venerdì 16 ottobre 2026

Rottamazione-quinquies degli enti territoriali: come aderire e quali debiti si possono definire


Dal 16 ottobre 2026 è possibile presentare le domande di adesione alla Rottamazione-quinquies per i debiti affidati alla riscossione dalle Regioni e dagli enti locali che hanno scelto di aderire alla misura. Si tratta di un'opportunità che può interessare contribuenti con pendenze relative a tributi locali, bollo auto e sanzioni amministrative, ma che richiede alcune verifiche preliminari per evitare errori e valutare correttamente i vantaggi della definizione agevolata.

Il termine per presentare la domanda è fissato al 15 dicembre 2026. La procedura si svolge esclusivamente online attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quali debiti rientrano nella definizione agevolata

La misura riguarda i carichi di natura tributaria e non tributaria affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché ricorrano le condizioni previste per l'accesso alla definizione. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Tra le posizioni potenzialmente interessate figurano, ad esempio, i debiti relativi a IMU, TARI, bollo auto, altre entrate locali e multe stradali. La possibilità di beneficiare della rottamazione, tuttavia, non dipende soltanto dalla tipologia del debito: è necessario verificare anche che la Regione o l'ente locale creditore abbia adottato lo specifico provvedimento di adesione.

Il vantaggio economico consiste nella possibilità di estinguere i carichi ammessi versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle relative alle spese di notifica e alle eventuali procedure esecutive. Non sono invece dovuti gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio, secondo le condizioni previste dalla disciplina.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative non tributarie occorre prestare particolare attenzione: la definizione consente di eliminare gli interessi e gli importi dovuti a titolo di aggio, ma la sanzione principale resta da pagare.

La verifica dell'ente creditore è il primo passaggio

Prima di avviare la procedura, è opportuno accertare che l'ente titolare del credito abbia effettivamente aderito alla misura. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile l'elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno adottato il relativo provvedimento.

La verifica è essenziale perché non tutti i debiti verso un'amministrazione territoriale possono essere automaticamente inclusi nella definizione agevolata. Occorre individuare il creditore, controllare la natura del carico e accertare che la posizione sia effettivamente definibile.

Possono rientrare nella nuova misura anche carichi già interessati dalle precedenti rottamazioni, qualora il contribuente sia decaduto dai relativi benefici. Sono inoltre contemplate determinate posizioni comprese nella rottamazione-quater o nella successiva riammissione, se al 30 settembre 2025 non risultavano regolarmente pagate tutte le rate scadute. Restano invece esclusi i carichi della rottamazione-quater e della riammissione per i quali, alla stessa data, i versamenti risultavano regolari.

Anche in presenza di precedenti definizioni agevolate, pertanto, è necessario esaminare la situazione concreta prima di procedere.

Il Prospetto informativo: uno strumento utile prima di decidere

Per conoscere i debiti potenzialmente ammessi e stimare gli importi da versare, il contribuente può richiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il Prospetto informativo. Il documento riporta le cartelle interessate e le somme dovute in caso di adesione, rappresentando un supporto utile per valutare la convenienza dell'operazione.

La richiesta può essere effettuata accedendo all'area riservata con SPID, CIE o CNS oppure, per professionisti e imprese, mediante le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, è disponibile una procedura nell'area pubblica, senza autenticazione, che richiede l'inserimento dei dati e l'invio della documentazione identificativa prevista.

A seconda della modalità utilizzata, il contribuente riceve una o più comunicazioni e-mail contenenti i riferimenti della richiesta e il collegamento per scaricare il documento. È importante controllare la casella di posta indicata: nella procedura in area pubblica il primo collegamento deve essere convalidato entro 72 ore, mentre il link per il download del Prospetto rimane disponibile per cinque giorni.

Gli intermediari fiscali possono richiedere il documento per conto dei propri assistiti attraverso il servizio EquiPro.

È fondamentale, però, non confondere questo passaggio con l'adesione vera e propria. La richiesta del Prospetto informativo non equivale alla presentazione della domanda di rottamazione e non consente, da sola, di beneficiare della definizione agevolata. Chi intende aderire deve presentare un'apposita dichiarazione entro il termine previsto.

Come presentare la domanda entro il 15 dicembre 2026

La domanda può essere trasmessa attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure mediante il servizio disponibile nell'area pubblica.

Accedendo all'area riservata, il contribuente può consultare direttamente i carichi individuati come definibili e selezionare quelli che intende inserire nella dichiarazione. Questa modalità consente di procedere senza dover allegare documenti di riconoscimento e rende possibile individuare le posizioni per le quali si vuole richiedere la definizione.

In alternativa, è possibile compilare il modulo online dell'area pubblica e allegare la documentazione identificativa richiesta. In questo caso, la domanda deve contenere i riferimenti delle cartelle che includono almeno un carico ammesso alla misura e un indirizzo e-mail ordinario, non PEC, al quale ricevere le comunicazioni relative alla pratica.

La scelta non deve necessariamente riguardare l'intera cartella. È infatti possibile chiedere la definizione anche di un singolo carico contenuto al suo interno, senza includere obbligatoriamente tutti gli altri debiti presenti nello stesso documento. Questa possibilità può essere particolarmente utile quando una cartella comprende importi con caratteristiche differenti.

Anche la presentazione della domanda per conto del contribuente può essere effettuata dagli intermediari fiscali attraverso il servizio EquiPro.

La ricevuta e le comunicazioni: perché è importante controllare la posta elettronica

Dopo l'invio della dichiarazione, è necessario verificare che la procedura sia stata completata correttamente e conservare la ricevuta di presentazione.

Per le domande trasmesse dall'area riservata, la ricevuta viene allegata alla comunicazione e-mail di presa in carico. Per quelle inviate attraverso l'area pubblica, invece, il procedimento prevede più passaggi: una prima e-mail con un collegamento da convalidare entro 72 ore, una seconda comunicazione con i riferimenti della pratica e, dopo la verifica della documentazione, una terza e-mail contenente il link per scaricare la ricevuta.

Il collegamento per il download della ricevuta rimane valido per cinque giorni. Se il termine scade senza che il documento sia stato scaricato, sarà necessario ripetere la procedura prevista.

Il controllo della casella di posta elettronica, quindi, non è un adempimento secondario. Una mancata convalida o la perdita del collegamento può compromettere il completamento delle operazioni necessarie. La ricevuta costituisce inoltre un documento da conservare per dimostrare l'avvenuta presentazione della domanda.

Quali effetti produce la presentazione della domanda

La dichiarazione di adesione determina specifici effetti sulle attività di riscossione relative ai carichi inclusi nella richiesta. In particolare, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e, salvo il caso in cui si sia già svolto il primo incanto con esito positivo, non prosegue le procedure esecutive già avviate.

Per i debiti interessati dalla domanda, sono inoltre sospesi i termini di prescrizione e decadenza e il contribuente non è considerato inadempiente ai fini delle disposizioni richiamate dalla disciplina della riscossione.

