentazione verificabile e, quando necessario, su una valutazione tecnica qualificata.
Una ripartizione trasparente e conforme alle disposizioni applicabili rappresenta il presupposto per una gestione più equilibrata del servizio e per ridurre le occasioni di conflitto tra proprietari.
venerdì 16 ottobre 2026
Rottamazione-quinquies degli enti territoriali: come aderire e quali debiti si possono definire
Il termine per presentare la domanda è fissato al 15 dicembre 2026. La procedura si svolge esclusivamente online attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quali debiti rientrano nella definizione agevolata
La misura riguarda i carichi di natura tributaria e non tributaria affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché ricorrano le condizioni previste per l'accesso alla definizione. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Tra le posizioni potenzialmente interessate figurano, ad esempio, i debiti relativi a IMU, TARI, bollo auto, altre entrate locali e multe stradali. La possibilità di beneficiare della rottamazione, tuttavia, non dipende soltanto dalla tipologia del debito: è necessario verificare anche che la Regione o l'ente locale creditore abbia adottato lo specifico provvedimento di adesione.
Il vantaggio economico consiste nella possibilità di estinguere i carichi ammessi versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle relative alle spese di notifica e alle eventuali procedure esecutive. Non sono invece dovuti gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio, secondo le condizioni previste dalla disciplina.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative non tributarie occorre prestare particolare attenzione: la definizione consente di eliminare gli interessi e gli importi dovuti a titolo di aggio, ma la sanzione principale resta da pagare.
La verifica dell'ente creditore è il primo passaggio
Prima di avviare la procedura, è opportuno accertare che l'ente titolare del credito abbia effettivamente aderito alla misura. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile l'elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno adottato il relativo provvedimento.
La verifica è essenziale perché non tutti i debiti verso un'amministrazione territoriale possono essere automaticamente inclusi nella definizione agevolata. Occorre individuare il creditore, controllare la natura del carico e accertare che la posizione sia effettivamente definibile.
Possono rientrare nella nuova misura anche carichi già interessati dalle precedenti rottamazioni, qualora il contribuente sia decaduto dai relativi benefici. Sono inoltre contemplate determinate posizioni comprese nella rottamazione-quater o nella successiva riammissione, se al 30 settembre 2025 non risultavano regolarmente pagate tutte le rate scadute. Restano invece esclusi i carichi della rottamazione-quater e della riammissione per i quali, alla stessa data, i versamenti risultavano regolari.
Anche in presenza di precedenti definizioni agevolate, pertanto, è necessario esaminare la situazione concreta prima di procedere.
Il Prospetto informativo: uno strumento utile prima di decidere
Per conoscere i debiti potenzialmente ammessi e stimare gli importi da versare, il contribuente può richiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il Prospetto informativo. Il documento riporta le cartelle interessate e le somme dovute in caso di adesione, rappresentando un supporto utile per valutare la convenienza dell'operazione.
La richiesta può essere effettuata accedendo all'area riservata con SPID, CIE o CNS oppure, per professionisti e imprese, mediante le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, è disponibile una procedura nell'area pubblica, senza autenticazione, che richiede l'inserimento dei dati e l'invio della documentazione identificativa prevista.
A seconda della modalità utilizzata, il contribuente riceve una o più comunicazioni e-mail contenenti i riferimenti della richiesta e il collegamento per scaricare il documento. È importante controllare la casella di posta indicata: nella procedura in area pubblica il primo collegamento deve essere convalidato entro 72 ore, mentre il link per il download del Prospetto rimane disponibile per cinque giorni.
Gli intermediari fiscali possono richiedere il documento per conto dei propri assistiti attraverso il servizio EquiPro.
È fondamentale, però, non confondere questo passaggio con l'adesione vera e propria. La richiesta del Prospetto informativo non equivale alla presentazione della domanda di rottamazione e non consente, da sola, di beneficiare della definizione agevolata. Chi intende aderire deve presentare un'apposita dichiarazione entro il termine previsto.
