lunedì 2 febbraio 2026

Morosità in Condominio: chi paga le spese per i solleciti e come funziona il recupero crediti


La gestione dei debiti all’interno di un edificio rappresenta una delle sfide più faticose per la convivenza civile. Quando un proprietario interrompe i pagamenti delle quote, l’intero gruppo subisce un danno economico che può bloccare servizi essenziali come il riscaldamento o la pulizia delle scale.

In questo contesto, nasce spesso una domanda pratica: chi paga le spese per le lettere di sollecito ai condomini morosi? Non è solo una questione di pochi euro di affrancatura, ma un tema che tocca i principi cardine della ripartizione degli oneri comuni.

Chi paga le raccomandate inviate ai morosi?

Le spese postali necessarie per inviare i solleciti di pagamento sono considerate, in prima battuta, spese di amministrazione generale. Poiché mirano a recuperare fondi indispensabili per il funzionamento del palazzo, sono effettuate nell’interesse della collettività.

La regola generale

Secondo la legge, tali oneri devono essere ripartiti tra tutti i partecipanti al condominio in base ai millesimi di proprietà, esattamente come accade per la luce delle scale o il compenso dell’amministratore.

L'eccezione del Regolamento

L'amministratore non può addebitare d'ufficio queste spese solo al condomino moroso, a meno che non esista una clausola specifica nel Regolamento di Condominio.

Regolamento Assembleare: Votato a maggioranza, deve rispettare i limiti di legge.

Regolamento Contrattuale: Predisposto dal costruttore e accettato nei rogiti, ha forza maggiore e può prevedere criteri più rigidi.

Nota bene!!!: In assenza di clausole nel regolamento, il costo delle lettere apparirà nel bilancio come spesa comune. Solo in caso di causa legale, il giudice potrà decidere di porre tali costi a carico esclusivo dell’inadempiente nella sentenza definitiva.

Il Decreto Ingiuntivo: lo strumento per il recupero forzoso

Se i solleciti non bastano, l’amministratore ha il dovere di agire tempestivamente (solitamente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) attraverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

A differenza dei decreti ordinari, quello condominiale permette di agire subito con il pignoramento o l’iscrizione di ipoteca, senza attendere i 40 giorni canonici per l’opposizione.

I documenti necessari per provare il debito

Per ottenere il decreto dal giudice, l’amministratore deve presentare un fascicolo che includa:

- Verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio (consuntivo o preventivo).

- Stato di ripartizione delle spese con la quota precisa per ogni condomino.

- Tabelle millesimali di riferimento.

- Rendiconto della gestione con le voci di entrata e uscita.

Attenzione al "Condomino Apparente"

Un errore frequente è notificare il debito a chi si comporta come proprietario (ad esempio il marito che vive in casa) ma non lo è formalmente. La giurisprudenza rifiuta la figura del "condomino apparente": l'azione legale deve essere rivolta esclusivamente al titolare effettivo risultante dai registri immobiliari. L'amministratore ha l'obbligo di verificare la titolarità tramite visure catastali per evitare che il condominio sprechi denaro in cause nulle.

Cosa può contestare il moroso?

I margini di manovra per chi riceve un decreto ingiuntivo sono molto stretti. In sede di opposizione, non si può contestare la validità della delibera (che andava impugnata entro 30 giorni), ma solo questioni legate all'efficacia del debito, come:

- Prova dell'avvenuto pagamento (bonifici o ricevute).

- Errore nel calcolo dei millesimi rispetto alle tabelle.

- Prescrizione del debito (se sono passati più di 5 anni).

Spese impreviste e bilancio preventivo

Cosa succede se i costi (come il gas) aumentano improvvisamente superando il preventivo? L’amministratore non può aumentare le quote autonomamente. Per coprire i rincari deve:

- Utilizzare un fondo speciale già esistente.

- Convocare un'assemblea straordinaria per autorizzare la variazione delle quote.