Occorre tuttavia distinguere questi effetti dalla cancellazione delle misure cautelari già esistenti. La presentazione della domanda, infatti, non determina l'automatica eliminazione dei fermi amministrativi o delle ipoteche già iscritti.

L'adesione richiede quindi una valutazione complessiva della posizione debitoria, soprattutto quando siano già in corso procedure di recupero o risultino iscritti vincoli sui beni del contribuente.

Rateizzazioni già in corso: cosa cambia

La presentazione della domanda incide anche sui piani ordinari di rateizzazione relativi ai debiti ammessi alla rottamazione. Per questi carichi, gli obblighi di pagamento sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata, fissata al 31 marzo 2027. Alla stessa data, le rateizzazioni relative ai debiti per i quali la domanda è stata accolta vengono revocate automaticamente.

È necessario, però, distinguere i carichi definibili da quelli che restano esclusi. Se un piano di rateizzazione comprende entrambe le tipologie, la sospensione riguarda soltanto i debiti inclusi nella domanda di rottamazione. Per le altre posizioni, i pagamenti devono proseguire secondo le scadenze originarie.

Questa distinzione merita particolare attenzione per evitare che, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la comunicazione dell'esito, vengano trascurate rate ancora dovute.

Quando si conosceranno gli importi definitivi

Entro il 28 febbraio 2027, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l'esito delle domande. In caso di accoglimento, il contribuente riceverà l'indicazione dell'importo complessivo da versare, le scadenze previste in base alla modalità di pagamento prescelta e i moduli necessari per effettuare i versamenti. Saranno inoltre fornite le indicazioni per richiedere, se desiderato, la domiciliazione bancaria.

In caso di rigetto, la comunicazione riporterà le motivazioni del mancato accoglimento.

Per le domande presentate attraverso l'area riservata, la comunicazione e i relativi moduli saranno disponibili esclusivamente nella stessa area personale. Sarà quindi importante monitorare il servizio utilizzato per la presentazione della dichiarazione.

Pagamento in unica soluzione o a rate

Le somme dovute possono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure mediante un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. In caso di pagamento rateale, si applicano interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 1° aprile 2027.

La scelta tra pagamento immediato e rateizzazione dovrebbe essere effettuata considerando non soltanto l'importo complessivo da versare, ma anche la capacità finanziaria del contribuente e gli impegni già assunti.

La definizione agevolata può perdere efficacia in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive oppure dell'ultima rata del piano. La tolleranza di cinque giorni è prevista esclusivamente per il pagamento in unica soluzione e per l'ultima rata.

È importante conoscere anche le conseguenze di un pagamento irregolare nel corso del piano. Un versamento successivo non viene necessariamente imputato alla rata corrente: se una rata precedente è rimasta insoluta, il pagamento può essere destinato a coprire quella scaduta. In questo modo, il mancato pagamento di una rata intermedia può lasciare insoluta l'ultima, con conseguenze sulla permanenza dei benefici.

Se la definizione diventa inefficace, le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito complessivo, riprendono le attività di recupero e i carichi interessati non possono più essere rateizzati.

Una valutazione preventiva può evitare errori

La Rottamazione-quinquies degli enti territoriali può offrire un'opportunità concreta per ridurre il peso di alcune pendenze con Regioni ed enti locali. Il beneficio, tuttavia, deve essere valutato caso per caso, verificando l'adesione dell'ente creditore, la natura dei carichi, l'eventuale presenza di precedenti definizioni agevolate e gli effetti sulle rateizzazioni già in essere.

Il primo passo consiste nell'individuare le posizioni effettivamente ammesse e ricostruire l'importo che sarà necessario versare. Solo dopo questa verifica è possibile confrontare le alternative disponibili e scegliere una modalità di pagamento sostenibile.

La scadenza del 15 dicembre 2026 rende opportuno avviare per tempo i controlli, senza attendere gli ultimi giorni per richiedere informazioni o completare la procedura telematica.

Lo Studio è a disposizione per assistere i contribuenti nella verifica dei carichi, nell'analisi della convenienza della definizione agevolata e nella presentazione della domanda.

giovedì 15 ottobre 2026

Locazioni turistiche brevi in condominio: si può vietare l’apertura di nuove attività con una delibera assembleare?

 

Le locazioni turistiche di breve durata sono diventate una realtà sempre più diffusa, soprattutto nelle grandi città e nelle località a maggiore vocazione turistica. Una diffusione che, in alcuni edifici, può alimentare preoccupazioni legate alla sicurezza, alla gestione degli accessi, alla tranquillità dei residenti e alla fruizione delle parti comuni.

Da qui nasce una domanda concreta: l’assemblea condominiale può modificare il regolamento per vietare l’avvio di nuove locazioni turistiche? E quale maggioranza è necessaria per approvare una simile disposizione?

La risposta richiede di distinguere tra la disciplina delle parti comuni, che rientra nelle competenze dell’assemblea, e le limitazioni all’utilizzo degli immobili di proprietà esclusiva, per le quali valgono regole differenti.

Locazioni brevi: che cosa prevede la normativa?

Un riferimento normativo è rappresentato dall’art. 4 del D.L. 50/2017, che disciplina, sotto il profilo fiscale, le locazioni brevi.

La disposizione riguarda, in particolare, i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente oppure tramite intermediari immobiliari, anche attraverso piattaforme telematiche.

Questa definizione, tuttavia, non esaurisce le questioni che possono emergere in ambito condominiale. La qualificazione fiscale del rapporto non determina, da sola, la legittimità dell’attività sotto ogni altro profilo.

Occorre verificare, infatti, il contenuto del regolamento condominiale, le modalità concrete di utilizzo dell’immobile, l’eventuale presenza di vincoli convenzionali e il rispetto delle disposizioni amministrative applicabili.

Il fatto che una locazione breve sia fiscalmente ammessa non significa, quindi, che qualsiasi modalità di utilizzo dell’appartamento sia automaticamente consentita in ogni condominio.

Il proprietario deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea?

In linea generale, il proprietario può utilizzare e concedere in locazione la propria unità immobiliare senza dover ottenere, per il solo fatto di avviare una locazione turistica breve, una preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Non esiste, infatti, un obbligo condominiale generalizzato di comunicare preventivamente ai condomini ogni contratto di locazione breve o di ottenere una deliberazione autorizzativa.

La situazione cambia, però, quando il regolamento contiene disposizioni specifiche che limitano determinate destinazioni degli immobili o quando le modalità concrete dell’attività producono conseguenze rilevanti sulla vita condominiale.

È pertanto necessario esaminare il regolamento vigente prima di trarre conclusioni sulla legittimità dell’iniziativa.

Un conto è la semplice locazione di un appartamento per brevi periodi; un altro è lo svolgimento di un’attività organizzata che, per caratteristiche e servizi offerti, può assumere una diversa qualificazione. Anche sotto questo profilo, la valutazione deve essere effettuata sulla base delle circostanze effettive.

Il regolamento condominiale può vietare le locazioni turistiche?

