La gestione dei debiti all’interno di un edificio rappresenta una delle sfide più faticose per la convivenza civile. Quando un proprietario interrompe i pagamenti delle quote, l’intero gruppo subisce un danno economico che può bloccare servizi essenziali come il riscaldamento o la pulizia delle scale.
In questo contesto, nasce spesso una domanda pratica: chi paga le spese per le lettere di sollecito ai condomini morosi? Non è solo una questione di pochi euro di affrancatura, ma un tema che tocca i principi cardine della ripartizione degli oneri comuni.
Chi paga le raccomandate inviate ai morosi?
Le spese postali necessarie per inviare i solleciti di pagamento sono considerate, in prima battuta, spese di amministrazione generale. Poiché mirano a recuperare fondi indispensabili per il funzionamento del palazzo, sono effettuate nell’interesse della collettività.
La regola generale
Secondo la legge, tali oneri devono essere ripartiti tra tutti i partecipanti al condominio in base ai millesimi di proprietà, esattamente come accade per la luce delle scale o il compenso dell’amministratore.
L'eccezione del Regolamento
L'amministratore non può addebitare d'ufficio queste spese solo al condomino moroso, a meno che non esista una clausola specifica nel Regolamento di Condominio.
Regolamento Assembleare: Votato a maggioranza, deve rispettare i limiti di legge.
Regolamento Contrattuale: Predisposto dal costruttore e accettato nei rogiti, ha forza maggiore e può prevedere criteri più rigidi.
Nota bene!!!: In assenza di clausole nel regolamento, il costo delle lettere apparirà nel bilancio come spesa comune. Solo in caso di causa legale, il giudice potrà decidere di porre tali costi a carico esclusivo dell’inadempiente nella sentenza definitiva.
Il Decreto Ingiuntivo: lo strumento per il recupero forzoso
Se i solleciti non bastano, l’amministratore ha il dovere di agire tempestivamente (solitamente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) attraverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
A differenza dei decreti ordinari, quello condominiale permette di agire subito con il pignoramento o l’iscrizione di ipoteca, senza attendere i 40 giorni canonici per l’opposizione.
I documenti necessari per provare il debito
Per ottenere il decreto dal giudice, l’amministratore deve presentare un fascicolo che includa:
- Verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio (consuntivo o preventivo).
- Stato di ripartizione delle spese con la quota precisa per ogni condomino.
- Tabelle millesimali di riferimento.
- Rendiconto della gestione con le voci di entrata e uscita.
Attenzione al "Condomino Apparente"
Un errore frequente è notificare il debito a chi si comporta come proprietario (ad esempio il marito che vive in casa) ma non lo è formalmente. La giurisprudenza rifiuta la figura del "condomino apparente": l'azione legale deve essere rivolta esclusivamente al titolare effettivo risultante dai registri immobiliari. L'amministratore ha l'obbligo di verificare la titolarità tramite visure catastali per evitare che il condominio sprechi denaro in cause nulle.
Cosa può contestare il moroso?
I margini di manovra per chi riceve un decreto ingiuntivo sono molto stretti. In sede di opposizione, non si può contestare la validità della delibera (che andava impugnata entro 30 giorni), ma solo questioni legate all'efficacia del debito, come:
- Prova dell'avvenuto pagamento (bonifici o ricevute).
- Errore nel calcolo dei millesimi rispetto alle tabelle.
- Prescrizione del debito (se sono passati più di 5 anni).
Spese impreviste e bilancio preventivo
Cosa succede se i costi (come il gas) aumentano improvvisamente superando il preventivo? L’amministratore non può aumentare le quote autonomamente. Per coprire i rincari deve:
- Utilizzare un fondo speciale già esistente.
- Convocare un'assemblea straordinaria per autorizzare la variazione delle quote.
La trasparenza del rendiconto rimane la bussola fondamentale per garantire che ogni richiesta di pagamento sia giustificata e legalmente esigibile.