Come presentare la domanda entro il 15 dicembre 2026
La domanda può essere trasmessa attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure mediante il servizio disponibile nell'area pubblica.
Accedendo all'area riservata, il contribuente può consultare direttamente i carichi individuati come definibili e selezionare quelli che intende inserire nella dichiarazione. Questa modalità consente di procedere senza dover allegare documenti di riconoscimento e rende possibile individuare le posizioni per le quali si vuole richiedere la definizione.
In alternativa, è possibile compilare il modulo online dell'area pubblica e allegare la documentazione identificativa richiesta. In questo caso, la domanda deve contenere i riferimenti delle cartelle che includono almeno un carico ammesso alla misura e un indirizzo e-mail ordinario, non PEC, al quale ricevere le comunicazioni relative alla pratica.
La scelta non deve necessariamente riguardare l'intera cartella. È infatti possibile chiedere la definizione anche di un singolo carico contenuto al suo interno, senza includere obbligatoriamente tutti gli altri debiti presenti nello stesso documento. Questa possibilità può essere particolarmente utile quando una cartella comprende importi con caratteristiche differenti.
Anche la presentazione della domanda per conto del contribuente può essere effettuata dagli intermediari fiscali attraverso il servizio EquiPro.
La ricevuta e le comunicazioni: perché è importante controllare la posta elettronica
Dopo l'invio della dichiarazione, è necessario verificare che la procedura sia stata completata correttamente e conservare la ricevuta di presentazione.
Per le domande trasmesse dall'area riservata, la ricevuta viene allegata alla comunicazione e-mail di presa in carico. Per quelle inviate attraverso l'area pubblica, invece, il procedimento prevede più passaggi: una prima e-mail con un collegamento da convalidare entro 72 ore, una seconda comunicazione con i riferimenti della pratica e, dopo la verifica della documentazione, una terza e-mail contenente il link per scaricare la ricevuta.
Il collegamento per il download della ricevuta rimane valido per cinque giorni. Se il termine scade senza che il documento sia stato scaricato, sarà necessario ripetere la procedura prevista.
Il controllo della casella di posta elettronica, quindi, non è un adempimento secondario. Una mancata convalida o la perdita del collegamento può compromettere il completamento delle operazioni necessarie. La ricevuta costituisce inoltre un documento da conservare per dimostrare l'avvenuta presentazione della domanda.
Quali effetti produce la presentazione della domanda
La dichiarazione di adesione determina specifici effetti sulle attività di riscossione relative ai carichi inclusi nella richiesta. In particolare, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e, salvo il caso in cui si sia già svolto il primo incanto con esito positivo, non prosegue le procedure esecutive già avviate.
Per i debiti interessati dalla domanda, sono inoltre sospesi i termini di prescrizione e decadenza e il contribuente non è considerato inadempiente ai fini delle disposizioni richiamate dalla disciplina della riscossione.
Occorre tuttavia distinguere questi effetti dalla cancellazione delle misure cautelari già esistenti. La presentazione della domanda, infatti, non determina l'automatica eliminazione dei fermi amministrativi o delle ipoteche già iscritti.
L'adesione richiede quindi una valutazione complessiva della posizione debitoria, soprattutto quando siano già in corso procedure di recupero o risultino iscritti vincoli sui beni del contribuente.
Rateizzazioni già in corso: cosa cambia
La presentazione della domanda incide anche sui piani ordinari di rateizzazione relativi ai debiti ammessi alla rottamazione. Per questi carichi, gli obblighi di pagamento sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata, fissata al 31 marzo 2027. Alla stessa data, le rateizzazioni relative ai debiti per i quali la domanda è stata accolta vengono revocate automaticamente.
È necessario, però, distinguere i carichi definibili da quelli che restano esclusi. Se un piano di rateizzazione comprende entrambe le tipologie, la sospensione riguarda soltanto i debiti inclusi nella domanda di rottamazione. Per le altre posizioni, i pagamenti devono proseguire secondo le scadenze originarie.