Il punto centrale riguarda la possibilità di introdurre un divieto che incida sulle facoltà del proprietario di utilizzare il proprio appartamento.

L’art. 1138 del Codice civile stabilisce che il regolamento condominiale disciplina, tra l’altro, l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell’edificio e le regole relative all’amministrazione.

Un regolamento approvato secondo le maggioranze ordinarie può disciplinare questi aspetti, ma non può, per il solo fatto di essere stato approvato dall’assemblea, imporre limitazioni ai diritti dei singoli sulle rispettive proprietà esclusive.

La giurisprudenza distingue, infatti, tra disposizioni di natura regolamentare e clausole di natura contrattuale.

Queste ultime possono prevedere limitazioni alle facoltà di godimento delle unità immobiliari, purché siano formulate in modo chiaro ed esplicito e siano validamente accettate dai proprietari interessati.

La Cassazione ha ribadito tale principio, tra le altre, con la sentenza n. 4529 dell’11 febbraio 2022, in materia di efficacia delle clausole contrattuali che limitano l’utilizzo delle proprietà esclusive. https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/27234

Ne consegue che un divieto di destinare gli appartamenti a locazioni turistiche, quando incide sulle facoltà inerenti alla proprietà individuale, non può essere introdotto semplicemente facendo ricorso alla maggioranza assembleare ordinaria.

Quale maggioranza serve per modificare il regolamento?

Per rispondere correttamente occorre considerare la natura della modifica proposta.

Se la disposizione riguarda esclusivamente la gestione delle parti comuni, senza incidere sui diritti individuali, può essere sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, del Codice civile, richiamata dall’art. 1138.

Diverso è il caso in cui si voglia introdurre un divieto che impedisca ai proprietari di concedere in locazione i propri appartamenti per finalità turistiche.

In questa seconda ipotesi, la clausola limita una facoltà normalmente compresa nel diritto di proprietà. Per introdurla validamente occorre, in linea generale, il consenso di tutti i proprietari interessati al vincolo, espresso attraverso un accordo di natura contrattuale.

Quando il divieto è destinato a vincolare tutti i condomini e le rispettive unità immobiliari, la soluzione ordinariamente necessaria è dunque l’approvazione unanime, non una semplice deliberazione adottata a maggioranza.

È importante precisare che non basta qualificare formalmente una decisione come modifica del regolamento per renderla legittima: conta il suo contenuto effettivo e l’incidenza che produce sui diritti individuali.

Che cosa succede se nel condominio esiste già una locazione turistica?

La presenza di un appartamento già destinato alle locazioni brevi non impedisce, di per sé, al condominio di affrontare il tema e di valutare l’introduzione di nuove regole.

Occorre, tuttavia, distinguere due situazioni.

La prima riguarda l’uso delle parti comuni. L’assemblea può adottare disposizioni legittime per disciplinare gli accessi, tutelare la sicurezza, preservare il decoro e assicurare una corretta fruizione degli spazi comuni, purché non introduca restrizioni arbitrarie o contrarie ai diritti dei condomini.

La seconda riguarda il divieto di avviare nuove locazioni turistiche. Se la finalità è impedire ai proprietari di utilizzare i propri appartamenti per tale destinazione, la deliberazione a maggioranza non è sufficiente a imporre unilateralmente il vincolo.

La mancata comunicazione preventiva all’assemblea, inoltre, non rende automaticamente illegittima una locazione turistica, in assenza di una specifica disposizione applicabile. Sarà necessario verificare il regolamento vigente e le eventuali norme amministrative pertinenti.

L’amministratore può intervenire in caso di disagi?

Sì, ma entro i limiti delle proprie attribuzioni.

L’amministratore può richiamare i condomini al rispetto del regolamento, attivarsi per la tutela delle parti comuni e sottoporre all’assemblea le questioni che richiedono una decisione collettiva.

Se gli ospiti provocano rumori eccessivi, danneggiano gli spazi comuni o utilizzano impropriamente gli impianti condominiali, possono essere adottate le iniziative consentite dalla legge e dal regolamento.

La presenza di locazioni brevi non giustifica, invece, automaticamente un divieto generalizzato. Eventuali contestazioni devono essere fondate su disposizioni applicabili o su comportamenti concretamente lesivi dei diritti altrui.

Per questo motivo, prima di avviare iniziative formali, è opportuno acquisire il testo integrale del regolamento, verificare la natura delle clausole esistenti e documentare gli eventuali problemi riscontrati.

Conclusioni: attenzione alla natura del divieto

La questione delle locazioni turistiche in condominio non può essere risolta individuando una maggioranza assembleare valida per ogni situazione.

Se l’obiettivo è disciplinare l’utilizzo delle parti comuni e prevenire disagi concreti, l’assemblea può intervenire nell’ambito delle proprie competenze.

Se, invece, si vuole vietare ai proprietari di avviare nuove locazioni turistiche nelle rispettive unità immobiliari, la modifica incide sulle facoltà connesse alla proprietà esclusiva e richiede, in linea generale, un accordo contrattuale unanime dei soggetti vincolati.

Prima di deliberare, è quindi consigliabile verificare attentamente il regolamento vigente e formulare la proposta in modo coerente con la finalità perseguita.

martedì 13 ottobre 2026

Assunzioni agevolate, dal 1° dicembre 2026 obbligatoria la pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL


Le imprese che intendono beneficiare degli incentivi contributivi dovranno integrare le procedure di assunzione con un nuovo adempimento preliminare. La pubblicazione della vacancy sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa diventerà un passaggio da verificare prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, con possibili conseguenze sulla fruizione degli sgravi in caso di omissione.

SIISL e incentivi contributivi: cosa cambia per i datori di lavoro

Dal 1° dicembre 2026 la gestione delle assunzioni agevolate sarà interessata da una novità procedurale che richiederà particolare attenzione da parte delle imprese e dei professionisti che le assistono.

Per accedere agli incentivi contributivi rientranti nell’ambito della nuova disciplina, i datori di lavoro privati dovranno pubblicare preventivamente sul SIISL la posizione lavorativa che intendono coprire. L’adempimento si aggiungerà alle verifiche normalmente effettuate per accertare la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento delle agevolazioni.

La misura è prevista dall’articolo 14 del decreto-legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025, ed è oggetto del decreto ministeriale n. 134 del 5 ottobre 2026, in attesa degli adempimenti necessari alla sua ufficializzazione.

Il cambiamento non riguarda soltanto le modalità di ricerca del personale. La pubblicazione dell’offerta diventerà infatti un elemento da considerare nella fase preliminare all’assunzione, con l’obiettivo di rendere più trasparente e verificabile il collegamento tra opportunità lavorativa, assunzione effettuata e incentivo contributivo richiesto.

Che cos’è il SIISL e quale ruolo avrà nelle assunzioni agevolate

Il SIISL, acronimo di Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, è la piattaforma digitale istituita nell’ambito delle politiche attive del lavoro e gestita attraverso l’infrastruttura informativa dell’INPS.