La trasparenza del rendiconto rimane la bussola fondamentale per garantire che ogni richiesta di pagamento sia giustificata e legalmente esigibile.

venerdì 30 gennaio 2026

Affitti Brevi 2026: La Guida Completa alla Nuova Riforma tra CIN, Fisco e Sicurezza

 


Il panorama delle locazioni brevi in Italia ha appena subito una trasformazione radicale. Se fino a ieri il settore era caratterizzato da una certa flessibilità, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e il consolidamento della banca dati nazionale segnano un cambio di rotta netto.

Per i proprietari non si tratta più solo di accogliere ospiti, ma di gestire una vera e propria attività regolamentata. Ecco tutto quello che devi sapere per restare in regola e non rischiare sanzioni pesanti.

1. Il CIN: La tua nuova "targa" obbligatoria

La prima grande novità riguarda il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Ottenibile tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, il CIN è diventato il passaporto indispensabile per ogni immobile.

Cosa devi fare concretamente?

Richiederlo online: Allegando una dichiarazione sostitutiva che attesti i requisiti di sicurezza.

Esporlo fisicamente: Deve essere affisso all'esterno dello stabile dove si trova l'appartamento.

Indicarlo ovunque: Ogni annuncio, su Airbnb, Booking o social media, deve riportare chiaramente il CIN.

2. Addio "Privato": Da 3 immobili scatta la Partita IVA

La riforma 2026 stringe il cerchio intorno a chi gestisce più unità. La soglia per essere considerati "imprenditori" si è abbassata drasticamente.

Fino a 2 appartamenti: Puoi ancora agire come privato. Sul primo immobile la cedolare secca resta al 21%, mentre sul secondo l'aliquota sale al 26%.

Da 3 immobili in poi: Scatta la presunzione assoluta di attività d'impresa. Non è ammessa prova contraria: dovrai aprire la partita IVA, tenere una contabilità strutturata e versare i contributi previdenziali. La cedolare secca, in questo caso, scompare.

3. Sicurezza: Estintori e Rilevatori sono d'obbligo

La sicurezza non è più una raccomandazione, ma un requisito di legge che si applica anche a chi affitta una singola stanza. Ogni unità deve essere dotata di:

Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio.

Estintori portatili a norma.

Quanti estintori servono? La regola generale prevede un estintore ogni 200 mq o frazione, ma con una specifica fondamentale: almeno uno per piano. Se il tuo appartamento è su due livelli, ne serviranno due, anche se la metratura totale è ridotta.

4. Standard Abitativi e Contrasto al Sovraffollamento

Per migliorare la qualità dell'offerta turistica, la riforma introduce parametri minimi di superficie:

Camere singole: minimo 9 mq.

Camere doppie: minimo 14 mq.

Cucina: minimo 9 mq.

Servizi: un bagno ogni 6 posti letto.

Attenzione: Il numero di ospiti non può mai superare quanto indicato nel certificato di agibilità. Dichiarare un numero di posti letto superiore al consentito negli annunci è considerata una violazione grave.

5. Controlli e Sanzioni: Cosa si rischia?

Il sistema dei controlli è stato potenziato, affidando ai Comuni poteri ispettivi senza precedenti. Aspettatevi incroci di dati tra portali online e anagrafe, oltre a sopralluoghi congiunti tra Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Le multe sono salate:

Fino a 5.000 € per immobili non conformi.

Fino a 10.000 € e responsabilità penale per false dichiarazioni.

Sospensione dell'attività in caso di recidiva.

Conclusione

La riforma 2026 trasforma l'affitto breve in una sfida professionale. Se da un lato aumentano gli oneri burocratici e i costi per la sicurezza, dall'altro si punta a un mercato più trasparente e di qualità, tutelando sia i turisti che la convivenza nei condomini (dove restano sovrani il regolamento e le tabelle millesimali).

mercoledì 28 gennaio 2026

Guerra per il Parcheggio in Condominio? Ecco cosa dice la Legge (e come evitarla)

 


Il cortile condominiale è spesso lo scenario di una delle "battaglie" più accese tra vicini di casa: la gestione dei posti auto. Quando lo spazio non basta per tutti, la tensione sale. Tuttavia, il Codice Civile e la Corte di Cassazione tracciano confini molto netti per garantire che il diritto di uno non diventi il prevaricamento sull'altro.