Questa distinzione merita particolare attenzione per evitare che, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la comunicazione dell'esito, vengano trascurate rate ancora dovute.
Quando si conosceranno gli importi definitivi
Entro il 28 febbraio 2027, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l'esito delle domande. In caso di accoglimento, il contribuente riceverà l'indicazione dell'importo complessivo da versare, le scadenze previste in base alla modalità di pagamento prescelta e i moduli necessari per effettuare i versamenti. Saranno inoltre fornite le indicazioni per richiedere, se desiderato, la domiciliazione bancaria.
In caso di rigetto, la comunicazione riporterà le motivazioni del mancato accoglimento.
Per le domande presentate attraverso l'area riservata, la comunicazione e i relativi moduli saranno disponibili esclusivamente nella stessa area personale. Sarà quindi importante monitorare il servizio utilizzato per la presentazione della dichiarazione.
Pagamento in unica soluzione o a rate
Le somme dovute possono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure mediante un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. In caso di pagamento rateale, si applicano interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 1° aprile 2027.
La scelta tra pagamento immediato e rateizzazione dovrebbe essere effettuata considerando non soltanto l'importo complessivo da versare, ma anche la capacità finanziaria del contribuente e gli impegni già assunti.
La definizione agevolata può perdere efficacia in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive oppure dell'ultima rata del piano. La tolleranza di cinque giorni è prevista esclusivamente per il pagamento in unica soluzione e per l'ultima rata.
È importante conoscere anche le conseguenze di un pagamento irregolare nel corso del piano. Un versamento successivo non viene necessariamente imputato alla rata corrente: se una rata precedente è rimasta insoluta, il pagamento può essere destinato a coprire quella scaduta. In questo modo, il mancato pagamento di una rata intermedia può lasciare insoluta l'ultima, con conseguenze sulla permanenza dei benefici.
Se la definizione diventa inefficace, le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito complessivo, riprendono le attività di recupero e i carichi interessati non possono più essere rateizzati.
Una valutazione preventiva può evitare errori
La Rottamazione-quinquies degli enti territoriali può offrire un'opportunità concreta per ridurre il peso di alcune pendenze con Regioni ed enti locali. Il beneficio, tuttavia, deve essere valutato caso per caso, verificando l'adesione dell'ente creditore, la natura dei carichi, l'eventuale presenza di precedenti definizioni agevolate e gli effetti sulle rateizzazioni già in essere.
Il primo passo consiste nell'individuare le posizioni effettivamente ammesse e ricostruire l'importo che sarà necessario versare. Solo dopo questa verifica è possibile confrontare le alternative disponibili e scegliere una modalità di pagamento sostenibile.
La scadenza del 15 dicembre 2026 rende opportuno avviare per tempo i controlli, senza attendere gli ultimi giorni per richiedere informazioni o completare la procedura telematica.
Lo Studio è a disposizione per assistere i contribuenti nella verifica dei carichi, nell'analisi della convenienza della definizione agevolata e nella presentazione della domanda.
giovedì 15 ottobre 2026
Locazioni turistiche brevi in condominio: si può vietare l’apertura di nuove attività con una delibera assembleare?
Le locazioni turistiche di breve durata sono diventate una realtà sempre più diffusa, soprattutto nelle grandi città e nelle località a maggiore vocazione turistica. Una diffusione che, in alcuni edifici, può alimentare preoccupazioni legate alla sicurezza, alla gestione degli accessi, alla tranquillità dei residenti e alla fruizione delle parti comuni.
Da qui nasce una domanda concreta: l’assemblea condominiale può modificare il regolamento per vietare l’avvio di nuove locazioni turistiche? E quale maggioranza è necessaria per approvare una simile disposizione?
La risposta richiede di distinguere tra la disciplina delle parti comuni, che rientra nelle competenze dell’assemblea, e le limitazioni all’utilizzo degli immobili di proprietà esclusiva, per le quali valgono regole differenti.
Locazioni brevi: che cosa prevede la normativa?
