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giovedì 22 ottobre 2026

Sovraindebitamento ed esdebitazione: le indicazioni della Circolare n. 9/E del 2026


Quando i debiti diventano difficili da sostenere, individuare tempestivamente lo strumento giuridico più adatto può fare la differenza. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede diverse procedure rivolte ai soggetti che non riescono più a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, con percorsi differenti in funzione della natura del debitore, dell’origine dei debiti e delle risorse disponibili.


La Circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 fornisce chiarimenti sulle procedure di sovraindebitamento e sull’esdebitazione, offrendo spunti utili per comprendere il funzionamento degli strumenti previsti dalla normativa.

Il tema interessa non soltanto i privati e le famiglie, ma anche professionisti, piccoli imprenditori e altri soggetti che, pur non rientrando nelle ordinarie procedure concorsuali, possono trovarsi in una condizione di difficoltà finanziaria.

La scelta della procedura: conta la natura dei debiti

Non esiste una soluzione valida per ogni situazione di sovraindebitamento. La scelta tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore richiede una valutazione concreta della posizione del debitore e, soprattutto, dell’origine delle obbligazioni.

La procedura riservata al consumatore è destinata alle persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il concordato minore, invece, può riguardare altre categorie di debitori ammesse dalla disciplina, tra cui professionisti, imprenditori minori e imprenditori agricoli.

La distinzione non è puramente formale. Anche quando il debitore è una persona fisica, la presenza di debiti collegati all’attività economica o professionale può incidere sull’individuazione dello strumento utilizzabile.

Un’attenzione specifica è richiesta nei casi di garanzie personali prestate per debiti altrui: la qualificazione della posizione del garante deve essere valutata considerando la finalità concreta dell’obbligazione e il contesto nel quale la garanzia è stata assunta.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: un piano sostenibile

La ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di proporre un percorso di pagamento compatibile con le effettive capacità economiche del debitore, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

A differenza delle procedure fondate sul voto dei creditori, questo strumento non richiede una loro approvazione maggioritaria. La proposta è sottoposta al controllo del giudice, che verifica la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa.

Il piano può contemplare pagamenti parziali e trattamenti differenziati dei creditori, purché siano rispettate le regole applicabili e le tutele riconosciute ai titolari dei crediti. Anche i crediti assistiti da garanzie possono essere interessati da un pagamento non integrale, nei limiti consentiti dalla disciplina e tenendo conto del valore realizzabile del bene.

La normativa contempla inoltre specifiche possibilità di dilazione e, a determinate condizioni, la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo garantito dall’abitazione principale.

L’obiettivo non è semplicemente rinviare il problema, ma costruire una soluzione concretamente sostenibile, fondata su una ricostruzione attendibile della situazione patrimoniale, reddituale e debitoria.

Meritevolezza del debitore e responsabilità dei finanziatori

L’accesso agli strumenti di regolazione del sovraindebitamento richiede attenzione anche alla condotta tenuta dal debitore prima e durante il procedimento.

La legge prevede cause di esclusione collegate, tra l’altro, a situazioni di colpa grave, malafede o frode, nonché a precedenti esdebitazioni nei casi e nei limiti stabiliti dal Codice della crisi.

La valutazione non può quindi fermarsi all’ammontare complessivo dei debiti: occorre ricostruire come si è formata l’esposizione e quali comportamenti abbiano contribuito alla situazione di difficoltà.

La disciplina prende in considerazione anche la condotta dei creditori che hanno concesso finanziamenti. In presenza dei presupposti normativi, il comportamento colpevole del finanziatore che abbia determinato o aggravato l’indebitamento, anche in relazione alla valutazione del merito creditizio, può incidere sulle possibilità di contestare la convenienza della proposta.

È un profilo importante perché richiama l’esigenza di valutare la crisi in modo complessivo, considerando sia le scelte del debitore sia le circostanze nelle quali il credito è stato concesso.

Concordato minore: una soluzione per professionisti e piccole attività

Il concordato minore è rivolto ai debitori che possono accedere a questa procedura e che non sono consumatori, tra cui professionisti, imprenditori minori e imprenditori agricoli.

Lo strumento permette di formulare una proposta ai creditori secondo le regole del Codice della crisi, tenendo conto delle caratteristiche dell’attività svolta, della situazione economica e delle risorse disponibili.

La predisposizione della proposta richiede un esame accurato delle passività, delle cause della crisi e delle prospettive di adempimento. Particolare attenzione deve essere riservata alla posizione dei creditori privilegiati e al rispetto delle regole di graduazione dei crediti.

Per un professionista o una piccola impresa, la corretta individuazione della procedura può rappresentare un passaggio decisivo per verificare se esistano le condizioni per superare la crisi senza ricorrere a soluzioni liquidatorie.

Debiti fiscali e contributivi: il trattamento nella procedura

Uno degli aspetti più delicati riguarda i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali. La loro presenza impone di valutare con attenzione sia le regole applicabili alla proposta sia il trattamento riservato alle diverse categorie di crediti.