Che cos'è, legalmente, un "Cortile"?

Prima di discutere su chi possa parcheggiare, bisogna capire di cosa stiamo parlando. Secondo la Cassazione (sent. n. 2532/2017), il cortile non è solo lo spazio tra gli edifici che dà luce e aria. Il concetto è molto più ampio: include aree verdi, zone di rispetto, intercapedini e, appunto, i parcheggi.

Tutti questi spazi sono presunti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Questo significa che, a meno che un atto d’acquisto (il "titolo contrario") non dichiari che un’area appartiene a un singolo proprietario, lo spazio appartiene a tutti.

La regola d'oro: l'uso paritario (Art. 1102 c.c.)

L'amministrazione dei posti auto non è un far west. L'art. 1102 del Codice Civile stabilisce che ogni condomino può usare la cosa comune, purché:

Non ne alteri la destinazione.

Non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

Il divieto di "Posto Fisso" a vita

Un errore comune nelle assemblee è pensare di poter assegnare "per sempre" un posto specifico a un condomino. La Cassazione (sentenza 9069/2022) è stata categorica: l’assemblea non può deliberare l’assegnazione nominativa, esclusiva e a tempo indefinito di posti auto fissi.

Perché questo divieto?

Sottrazione del bene: Se assegno un posto fisso a Tizio, sto togliendo a Caio il diritto di usare quella porzione di suolo comune.

Rischio Usucapione: Un possesso esclusivo e prolungato nel tempo potrebbe permettere al singolo condomino di rivendicare la proprietà dell'area, sottraendola definitivamente al condominio.

Quando i posti non bastano: il criterio della turnazione

Se il numero di auto supera quello dei posti disponibili, la soluzione più equa (e caldeggiata dai giudici) è la turnazione. L'assemblea può stabilire turni settimanali, mensili o stagionali, garantendo che nel tempo tutti abbiano avuto la stessa possibilità di parcheggiare. Questo sistema rispetta perfettamente il principio di uguaglianza sancito dalla legge.

Nota bene: Non si possono escludere i proprietari di locali commerciali (negozi o uffici) dal diritto al parcheggio, a meno che il regolamento contrattuale non preveda diversamente.

Attenzione: Parcheggiare abusivamente è un reato

Una delle novità più incisive riguarda le conseguenze penali per chi occupa spazi non autorizzati. Molti pensano che un parcheggio selvaggio sia solo una sgarbo condominiale, ma la Cassazione Penale (sent. n. 31700/2023) ha alzato il tiro.

Parcheggiare abusivamente nel cortile condominiale senza averne diritto può integrare il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Il cortile è considerato a tutti gli effetti una "privata dimora": anche se condiviso, è uno spazio privato non accessibile al pubblico. Chi entra e sosta senza autorizzazione viola la sfera di riservatezza e sicurezza dei residenti.

martedì 10 dicembre 2024

PROPRIETA' E VICINATO: DIRITTI, LIMITI E REGOLE PER UNA CONVIVENZA CIVILE


Il diritto di proprietà, garantito dall'articolo 832 del Codice Civile italiano, conferisce al proprietario la possibilità di godere e disporre del proprio bene in modo pieno ed esclusivo. Tuttavia, tale diritto incontra limiti imposti dalla legge, volti a tutelare i diritti degli altri e a garantire una convivenza armoniosa, soprattutto in ambiti sensibili come i rapporti di vicinato.

I Limiti al Diritto di Proprietà

I principali limiti sono sanciti dal Codice Civile e dalle leggi speciali, con l’obiettivo di evitare che l’esercizio del diritto di proprietà causi pregiudizi agli altri. Tra i più rilevanti vi sono:

  1. Divieto di immissioni intollerabili: rumori, odori, fumi e altri fattori disturbanti devono rimanere entro i limiti della normale tollerabilità (art. 844 c.c.).
  2. Divieto di atti emulativi: è vietato compiere atti il cui unico scopo sia quello di recare molestia ad altri (art. 833 c.c.).
  3. Rispetto delle distanze legali: sono previsti vincoli specifici per la costruzione e il posizionamento di elementi edilizi per garantire il diritto di veduta, di luce e di aria (artt. 905-907 c.c.).