Il sistema è stato originariamente sviluppato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione ai percorsi di inclusione e attivazione lavorativa. La sua funzione si è progressivamente estesa, coinvolgendo anche le imprese interessate a individuare candidati e pubblicare posizioni disponibili.

Con l’introduzione del nuovo obbligo, il SIISL assume un ruolo ulteriore: la piattaforma diventa uno strumento attraverso il quale documentare la disponibilità della posizione lavorativa per le assunzioni che beneficiano delle agevolazioni interessate dalla norma.

L'obiettivo è favorire una maggiore tracciabilità delle procedure e consentire i controlli sulla corretta applicazione dei benefici finanziati mediante risorse pubbliche.

Per le imprese, pertanto, la pubblicazione della vacancy non dovrà essere considerata soltanto una possibile opportunità per reperire personale, ma anche un adempimento da coordinare con la gestione amministrativa e contributiva del rapporto di lavoro.

Pubblicazione preventiva: l’adempimento da effettuare prima dell’assunzione

Il principale elemento di novità riguarda il momento in cui deve essere pubblicata l’offerta.

A partire dal 1° dicembre 2026, per le nuove assunzioni agevolate soggette alla disciplina, la vacancy dovrà essere pubblicata sul SIISL prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Questo significa che la verifica dovrà essere inserita nel processo di assunzione e non rinviata alla fase successiva, quando il lavoratore è già stato assunto e lo studio professionale procede agli adempimenti contributivi.

Un aspetto importante riguarda la libertà di selezione del personale. L’introduzione dell’obbligo non comporta, di per sé, che l’impresa debba assumere esclusivamente candidati individuati attraverso la piattaforma.

Il datore di lavoro potrà continuare a utilizzare i propri canali di reclutamento, comprese le candidature spontanee, le agenzie per il lavoro e le selezioni condotte direttamente dall’azienda. La pubblicazione preventiva sarà comunque necessaria quando richiesta per accedere all’incentivo contributivo applicabile.

Di conseguenza, anche nel caso in cui il candidato sia già stato individuato e abbia superato la selezione aziendale, occorrerà verificare l’adempimento prima di procedere con l’assunzione agevolata.

Assunzioni effettuate prima del 1° dicembre: attenzione al periodo transitorio

La disciplina richiede una distinzione tra le assunzioni effettuate durante la fase sperimentale e quelle soggette al regime ordinario.

Il periodo sperimentale è iniziato il 1° aprile 2026. Per questa fase, le indicazioni ministeriali richiamate nella disciplina hanno chiarito che la pubblicazione preventiva o contestuale della posizione lavorativa non costituiva una condizione essenziale per il riconoscimento degli incentivi contributivi.

Le assunzioni effettuate tra il 1° aprile e il 30 novembre 2026 devono quindi essere valutate tenendo conto delle regole applicabili al periodo in cui il rapporto è stato instaurato.

Il decreto attuativo contempla inoltre la possibilità di inserire successivamente nella piattaforma le vacancy relative alle assunzioni effettuate durante la sperimentazione. In tali casi, le posizioni sono registrate e archiviate senza essere messe a disposizione dei candidati.

Questa possibilità deve essere distinta dall’obbligo di pubblicazione preventiva che caratterizzerà il regime ordinario. Non è quindi corretto considerare automaticamente compromessi gli incentivi già fruiti per il solo fatto che la posizione lavorativa non sia stata pubblicata prima dell'assunzione durante il periodo sperimentale.

Per le aziende che hanno effettuato assunzioni agevolate nei mesi precedenti, resta opportuno verificare le istruzioni operative definitive, soprattutto per comprendere le eventuali modalità di gestione delle posizioni pregresse.

Quali agevolazioni contributive saranno interessate?

Il nuovo adempimento riguarda gli incentivi contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati per le assunzioni di lavoratori dipendenti, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

L'ambito applicativo potrà comprendere diverse misure agevolative, anche destinate a specifiche categorie di lavoratori. Non è tuttavia opportuno presumere che ogni forma di riduzione contributiva sia automaticamente assoggettata all'obbligo.

Sarà necessario esaminare la singola agevolazione, le disposizioni che ne regolano il riconoscimento e le indicazioni fornite dagli enti competenti.

Un'ulteriore distinzione riguarda le trasformazioni dei rapporti di lavoro. In base al chiarimento dell'INPS contenuto nella circolare n. 72 del 3 luglio 2026, con riferimento alla specifica agevolazione esaminata, l'obbligo di pubblicazione della vacancy interessa le nuove assunzioni e non le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

La valutazione dovrà comunque essere condotta sulla base della misura contributiva concretamente applicata, evitando generalizzazioni che potrebbero determinare adempimenti non necessari o, al contrario, omissioni rilevanti.

Rimangono inoltre fermi gli altri requisiti ordinariamente richiesti per beneficiare degli sgravi, tra cui la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni normative previste per il singolo incentivo.

SIISL, UNILAV e UniEmens: il coordinamento degli adempimenti

La nuova procedura si inserisce in un sistema di comunicazioni che già coinvolge il datore di lavoro, gli intermediari e l'INPS.

Per collegare la posizione pubblicata alla successiva assunzione e ai dati contributivi, assume rilievo l'identificativo della vacancy, che consente di individuare la specifica offerta di lavoro all'interno del sistema.

Nel corso della fase sperimentale, il messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026 ha fornito indicazioni sulle modalità di gestione dell'identificativo nel flusso UniEmens/PosContributiva. In tale fase, la sua indicazione era facoltativa.

Con il passaggio al regime ordinario, le imprese e gli intermediari dovranno attenersi alle specifiche tecniche e alle istruzioni operative applicabili, verificando la corretta corrispondenza tra la posizione lavorativa pubblicata, l'assunzione e i dati trasmessi ai fini contributivi.

È importante precisare che la pubblicazione sul SIISL non sostituisce la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Gli adempimenti UNILAV continueranno a essere gestiti attraverso i consueti canali previsti dalla normativa, secondo le modalità applicabili.

Si tratta, quindi, di procedure distinte, che dovranno essere coordinate senza confondere le rispettive finalità.

Come devono organizzarsi le imprese e gli studi professionali

L'avvio del nuovo regime rende opportuno aggiornare le procedure interne dedicate alle assunzioni incentivate. Il punto centrale non è soltanto conoscere l'esistenza dell'obbligo, ma stabilire chi debba occuparsi della pubblicazione, quando effettuarla e come conservarne evidenza.

Le aziende dovrebbero innanzitutto verificare la possibilità di accedere al SIISL e individuare le modalità operative più adatte alla propria organizzazione, tenendo conto anche delle eventuali deleghe agli intermediari.

Prima di ogni assunzione agevolata sarà necessario identificare l'incentivo applicabile e verificare se rientri tra quelli soggetti al nuovo adempimento. Quando la pubblicazione è richiesta, la procedura dovrà essere completata prima dell'assunzione, conservando l'identificativo della vacancy e la documentazione utile a dimostrare l'avvenuto inserimento.