La Circolare affronta anche il rapporto tra concordato minore e disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi. In questo contesto assume rilievo l’orientamento della Corte di cassazione richiamato nella trattazione, secondo cui la specifica procedura di transazione fiscale prevista per altri strumenti non costituisce necessariamente un passaggio obbligatorio nel concordato minore, che segue una disciplina autonoma.

Ciò non significa, tuttavia, che i debiti fiscali possano essere trattati senza vincoli. Restano centrali il rispetto delle disposizioni applicabili, la corretta ricostruzione della posizione debitoria e l’osservanza delle regole previste per il trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Per questo motivo, la presenza di cartelle, debiti previdenziali o altre esposizioni pubbliche deve essere esaminata fin dall’inizio, evitando di costruire piani che non tengano conto della loro effettiva natura e disciplina.

Il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi

L’Organismo di composizione della crisi (OCC) svolge una funzione essenziale nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento.

La qualità dell’istruttoria dipende in larga misura dalla completezza della documentazione e dalla possibilità di ricostruire con precisione la situazione del debitore. Redditi, patrimonio, debiti scaduti e non scaduti, rapporti bancari e cause dell’indebitamento devono essere esaminati in modo coerente.

Una documentazione incompleta o non attendibile può rendere più complessa la valutazione della proposta e compromettere la corretta rappresentazione della situazione economica.

L’attività preparatoria non dovrebbe quindi essere considerata un adempimento meramente burocratico. È il momento nel quale si verifica la sostenibilità dell’operazione e si individuano le criticità che devono essere affrontate prima della presentazione della domanda.

Crisi familiare: quando è possibile una procedura comune

Il Codice della crisi contempla specifiche regole per le situazioni di sovraindebitamento che coinvolgono più componenti della stessa famiglia.

In presenza dei presupposti previsti dalla legge, i membri della famiglia possono presentare un progetto unitario, con vantaggi sul piano della gestione della procedura e dei relativi costi.

La trattazione comune, però, non comporta automaticamente la confusione delle rispettive posizioni patrimoniali e debitorie. La situazione di ciascun componente deve essere ricostruita nel rispetto delle regole applicabili, distinguendo le singole responsabilità e le rispettive obbligazioni.

La possibilità di coordinare le posizioni familiari può risultare particolarmente utile quando le difficoltà economiche sono collegate o derivano da una medesima origine, ma richiede un esame puntuale dei requisiti normativi.

Liquidazione controllata ed esdebitazione

Quando non sussistono le condizioni per una soluzione fondata sulla ristrutturazione o sul concordato, può assumere rilievo la liquidazione controllata, procedura che prevede la liquidazione dei beni secondo le regole stabilite dal Codice della crisi.

La procedura deve essere valutata considerando il patrimonio disponibile, le obbligazioni esistenti e le conseguenze per il debitore. La liquidazione non esaurisce necessariamente il percorso: in presenza dei requisiti previsti dalla legge, può aprire la strada all’esdebitazione.

L’esdebitazione consente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. La disciplina contempla, tra le diverse ipotesi, il collegamento con la chiusura della liquidazione controllata e, ricorrendone i presupposti, il decorso del periodo previsto dalla legge dall’apertura della procedura.

L’accesso al beneficio non è automatico: occorre verificare le condizioni richieste e l’assenza delle cause ostative previste.

Il debitore incapiente: una possibilità da valutare con attenzione

Particolare interesse riveste l’esdebitazione del debitore incapiente, prevista per la persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura, nei termini stabiliti dalla legge.

Si tratta di uno strumento eccezionale, utilizzabile una sola volta e subordinato a specifici requisiti.

La valutazione dell’incapienza richiede un’analisi concreta delle risorse economiche del debitore. Non è sufficiente considerare isolatamente un singolo dato reddituale: occorre verificare la situazione complessiva, tenendo conto delle disponibilità effettive e delle condizioni previste dalla disciplina.

La normativa contempla inoltre conseguenze specifiche qualora, entro il periodo stabilito, sopravvengano utilità rilevanti. Anche questo aspetto deve essere esaminato prima di presentare la domanda, per comprendere gli obblighi che possono derivare dall’accesso al beneficio.

Perché è importante valutare tempestivamente la situazione debitoria

Le procedure di sovraindebitamento non rappresentano una soluzione automatica per ogni posizione debitoria. La loro efficacia dipende dalla scelta dello strumento corretto, dalla ricostruzione documentale e dalla sostenibilità della proposta rispetto alle risorse realmente disponibili.

La Circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 offre l’occasione per approfondire una disciplina articolata, nella quale la distinzione tra consumatore e debitore non consumatore, il trattamento dei debiti fiscali, il ruolo dell’OCC e le condizioni per l’esdebitazione assumono un rilievo concreto.

Per chi si trova in difficoltà, il primo passo è quindi un’analisi tempestiva della situazione economica e patrimoniale, finalizzata a individuare le alternative consentite dalla legge e a valutarne conseguenze, costi e sostenibilità.

Comprendere per tempo le possibilità previste dal Codice della crisi può aiutare a evitare decisioni non sostenibili e a individuare il percorso più adeguato per affrontare il sovraindebitamento.