Un Caso Concreto: Il Tribunale di Messina

La recente sentenza n. 2507/2024 del Tribunale di Messina offre uno spunto per riflettere su alcune tra le principali problematiche legate ai rapporti di vicinato in ambito condominiale. Il caso vedeva contrapposti i proprietari di un ristorante, ubicato al piano terra di un edificio, e i condomini dei piani superiori, che lamentavano vari pregiudizi, tra cui:

  • Immissioni sonore oltre i limiti della tollerabilità.
  • Limitazione della servitù di veduta.
  • Occupazione di un'area condominiale comune.

Esiti e Riflessioni

Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande degli attori, ordinando ai proprietari del ristorante di ricondurre le immissioni sonore delle apparecchiature entro i limiti consentiti dalla normativa. Tuttavia, ha respinto le richieste relative alla violazione della servitù di veduta e all'occupazione dell'area condominiale, ritenendo che:

  • Non sussisteva una servitù di veduta nei termini di legge.
  • L’area contestata non era destinata all’uso comune, ma all’accesso esclusivo del ristorante.

Il Diritto di Veduta e le Distanze Legali

L’articolo 907 c.c. sancisce che le costruzioni non possono essere realizzate a meno di tre metri dalle vedute dirette o oblique. Tale limite, finalizzato a garantire aria e luce, è applicabile anche in contesti condominiali. Tuttavia, per la costituzione di una servitù di veduta, è necessaria una chiara previsione legale, contrattuale o acquisizione per usucapione, condizioni che nel caso di specie non risultavano soddisfatte.

Immissioni Sonore e Tollerabilità

Sul tema delle immissioni, la normativa italiana, combinata con la giurisprudenza consolidata, stabilisce che la valutazione della tollerabilità deve essere basata sia sui limiti assoluti di rumore che sui valori differenziali, tenendo conto del contesto locale. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto intollerabili i rumori prodotti dai compressori delle celle frigorifere, imponendone l'adeguamento ai parametri di legge.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Messina evidenzia la necessità di un equilibrio tra il diritto di proprietà e il rispetto dei diritti altrui. In ambiti come quello condominiale, il rispetto delle normative e il buon senso sono essenziali per prevenire e risolvere conflitti, garantendo una convivenza pacifica e il rispetto reciproco. La conoscenza dei propri diritti e doveri rappresenta un primo passo fondamentale per affrontare e risolvere le problematiche che possono emergere nei rapporti di vicinato

martedì 15 ottobre 2024

IN ARRIVO IL BONUS NATALE!

Con la pubblicazione della circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate, sono state chiarite le modalità di erogazione di un'indennità una tantum prevista per l'anno 2024. Tale indennità, del valore di 100 euro, sarà concessa ai lavoratori dipendenti, secondo specifici criteri previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024. L’importo sarà proporzionato al periodo di lavoro effettivo.

Per beneficiare di questo bonus, è necessario che i lavoratori soddisfino simultaneamente alcune condizioni:

  • Un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d’imposta 2024;
  • La presenza di un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico (anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o in affido), oppure, in alternativa, l’essere parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico;
  • Un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Tuir.