Anche il coordinamento tra impresa e studio professionale assume un'importanza particolare. Se la selezione del personale è gestita direttamente dal datore di lavoro, occorrerà concordare tempestivamente lo scambio delle informazioni necessarie per consentire allo studio di verificare l'adempimento prima di procedere con l'applicazione dello sgravio.

Una procedura interna ben definita può ridurre il rischio che un'assunzione venga gestita correttamente sotto il profilo contrattuale, ma presenti criticità sul piano dell'accesso al beneficio contributivo.

Mancata pubblicazione della vacancy: quali conseguenze?

Dal 1° dicembre 2026, per gli incentivi rientranti nella nuova disciplina, la pubblicazione preventiva rappresenterà un requisito da considerare ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

L'omissione dell'adempimento potrebbe quindi compromettere la possibilità di beneficiare dello sgravio, anche qualora il lavoratore assunto possieda tutti gli altri requisiti previsti.

Le conseguenze concrete dovranno essere valutate sulla base delle disposizioni definitive e delle istruzioni applicative, con particolare riferimento alle singole misure agevolative e alle modalità di verifica del requisito.

È dunque sconsigliabile considerare la pubblicazione una formalità da regolarizzare successivamente. La sua collocazione temporale, prima dell'assunzione, rende necessario intervenire nella fase di pianificazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese che effettuano assunzioni incentivate con una certa frequenza, può essere utile predisporre una lista di controllo da utilizzare prima di ogni nuova assunzione, distinguendo gli adempimenti contrattuali, le comunicazioni obbligatorie e le verifiche necessarie per la fruizione degli incentivi.

Le date da ricordare

Il calendario aiuta a individuare il momento in cui le procedure dovranno essere aggiornate:

1° aprile 2026: avvio della fase sperimentale del SIISL;

5 ottobre 2026: firma del decreto ministeriale n. 134;

30 novembre 2026: conclusione del periodo sperimentale;

1° dicembre 2026: avvio del regime ordinario e dell'obbligo di pubblicazione preventiva per le assunzioni agevolate interessate.

Poiché il decreto ministeriale risulta ancora in attesa di registrazione e pubblicazione ufficiale, è opportuno monitorare la versione definitiva del provvedimento e le successive indicazioni operative prima di consolidare le procedure aziendali.

Conclusioni

L'obbligo di pubblicazione delle vacancy sul SIISL introduce un ulteriore passaggio nella gestione delle assunzioni agevolate. Dal 1° dicembre 2026, le imprese dovranno prestare attenzione non soltanto ai requisiti sostanziali richiesti per ciascun incentivo, ma anche alla corretta esecuzione degli adempimenti preliminari.

Per i datori di lavoro e i professionisti che li assistono, la priorità è aggiornare tempestivamente le procedure, definire le responsabilità operative e verificare l'ambito di applicazione della singola agevolazione.

venerdì 9 ottobre 2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: le nuove regole, i limiti e i vantaggi del rinnovo


Il concordato preventivo biennale entra in una nuova fase applicativa. In vista delle adesioni per il biennio 2026-2027, le modifiche normative intervenute negli ultimi mesi hanno ridefinito alcuni aspetti essenziali dell’istituto, dai requisiti di accesso ai criteri di determinazione della proposta, fino agli effetti del rinnovo e alle ipotesi di decadenza.

In questo contesto si inserisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 6 ottobre 2026, che riordina i chiarimenti interpretativi elaborati dall’Amministrazione finanziaria e offre un quadro organico della disciplina. Il documento assume particolare rilevanza per i professionisti chiamati ad assistere imprese e lavoratori autonomi nella valutazione della convenienza dell’adesione e nella gestione degli adempimenti connessi.

Per comprendere la portata delle novità, occorre partire dalla funzione del concordato e analizzare le principali modifiche che interessano il prossimo biennio.

Come funziona il concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari attraverso la determinazione anticipata di una parte della base imponibile.

Il meccanismo prevede che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta relativa al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, per i soggetti interessati, al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. La proposta viene elaborata sulla base delle informazioni dichiarative, dei dati disponibili e degli elementi utilizzati per la valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente.

L’adesione comporta l’accettazione delle basi imponibili concordate per i due periodi d’imposta interessati, secondo le condizioni previste dalla normativa. Ne deriva un elemento di certezza nella determinazione del prelievo, ma anche un vincolo che deve essere valutato con attenzione: un risultato economico effettivo inferiore a quello concordato non determina, di per sé, una corrispondente riduzione della base imponibile fiscale.

Al contrario, quando il risultato effettivo supera quello concordato, il maggior reddito ordinariamente prodotto non comporta automaticamente un incremento della base imponibile oggetto dell’accordo, fatti salvi gli effetti delle specifiche disposizioni applicabili.

Il vantaggio potenziale deve quindi essere valutato insieme ai rischi connessi all’andamento dell’attività, alla sostenibilità degli importi concordati e alle condizioni che possono determinare la cessazione o la decadenza dal regime.

La circolare n. 8/2026: un quadro interpretativo più organico

La circolare del 6 ottobre 2026 raccoglie e coordina i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso degli ultimi anni, anche attraverso le precedenti circolari, le FAQ e le risposte a quesiti specifici.

L’esigenza di sistematizzazione deriva dalla complessità applicativa del CPB. La disciplina coinvolge, infatti, situazioni differenti: contribuenti individuali, società, associazioni professionali, società tra professionisti e soggetti interessati da operazioni straordinarie. A ciò si aggiungono le regole relative agli ISA, le condizioni di accesso, le cause di esclusione e cessazione, gli effetti delle dichiarazioni integrative e le modalità di determinazione degli acconti.

Il documento si articola in una trattazione generale dell’istituto, aggiornata alla luce degli interventi normativi più recenti, e in un’appendice che riunisce le principali soluzioni interpretative già diffuse dall’Amministrazione finanziaria.

Per imprese, professionisti e consulenti, il valore pratico della circolare consiste soprattutto nella possibilità di ricostruire la disciplina attraverso un riferimento unitario. Ciò non elimina la necessità di esaminare le singole fattispecie, ma agevola l’individuazione dei criteri da applicare ai casi concreti.

Adesione 2026-2027: limiti più stringenti alla proposta

Una delle novità riguarda i limiti alla crescita della proposta di concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui la proposta si riferisce, opportunamente rettificato secondo le disposizioni del decreto sul CPB.

Le modifiche introdotte dagli articoli 7 e 7-bis del decreto-legge n. 38/2026 hanno ampliato il sistema di limitazione delle proposte, estendendolo anche ai contribuenti con livelli di affidabilità fiscale meno elevati.

I limiti previsti sono i seguenti:

Punteggio ISA / Incremento massimo della proposta rispetto al reddito di riferimento
  • Pari a 10 / 10%
  • Pari o superiore a 9 e inferiore a 10 / 15%
  • Pari o superiore a 8 e inferiore a 9 / 25%
  • Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 / 30%
  • Pari o superiore a 1 e inferiore a 6 / 35%
La graduazione dei limiti collega quindi l’entità massima della proposta al livello di affidabilità fiscale attribuito al contribuente. Per le posizioni con punteggi più elevati, il margine di incremento è più contenuto; per quelle con risultati ISA inferiori, la percentuale massima consentita è maggiore.