Un riferimento normativo è rappresentato dall’art. 4 del D.L. 50/2017, che disciplina, sotto il profilo fiscale, le locazioni brevi.
La disposizione riguarda, in particolare, i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente oppure tramite intermediari immobiliari, anche attraverso piattaforme telematiche.
Questa definizione, tuttavia, non esaurisce le questioni che possono emergere in ambito condominiale. La qualificazione fiscale del rapporto non determina, da sola, la legittimità dell’attività sotto ogni altro profilo.
Occorre verificare, infatti, il contenuto del regolamento condominiale, le modalità concrete di utilizzo dell’immobile, l’eventuale presenza di vincoli convenzionali e il rispetto delle disposizioni amministrative applicabili.
Il fatto che una locazione breve sia fiscalmente ammessa non significa, quindi, che qualsiasi modalità di utilizzo dell’appartamento sia automaticamente consentita in ogni condominio.
Il proprietario deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea?
In linea generale, il proprietario può utilizzare e concedere in locazione la propria unità immobiliare senza dover ottenere, per il solo fatto di avviare una locazione turistica breve, una preventiva autorizzazione dell’assemblea.
Non esiste, infatti, un obbligo condominiale generalizzato di comunicare preventivamente ai condomini ogni contratto di locazione breve o di ottenere una deliberazione autorizzativa.
La situazione cambia, però, quando il regolamento contiene disposizioni specifiche che limitano determinate destinazioni degli immobili o quando le modalità concrete dell’attività producono conseguenze rilevanti sulla vita condominiale.
È pertanto necessario esaminare il regolamento vigente prima di trarre conclusioni sulla legittimità dell’iniziativa.
Un conto è la semplice locazione di un appartamento per brevi periodi; un altro è lo svolgimento di un’attività organizzata che, per caratteristiche e servizi offerti, può assumere una diversa qualificazione. Anche sotto questo profilo, la valutazione deve essere effettuata sulla base delle circostanze effettive.
Il regolamento condominiale può vietare le locazioni turistiche?
Il punto centrale riguarda la possibilità di introdurre un divieto che incida sulle facoltà del proprietario di utilizzare il proprio appartamento.
L’art. 1138 del Codice civile stabilisce che il regolamento condominiale disciplina, tra l’altro, l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell’edificio e le regole relative all’amministrazione.
Un regolamento approvato secondo le maggioranze ordinarie può disciplinare questi aspetti, ma non può, per il solo fatto di essere stato approvato dall’assemblea, imporre limitazioni ai diritti dei singoli sulle rispettive proprietà esclusive.
La giurisprudenza distingue, infatti, tra disposizioni di natura regolamentare e clausole di natura contrattuale.
Queste ultime possono prevedere limitazioni alle facoltà di godimento delle unità immobiliari, purché siano formulate in modo chiaro ed esplicito e siano validamente accettate dai proprietari interessati.
La Cassazione ha ribadito tale principio, tra le altre, con la sentenza n. 4529 dell’11 febbraio 2022, in materia di efficacia delle clausole contrattuali che limitano l’utilizzo delle proprietà esclusive. https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/27234
Ne consegue che un divieto di destinare gli appartamenti a locazioni turistiche, quando incide sulle facoltà inerenti alla proprietà individuale, non può essere introdotto semplicemente facendo ricorso alla maggioranza assembleare ordinaria.
Quale maggioranza serve per modificare il regolamento?
Per rispondere correttamente occorre considerare la natura della modifica proposta.
Se la disposizione riguarda esclusivamente la gestione delle parti comuni, senza incidere sui diritti individuali, può essere sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, del Codice civile, richiamata dall’art. 1138.
Diverso è il caso in cui si voglia introdurre un divieto che impedisca ai proprietari di concedere in locazione i propri appartamenti per finalità turistiche.
In questa seconda ipotesi, la clausola limita una facoltà normalmente compresa nel diritto di proprietà. Per introdurla validamente occorre, in linea generale, il consenso di tutti i proprietari interessati al vincolo, espresso attraverso un accordo di natura contrattuale.