L'Amministrazione precisa, inoltre, che per beneficiare dell’indennità è sufficiente essere titolari di un reddito da lavoro dipendente nel 2024, senza che sia rilevante la tipologia contrattuale. Sono invece esclusi i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, poiché la norma fa riferimento al solo articolo 49 del Tuir.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene calcolato in base ai giorni di lavoro effettivi nel 2024. Nel caso in cui il dipendente percepisca più redditi di lavoro dipendente, i giorni lavorati in periodi sovrapposti saranno conteggiati una sola volta. Non è prevista alcuna riduzione per i lavoratori part-time, indipendentemente dalla tipologia di orario.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno considerati solo i redditi agevolati per i residenti che hanno trasferito la propria residenza in Italia, escludendo il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Per quanto riguarda i nuclei familiari monogenitoriali, la circolare precisa che si configura tale condizione in caso di decesso dell’altro genitore, mancato riconoscimento del figlio, o adozione e affido a un solo genitore. In queste situazioni, il bonus spetta unicamente al genitore non coniugato o separato legalmente. L'eventuale convivenza more uxorio non preclude l’erogazione del bonus.

Il documento fornisce anche chiarimenti sui casi in cui il bonus non spetta, come quando entrambi i genitori sono conviventi e hanno riconosciuto il figlio, rendendo impossibile qualificare la famiglia come monogenitoriale.

Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa richiesta del dipendente. Nel caso di più figli fiscalmente a carico, sarà sufficiente indicare il codice fiscale di uno di essi.

Se durante il 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, dovrà presentare la richiesta del bonus all’ultimo datore di lavoro, corredando la domanda con le certificazioni uniche dei precedenti rapporti di lavoro. Qualora il lavoratore abbia più contratti part-time, il bonus sarà erogato dal datore di lavoro scelto dal dipendente.

Le somme erogate saranno recuperate dal datore di lavoro sotto forma di credito compensabile. In sede di conguaglio, verranno effettuate verifiche sull’effettiva spettanza del bonus, con eventuale recupero delle somme non dovute.

Infine, il bonus sarà rideterminato nella dichiarazione dei redditi 2024. Se il lavoratore non ha ricevuto il bonus pur avendone diritto, potrà richiederlo in sede di dichiarazione, così come potrà restituire eventuali importi percepiti indebitamente.
 

venerdì 11 ottobre 2024

GUIDA AL MODELLO 770 PER I CONDOMINI: OBBLIGHI, SCADENZE E SANZIONI

 


L'invio del modello 770 al Fisco per quanto riguarda i condomini è uno degli obblighi a carico dell'amministratore, poiché questo funge da rappresentante legale della struttura. In base all'art. 1130, comma 5 del Codice Civile, l'amministratore è infatti incaricato di adempiere anche a tutte le questioni fiscali, fra cui rientra il modello 770.

Il modello 770 è un documento dichiarativo che il sostituto d’imposta utilizza per comunicare i compensi corrisposti durante l’anno, sui quali è stata applicata la ritenuta d’acconto.

Dal 1° gennaio 1998, anche il condominio è considerato sostituto d’imposta, il che significa che è responsabile di trattenere le ritenute sui compensi erogati e di comunicare annualmente l'importo di queste trattenute tramite il modello 770.

Tra i compensi che il condominio deve dichiarare, rientrano ad esempio quelli pagati a:

  • dipendenti o artigiani, come il personale di portineria, idraulici o fabbri;
  • l’amministratore stesso o altri lavoratori autonomi che prestano servizi per il condominio.
  • una sezione introduttiva con indicazioni come l'informativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003) e i campi per informazioni sul tipo di dichiarazione, i dati del sostituto d'imposta, il rappresentante firmatario e altre informazioni utili;
  • diversi quadri, in cui inserire dettagli su redditi di capitale, riscatti di polizze vita, utili, proventi derivanti da partecipazioni a OICR, ritenute operate su titoli atipici, imposte sostitutive, ritenute operate, e dati riassuntivi.

La compilazione del modello 770 può essere effettuata direttamente dall’amministratore o tramite un consulente o intermediario abilitato.

Il modello 770, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, comprende:

Il modello deve essere inviato esclusivamente online, direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un intermediario. Una volta trasmesso, l’Agenzia rilascia una ricevuta che conferma l’avvenuta trasmissione.