La verifica non può limitarsi al confronto tra due importi: occorre individuare correttamente il periodo d’imposta di riferimento e applicare le rettifiche previste dalla disciplina. Inoltre, la valutazione della proposta deve tenere conto delle ulteriori condizioni di accesso e delle eventuali cause di esclusione.

Il termine di adesione per il biennio 2026-2027

Per il solo biennio 2026-2027, il termine di adesione è stato differito al 31 ottobre 2026. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento è invece l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

La scadenza rende particolarmente importante una valutazione tempestiva della proposta. L’analisi dovrebbe comprendere non soltanto il confronto con i redditi storici, ma anche le previsioni economiche, gli investimenti programmati, la struttura dei costi e gli eventuali fattori che potrebbero incidere sulla redditività nel biennio.

Il trattamento degli investimenti agevolati

Un’ulteriore modifica riguarda gli investimenti riconducibili al cosiddetto iperammortamento, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

La normativa prevede l’esclusione dal reddito d’impresa concordato della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria riferibili agli investimenti interessati, intervenendo sull’articolo 16 del decreto CPB.

La disposizione assume rilievo per le imprese che programmano investimenti agevolati, poiché incide sul rapporto tra la determinazione concordata del reddito e gli effetti fiscali delle misure di incentivazione.

Requisiti di accesso e cause di esclusione: una distinzione decisiva

Tra gli interventi più significativi introdotti dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 148/2026, cosiddetto decreto Omnibus, rientra la revisione degli effetti connessi alla mancanza dei requisiti di accesso o alla presenza di cause di esclusione.

Per il biennio 2026-2027, l’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto CPB, oppure in presenza di una causa di esclusione contemplata dall’articolo 11, è priva di effetti.

La conseguenza è rilevante anche sul piano operativo: in queste circostanze, l’adesione non viene più ricondotta a un’ipotesi di decadenza successiva, ma è considerata come mai intervenuta.

La verifica preliminare dei presupposti assume pertanto un’importanza ancora maggiore. Non è sufficiente accettare la proposta elaborata dall’Agenzia: occorre accertare che il contribuente possieda effettivamente le condizioni richieste dalla legge.

Il decreto Omnibus interviene inoltre su alcune cause di esclusione riguardanti le modifiche della compagine sociale e le attività esercitate da associazioni professionali e società tra professionisti o avvocati.

In particolare, per il rinnovo del concordato, vengono introdotte specifiche eccezioni in relazione all’ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo, entro il limite complessivo di 35.000 euro.

Sono inoltre ridefinite alcune ipotesi relative alle attività economiche esercitate da associazioni e società professionali, quando queste non risultino riconducibili all’attività cui si riferisce l’ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato.

Si tratta di disposizioni che richiedono un esame puntuale della struttura organizzativa e della situazione reddituale dei soggetti coinvolti, soprattutto nei casi di rinnovo.

Rinnovo del concordato: più benefici e maggiore flessibilità

Il decreto Omnibus interviene anche sull’articolo 14 del decreto CPB, rafforzando alcuni vantaggi riconosciuti ai contribuenti che decidono di rinnovare l’adesione per un ulteriore biennio.

Il legislatore ha previsto, in sostituzione di alcuni benefici premiali ordinariamente collegati al livello di affidabilità fiscale, soglie più elevate per determinate agevolazioni.

In particolare, per la compensazione dei crediti, l’esonero dal visto di conformità è riconosciuto entro i seguenti limiti annui:

  • Crediti IVA: fino a 100.000 euro, rispetto alla soglia ordinaria di 70.000 euro.
  • Imposte dirette e IRAP: fino a 70.000 euro, rispetto alla soglia ordinaria di 50.000 euro.
Per i rimborsi IVA, la soglia entro cui è possibile beneficiare dell’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia viene elevata a 100.000 euro annui, rispetto al precedente limite di 70.000 euro.

È inoltre previsto un ampliamento del beneficio relativo ai termini di decadenza per l’attività di accertamento: l’anticipazione è portata a due anni, anziché a un anno, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa.

Il rinnovo introduce anche una maggiore flessibilità finanziaria. Per i contribuenti interessati è prevista la possibilità di rateizzare, senza applicazione degli interessi, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, secondo le disposizioni applicabili.

Questi benefici possono incidere concretamente sulla gestione fiscale e finanziaria dell’impresa o dello studio professionale. La loro effettiva utilità deve tuttavia essere rapportata alla situazione del singolo contribuente, alle soglie applicabili e alle condizioni richieste per il riconoscimento delle agevolazioni.

Il ravvedimento speciale per le annualità pregresse

Un ulteriore elemento di interesse riguarda la possibilità, prevista dall’articolo 29 del decreto Omnibus, di accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023 da parte dei contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027.

Il meccanismo consente, al ricorrere delle condizioni previste, di regolarizzare determinate annualità mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

La misura richiede una valutazione autonoma rispetto alla convenienza del concordato. Prima di procedere, è necessario verificare l’effettiva ammissibilità del contribuente, le annualità interessate, le modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva e gli eventuali effetti sulla posizione fiscale complessiva.

Errori dichiarativi e decadenza: cambia il quadro delle conseguenze

Il decreto Omnibus riorganizza le disposizioni che disciplinano la rilevanza delle basi imponibili concordate e le ipotesi di decadenza, con particolare riferimento agli errori e alle omissioni nei dati utilizzati per la formulazione della proposta.

La nuova impostazione mira a distinguere le irregolarità che possono essere regolarizzate dalle violazioni che incidono in modo sostanziale sulla validità del concordato.

In particolare, gli errori e le omissioni relativi ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della proposta possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa e regolarizzazione delle sanzioni attraverso il ravvedimento operoso, nei casi consentiti dalla legge.

La possibilità di regolarizzazione non è tuttavia illimitata. Restano ferme le specifiche esclusioni previste per determinate violazioni, comprese quelle di rilevanza penale e quelle riguardanti i dati indicati nel modello ISA.

Quando ricorrono i presupposti, la correzione consente di riallineare il reddito o il valore della produzione netta concordati ai dati dichiarativi rettificati, evitando che l’accordo continui a fondarsi su informazioni inesatte.

Anche le ipotesi di decadenza sono state ridefinite. Per gli errori e le omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta, fatta eccezione per i casi esclusi dalla disciplina, la decadenza può intervenire soltanto quando dalle irregolarità sia derivato un accertamento.

La riforma conferma quindi l’importanza di distinguere tra la semplice irregolarità suscettibile di correzione e la violazione che, per caratteristiche ed effetti, determina il venir meno del regime concordatario.

Per il professionista, diventa essenziale verificare tempestivamente la natura dell’errore, le modalità di regolarizzazione ammesse e gli effetti che la correzione produce sulle basi imponibili concordate.