Quando il divieto è destinato a vincolare tutti i condomini e le rispettive unità immobiliari, la soluzione ordinariamente necessaria è dunque l’approvazione unanime, non una semplice deliberazione adottata a maggioranza.
È importante precisare che non basta qualificare formalmente una decisione come modifica del regolamento per renderla legittima: conta il suo contenuto effettivo e l’incidenza che produce sui diritti individuali.
Che cosa succede se nel condominio esiste già una locazione turistica?
La presenza di un appartamento già destinato alle locazioni brevi non impedisce, di per sé, al condominio di affrontare il tema e di valutare l’introduzione di nuove regole.
Occorre, tuttavia, distinguere due situazioni.
La prima riguarda l’uso delle parti comuni. L’assemblea può adottare disposizioni legittime per disciplinare gli accessi, tutelare la sicurezza, preservare il decoro e assicurare una corretta fruizione degli spazi comuni, purché non introduca restrizioni arbitrarie o contrarie ai diritti dei condomini.
La seconda riguarda il divieto di avviare nuove locazioni turistiche. Se la finalità è impedire ai proprietari di utilizzare i propri appartamenti per tale destinazione, la deliberazione a maggioranza non è sufficiente a imporre unilateralmente il vincolo.
La mancata comunicazione preventiva all’assemblea, inoltre, non rende automaticamente illegittima una locazione turistica, in assenza di una specifica disposizione applicabile. Sarà necessario verificare il regolamento vigente e le eventuali norme amministrative pertinenti.
L’amministratore può intervenire in caso di disagi?
Sì, ma entro i limiti delle proprie attribuzioni.
L’amministratore può richiamare i condomini al rispetto del regolamento, attivarsi per la tutela delle parti comuni e sottoporre all’assemblea le questioni che richiedono una decisione collettiva.
Se gli ospiti provocano rumori eccessivi, danneggiano gli spazi comuni o utilizzano impropriamente gli impianti condominiali, possono essere adottate le iniziative consentite dalla legge e dal regolamento.
La presenza di locazioni brevi non giustifica, invece, automaticamente un divieto generalizzato. Eventuali contestazioni devono essere fondate su disposizioni applicabili o su comportamenti concretamente lesivi dei diritti altrui.
Per questo motivo, prima di avviare iniziative formali, è opportuno acquisire il testo integrale del regolamento, verificare la natura delle clausole esistenti e documentare gli eventuali problemi riscontrati.
Conclusioni: attenzione alla natura del divieto
La questione delle locazioni turistiche in condominio non può essere risolta individuando una maggioranza assembleare valida per ogni situazione.
Se l’obiettivo è disciplinare l’utilizzo delle parti comuni e prevenire disagi concreti, l’assemblea può intervenire nell’ambito delle proprie competenze.
Se, invece, si vuole vietare ai proprietari di avviare nuove locazioni turistiche nelle rispettive unità immobiliari, la modifica incide sulle facoltà connesse alla proprietà esclusiva e richiede, in linea generale, un accordo contrattuale unanime dei soggetti vincolati.
Prima di deliberare, è quindi consigliabile verificare attentamente il regolamento vigente e formulare la proposta in modo coerente con la finalità perseguita.
martedì 13 ottobre 2026
Assunzioni agevolate, dal 1° dicembre 2026 obbligatoria la pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL
venerdì 9 ottobre 2026
Concordato preventivo biennale 2026-2027: le nuove regole, i limiti e i vantaggi del rinnovo
- Pari a 10 / 10%
- Pari o superiore a 9 e inferiore a 10 / 15%
- Pari o superiore a 8 e inferiore a 9 / 25%
- Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 / 30%
- Pari o superiore a 1 e inferiore a 6 / 35%
- Crediti IVA: fino a 100.000 euro, rispetto alla soglia ordinaria di 70.000 euro.
- Imposte dirette e IRAP: fino a 70.000 euro, rispetto alla soglia ordinaria di 50.000 euro.
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