L’invio per il condominio è obbligatorio. Di norma, è l’amministratore a occuparsene, ma nei condomini privi di amministratore (dove non è obbligatoria la sua nomina) tale compito ricade su un condòmino. Gli amministratori devono presentare il modello 770 entro il 31 ottobre di ogni anno, come stabilito dal comma 4 bis dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Pertanto, il modello 770/2024, relativo ai compensi del 2023, dovrà essere inviato entro il 31 ottobre 2024.

La dichiarazione è considerata presentata nel momento in cui l’Agenzia riceve i dati, e la prova è data dalla ricevuta telematica. Se l'amministratore non presenta il modello in tempo, rischia di incorrere in sanzioni.

L’omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa che varia dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione viene presentata prima della scadenza per l'anno fiscale successivo e prima di eventuali controlli da parte del Fisco, la sanzione scende al 60%-120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro. Se i compensi dichiarati risultano inferiori a quelli effettivi, la sanzione va dal 90% al 180% della differenza non dichiarata.

In caso di violazioni gravi, come l'uso di documentazione falsa o comportamenti fraudolenti, la sanzione può essere aumentata del 50%. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato è inferiore al 3% dell'importo totale e comunque non superiore a 30.000 euro, è prevista una riduzione di un terzo.

Infine, l'amministratore può ridurre l'impatto delle sanzioni utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

giovedì 25 gennaio 2024

NUOVA IRPEF: CHI RISPARMIA DAVVERO?

 

Il decreto legislativo numero 216 del 30 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 303 del medesimo giorno, implementa il primo modulo della riforma dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e introduce ulteriori misure relative alle imposte sui redditi. Per approfondimenti sulle novità per il 2024, è possibile consultare la riforma dell'IRPEF e dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES).

L'approvazione definitiva di tale decreto legislativo, in conformità alla legge delega per la riforma fiscale (legge numero 111 del 9 agosto 2023), ha come obiettivo la graduale riduzione dell'imposta e la promozione dell'equità orizzontale. In particolare, per il solo periodo d'imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, con l'applicazione delle seguenti aliquote:

  • 23% per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35% per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Viene quindi consolidato il primo e il secondo scaglione di reddito, attualmente definiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in modo tale che un'unica aliquota del 23% sia applicata alla fascia di reddito compresa tra 15.001 e 28.000 euro.

Il principale obiettivo della riforma è semplificare il sistema fiscale e alleviare la pressione fiscale per i lavoratori con redditi medio-bassi. La riduzione delle aliquote da quattro a tre mira a snellire il sistema, semplificando le procedure di calcolo dell'imposta.

Per il periodo d'imposta 2024, l'articolo 1 del decreto stabilisce che, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda sarà calcolata applicando le nuove aliquote per gli scaglioni di reddito sopra menzionati. Rispetto al sistema vigente fino al 2023, si verifica un accorpamento dei primi due scaglioni di reddito e una riduzione del 2% dell'aliquota applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro (23% anziché 25%), generando un risparmio massimo di 260 euro. Gli altri intervalli di reddito e le relative aliquote rimangono invariate.

Con l'eccezione dell'area di esenzione fiscale (no tax area), per coloro che guadagnano fino a 15.000 euro all'anno, la riforma non comporterà alcun cambiamento, poiché l'IRPEF rimane al 23%. Il beneficio si manifesta per coloro che superano la soglia di 15.000 euro.

Per i redditi più bassi, si prevede quindi un modesto risparmio, ma il vero vantaggio si osserva nei redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro (e non oltre): superata questa soglia, infatti, l'azzeramento del beneficio generato scaturisce dal taglio delle detrazioni fiscali. In questo contesto, all'aumentare del reddito, si registra una diminuzione dei benefici fiscali. 

Per garantire la coerenza dell'addizionale regionale IRPEF con le modifiche introdotte negli scaglioni dell'IRPEF per il 2024, i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificheranno, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in modo da conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Inoltre, per gli acconti relativi ai periodi d'imposta 2024 e 2025, si stabilisce di considerare l'imposta determinata senza l'applicazione delle nuove disposizioni, ovvero la riduzione delle aliquote e l'aumento delle detrazioni.