Rinnovo, cessazione e modifiche della compagine sociale

Le modifiche normative intervengono anche sulle cause di cessazione del concordato, coordinandole con le nuove disposizioni relative all’esclusione.

Per le adesioni rinnovate vengono previste specifiche eccezioni con riferimento a determinate modifiche della compagine sociale, in particolare all’ingresso di soci o associati che rientrano nei limiti reddituali stabiliti dalla legge.

Sono inoltre precisate le condizioni applicabili alle associazioni e alle società tra professionisti o avvocati che esercitano attività economiche non riconducibili all’ISA applicato individualmente dai singoli soci o associati.

L’analisi delle cause di cessazione resta fondamentale nei casi di trasformazione societaria, riorganizzazione dell’attività, ingresso o uscita di soci e altre operazioni che possono modificare gli elementi rilevanti ai fini del concordato.

Non ogni variazione determina automaticamente la perdita degli effetti dell’accordo: occorre verificare la fattispecie concreta alla luce delle disposizioni applicabili al periodo d’imposta e della natura dell’operazione effettuata.

Determinazione degli acconti: il ritorno al metodo storico

Tra le novità per i contribuenti che rinnovano il concordato rientra la possibilità di determinare gli acconti mediante il metodo storico senza applicare la maggiorazione prevista dalla disciplina ordinaria del CPB.

La modifica interessa un aspetto che può avere effetti immediati sulla liquidità aziendale e professionale. La determinazione degli acconti, infatti, incide sulla distribuzione temporale dei versamenti e sulla pianificazione finanziaria del contribuente.

La scelta del metodo applicabile deve comunque essere effettuata considerando le condizioni previste dalla normativa e la posizione fiscale del soggetto interessato.

I vantaggi fiscali: il concordato conviene davvero?

La certezza preventiva delle basi imponibili rappresenta il principale elemento di interesse del CPB, ma non è sufficiente, da sola, a giustificare l’adesione.

Tra i benefici potenzialmente rilevanti rientrano il regime premiale collegato agli ISA, le limitazioni all’attività di accertamento, gli esoneri dal visto di conformità o dalla garanzia entro determinate soglie e, per i contribuenti che possiedono i requisiti richiesti, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo precedente.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono differenziate in funzione del punteggio ISA e possono risultare inferiori a quelle ordinarie applicabili al contribuente. Il beneficio effettivo dipende tuttavia dalla composizione del reddito, dalla posizione fiscale individuale e dalle regole specifiche previste per il biennio interessato.

La convenienza deve essere valutata attraverso una simulazione che consideri almeno tre elementi: il reddito proposto dall’Agenzia, l’evoluzione economica attesa nel biennio e il carico fiscale complessivo nelle diverse ipotesi.

Una proposta apparentemente vantaggiosa potrebbe infatti rivelarsi poco conveniente per un’attività che prevede una contrazione dei ricavi o un aumento significativo dei costi. Al contrario, per un contribuente con prospettive di crescita e risultati economici superiori alle basi imponibili concordate, il regime potrebbe offrire benefici apprezzabili.

La valutazione deve quindi essere personalizzata e non può essere sostituita da un confronto limitato alle sole aliquote fiscali.

Conclusioni

La circolare n. 8/2026 rappresenta un passaggio importante nel consolidamento della disciplina del concordato preventivo biennale. Il coordinamento dei chiarimenti interpretativi e le modifiche introdotte per il biennio 2026-2027 contribuiscono a delineare un quadro più strutturato, soprattutto in materia di accesso, rinnovo, regolarizzazione delle irregolarità e decadenza.

Per imprese e professionisti, la scadenza del 31 ottobre 2026 impone di affrontare la valutazione con un approccio consapevole. Non si tratta soltanto di decidere se accettare una proposta, ma di verificare la correttezza dei presupposti, stimare gli effetti fiscali e finanziari dell’adesione e comprendere le conseguenze di un eventuale scostamento tra risultati attesi e redditività effettiva.

Il concordato può costituire uno strumento utile di pianificazione fiscale, purché la decisione sia preceduta da un’analisi concreta della posizione del contribuente e da una verifica puntuale delle disposizioni applicabili.

Il presente articolo ha finalità informative e divulgative. La disciplina del concordato preventivo biennale è soggetta a specifiche condizioni normative e interpretative; per valutare l’accesso, la convenienza e gli effetti dell’adesione è necessario esaminare la situazione del singolo contribuente.

giovedì 8 ottobre 2026

Indagini bancarie e versamenti sui conti correnti: la Cassazione chiarisce l'onere della prova


 

Le movimentazioni bancarie possono rappresentare, per l’Amministrazione finanziaria, uno degli strumenti più incisivi per ricostruire un reddito non dichiarato. Ma cosa accade quando sul conto corrente di una persona fisica emergono versamenti che non trovano una corrispondenza immediata nella dichiarazione dei redditi?

La risposta arriva dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25843 del 26 settembre 2026, che torna sul tema delle indagini finanziarie e, in particolare, sull’efficacia della presunzione prevista dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.

La pronuncia assume particolare rilievo perché ribadisce un principio spesso sottovalutato: la presunzione relativa ai versamenti bancari non è riservata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, ma può operare nei confronti della generalità dei contribuenti.

Il tema, quindi, non riguarda soltanto chi esercita un’attività d’impresa o professionale. Anche il conto corrente di una persona fisica può diventare oggetto di analisi e le somme versate possono assumere rilevanza fiscale, se il contribuente non è in grado di fornire una spiegazione adeguatamente documentata.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguardava una persona fisica che ricopriva il ruolo di amministratore di due società operanti nel settore edilizio.

L’Agenzia delle entrate aveva effettuato indagini bancarie sui conti correnti del contribuente, rilevando una serie di versamenti ritenuti non adeguatamente giustificati.

Il quadro complessivo presentava, inoltre, ulteriori elementi di attenzione: il contribuente non aveva presentato dichiarazioni dei redditi per diversi anni e aveva dichiarato un reddito particolarmente contenuto rispetto all'acquisto di un immobile finanziato attraverso un mutuo di importo significativo.

L’Amministrazione finanziaria aveva quindi ricostruito un maggior reddito imponibile per oltre 917 mila euro, facendo leva sulle movimentazioni bancarie.

Il contribuente aveva contestato l’accertamento, sostenendo, tra l’altro, che le somme accreditate sui propri conti derivassero in larga parte dalla restituzione di finanziamenti precedentemente concessi alle società da lui amministrate.

Dopo il rigetto da parte dei giudici tributari di merito, la controversia è arrivata davanti alla Corte di cassazione.

La questione centrale: la presunzione opera anche nei confronti del privato

Uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza riguarda l’ambito soggettivo dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.

Secondo la tesi sostenuta dal contribuente, il meccanismo delle indagini bancarie non avrebbe potuto essere applicato nei suoi confronti in quanto persona fisica non titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

La Cassazione ha respinto questa impostazione.

L’articolo 32, letto in combinato disposto con l’articolo 38 del D.P.R. 600/1973, consente infatti all’Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie nell’ambito dell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

Ne consegue che la presunzione relativa ai versamenti bancari ha carattere generale.

Non è dunque necessario che il contribuente sia un imprenditore o un professionista perché l’Agenzia delle entrate possa valorizzare, in sede di accertamento, le somme accreditate sui suoi conti correnti.

Questo è un passaggio particolarmente importante: la natura privata del conto corrente non impedisce, di per sé, l’applicazione della presunzione.

Versamenti e prelevamenti non hanno però lo stesso trattamento

È importante distinguere tra versamenti e prelevamenti.

La Corte richiama, infatti, anche gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha inciso sulla portata della presunzione relativa ai prelevamenti.

Per questi ultimi, la presunzione non può essere applicata indistintamente a tutti i contribuenti, ma opera, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, nei confronti dei titolari di reddito d’impresa.

Diverso è il discorso per i versamenti.

La loro rilevanza presuntiva può riguardare la generalità dei contribuenti. In presenza di somme accreditate sui conti correnti che non trovano una corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione può quindi utilizzarle per ricostruire un maggior reddito imponibile.

Naturalmente, si tratta di una presunzione relativa: il contribuente può fornire la prova contraria.

Ed è proprio su questo punto che la pronuncia assume particolare interesse.

Non basta dire da dove provengono i soldi: serve una prova analitica

Il principio forse più importante che emerge dall’ordinanza riguarda le modalità con cui il contribuente deve superare la presunzione.

Non è sufficiente una spiegazione generica dell’origine delle somme.

Se, ad esempio, il contribuente sostiene che determinati versamenti rappresentano la restituzione di finanziamenti precedentemente effettuati a una società, questa circostanza deve essere dimostrata attraverso elementi concreti e verificabili.

La prova deve consentire di collegare la singola movimentazione bancaria alla relativa causa.

In altri termini, davanti a una pluralità di versamenti contestati, non è sufficiente produrre una ricostruzione complessiva o una giustificazione valida soltanto in termini generali.

Occorre dimostrare, per ciascuna operazione rilevante, perché quella specifica somma non costituisca reddito imponibile.

È questa la ragione per cui la Corte parla di prova analitica.

L’onere della prova si sposta sul contribuente

Il meccanismo delineato dall’articolo 32 determina una particolare distribuzione dell’onere probatorio.

Una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia acquisito legittimamente i dati bancari e abbia individuato movimentazioni suscettibili di essere ricondotte a operazioni imponibili, entra in gioco la presunzione legale relativa.

Non è quindi necessario che l’Ufficio costruisca, per ogni singolo versamento, una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’articolo 2729 del codice civile.

Sarà il contribuente a dover dimostrare che quelle somme:

  • sono già state assoggettate a imposizione;
  • non costituiscono reddito;
  • oppure sono comunque fiscalmente irrilevanti.

La prova contraria, tuttavia, deve essere concreta e puntuale.

Questo aspetto rende particolarmente importante la corretta conservazione della documentazione relativa ai movimenti finanziari.

Il caso dei finanziamenti soci: un esempio particolarmente significativo

La vicenda esaminata dalla Cassazione offre un esempio utile per comprendere le difficoltà probatorie.

Il contribuente aveva sostenuto che numerosi versamenti derivassero dalla restituzione di somme precedentemente finanziate alle società amministrate.

Una simile circostanza, in astratto, può certamente spiegare l’origine di un accredito e impedirne la qualificazione come nuovo reddito.

Ma non è sufficiente affermarlo.

Occorre poter ricostruire documentalmente il rapporto finanziario: l'effettiva erogazione delle somme, la loro contabilizzazione, la successiva restituzione e la corrispondenza tra i flussi finanziari.

La prova deve, in sostanza, consentire di seguire il percorso economico della somma.

È proprio qui che spesso si concentra il rischio nei contenziosi derivanti da indagini finanziarie: la plausibilità della spiegazione non coincide con la sua dimostrazione.

Perché la documentazione bancaria diventa decisiva

La pronuncia offre quindi uno spunto che va oltre il singolo caso.

La gestione dei rapporti finanziari tra persone fisiche e società, soprattutto quando esistono rapporti di amministrazione, partecipazione o finanziamento, richiede una documentazione coerente e tempestiva.

Un trasferimento di denaro può avere una causa perfettamente lecita e fiscalmente irrilevante, ma se tale causa non è adeguatamente documentata può diventare difficile dimostrarla a distanza di anni.

In questo contesto assumono particolare importanza:

  • contratti e accordi di finanziamento;
  • evidenza dei bonifici effettuati;
  • registrazioni contabili;
  • causali dei pagamenti;
  • documentazione relativa alle successive restituzioni;
  • riconciliazione tra movimentazioni bancarie e scritture contabili.

La tracciabilità finanziaria, pertanto, non è soltanto una questione di ordine contabile: può diventare un elemento essenziale della difesa del contribuente.

Il ruolo del giudice tributario

La Cassazione richiama anche il ruolo del giudice di merito.

La prova fornita dal contribuente deve essere valutata con attenzione, verificando se sia effettivamente idonea a spiegare le singole movimentazioni contestate.

Allo stesso tempo, il contribuente che intenda contestare la valutazione delle proprie prove non può limitarsi a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti.

Nel caso esaminato, proprio la mancata indicazione puntuale dei documenti posti a fondamento delle giustificazioni addotte ha contribuito al rigetto delle censure.

La Corte di cassazione, infatti, non rappresenta un ulteriore grado di merito: il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme e i vizi della decisione nei limiti previsti dall'ordinamento processuale.

La lezione pratica per i contribuenti

L’ordinanza n. 25843/2026 può essere letta, quindi, non soltanto come una conferma di un orientamento giurisprudenziale, ma come un importante richiamo alla tracciabilità e alla coerenza documentale dei flussi finanziari.

Quando un contribuente riceve somme sul proprio conto corrente, soprattutto se intrattiene rapporti economici con società, familiari, soci o altre persone fisiche, è opportuno che l'origine delle somme sia ricostruibile nel tempo.

In caso di indagine bancaria, infatti, la domanda non sarà soltanto:

“Da dove proviene questa somma?”

La questione decisiva diventa:

“Quale documentazione consente di dimostrare, per questa specifica movimentazione, perché la somma non costituisce reddito imponibile?”

È una differenza apparentemente sottile, ma dal punto di vista della difesa tributaria può essere determinante.

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione conferma una linea interpretativa particolarmente rigorosa in materia di indagini finanziarie.

I versamenti bancari possono assumere efficacia presuntiva anche nei confronti delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo. Una volta operante la presunzione, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e analitica.

La vera criticità, quindi, non risiede soltanto nella legittimità dell'indagine bancaria, ma nella capacità di ricostruire documentalmente ogni movimentazione rilevante.

Per questo motivo, la corretta gestione dei flussi finanziari e la conservazione della relativa documentazione rappresentano oggi un presidio importante non soltanto sotto il profilo contabile, ma anche in ottica di prevenzione del rischio di accertamento e di eventuale difesa in sede tributaria.