martedì 10 dicembre 2024

PROPRIETA' E VICINATO: DIRITTI, LIMITI E REGOLE PER UNA CONVIVENZA CIVILE


Il diritto di proprietà, garantito dall'articolo 832 del Codice Civile italiano, conferisce al proprietario la possibilità di godere e disporre del proprio bene in modo pieno ed esclusivo. Tuttavia, tale diritto incontra limiti imposti dalla legge, volti a tutelare i diritti degli altri e a garantire una convivenza armoniosa, soprattutto in ambiti sensibili come i rapporti di vicinato.

I Limiti al Diritto di Proprietà

I principali limiti sono sanciti dal Codice Civile e dalle leggi speciali, con l’obiettivo di evitare che l’esercizio del diritto di proprietà causi pregiudizi agli altri. Tra i più rilevanti vi sono:

  1. Divieto di immissioni intollerabili: rumori, odori, fumi e altri fattori disturbanti devono rimanere entro i limiti della normale tollerabilità (art. 844 c.c.).
  2. Divieto di atti emulativi: è vietato compiere atti il cui unico scopo sia quello di recare molestia ad altri (art. 833 c.c.).
  3. Rispetto delle distanze legali: sono previsti vincoli specifici per la costruzione e il posizionamento di elementi edilizi per garantire il diritto di veduta, di luce e di aria (artt. 905-907 c.c.).

Un Caso Concreto: Il Tribunale di Messina

La recente sentenza n. 2507/2024 del Tribunale di Messina offre uno spunto per riflettere su alcune tra le principali problematiche legate ai rapporti di vicinato in ambito condominiale. Il caso vedeva contrapposti i proprietari di un ristorante, ubicato al piano terra di un edificio, e i condomini dei piani superiori, che lamentavano vari pregiudizi, tra cui:

  • Immissioni sonore oltre i limiti della tollerabilità.
  • Limitazione della servitù di veduta.
  • Occupazione di un'area condominiale comune.

Esiti e Riflessioni

Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande degli attori, ordinando ai proprietari del ristorante di ricondurre le immissioni sonore delle apparecchiature entro i limiti consentiti dalla normativa. Tuttavia, ha respinto le richieste relative alla violazione della servitù di veduta e all'occupazione dell'area condominiale, ritenendo che:

  • Non sussisteva una servitù di veduta nei termini di legge.
  • L’area contestata non era destinata all’uso comune, ma all’accesso esclusivo del ristorante.

Il Diritto di Veduta e le Distanze Legali

L’articolo 907 c.c. sancisce che le costruzioni non possono essere realizzate a meno di tre metri dalle vedute dirette o oblique. Tale limite, finalizzato a garantire aria e luce, è applicabile anche in contesti condominiali. Tuttavia, per la costituzione di una servitù di veduta, è necessaria una chiara previsione legale, contrattuale o acquisizione per usucapione, condizioni che nel caso di specie non risultavano soddisfatte.

Immissioni Sonore e Tollerabilità

Sul tema delle immissioni, la normativa italiana, combinata con la giurisprudenza consolidata, stabilisce che la valutazione della tollerabilità deve essere basata sia sui limiti assoluti di rumore che sui valori differenziali, tenendo conto del contesto locale. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto intollerabili i rumori prodotti dai compressori delle celle frigorifere, imponendone l'adeguamento ai parametri di legge.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Messina evidenzia la necessità di un equilibrio tra il diritto di proprietà e il rispetto dei diritti altrui. In ambiti come quello condominiale, il rispetto delle normative e il buon senso sono essenziali per prevenire e risolvere conflitti, garantendo una convivenza pacifica e il rispetto reciproco. La conoscenza dei propri diritti e doveri rappresenta un primo passo fondamentale per affrontare e risolvere le problematiche che possono emergere nei rapporti di vicinato

martedì 15 ottobre 2024

IN ARRIVO IL BONUS NATALE!

Con la pubblicazione della circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate, sono state chiarite le modalità di erogazione di un'indennità una tantum prevista per l'anno 2024. Tale indennità, del valore di 100 euro, sarà concessa ai lavoratori dipendenti, secondo specifici criteri previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024. L’importo sarà proporzionato al periodo di lavoro effettivo.

Per beneficiare di questo bonus, è necessario che i lavoratori soddisfino simultaneamente alcune condizioni:

  • Un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d’imposta 2024;
  • La presenza di un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico (anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o in affido), oppure, in alternativa, l’essere parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico;
  • Un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Tuir.

L'Amministrazione precisa, inoltre, che per beneficiare dell’indennità è sufficiente essere titolari di un reddito da lavoro dipendente nel 2024, senza che sia rilevante la tipologia contrattuale. Sono invece esclusi i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, poiché la norma fa riferimento al solo articolo 49 del Tuir.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene calcolato in base ai giorni di lavoro effettivi nel 2024. Nel caso in cui il dipendente percepisca più redditi di lavoro dipendente, i giorni lavorati in periodi sovrapposti saranno conteggiati una sola volta. Non è prevista alcuna riduzione per i lavoratori part-time, indipendentemente dalla tipologia di orario.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno considerati solo i redditi agevolati per i residenti che hanno trasferito la propria residenza in Italia, escludendo il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Per quanto riguarda i nuclei familiari monogenitoriali, la circolare precisa che si configura tale condizione in caso di decesso dell’altro genitore, mancato riconoscimento del figlio, o adozione e affido a un solo genitore. In queste situazioni, il bonus spetta unicamente al genitore non coniugato o separato legalmente. L'eventuale convivenza more uxorio non preclude l’erogazione del bonus.

Il documento fornisce anche chiarimenti sui casi in cui il bonus non spetta, come quando entrambi i genitori sono conviventi e hanno riconosciuto il figlio, rendendo impossibile qualificare la famiglia come monogenitoriale.

Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa richiesta del dipendente. Nel caso di più figli fiscalmente a carico, sarà sufficiente indicare il codice fiscale di uno di essi.

Se durante il 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, dovrà presentare la richiesta del bonus all’ultimo datore di lavoro, corredando la domanda con le certificazioni uniche dei precedenti rapporti di lavoro. Qualora il lavoratore abbia più contratti part-time, il bonus sarà erogato dal datore di lavoro scelto dal dipendente.

Le somme erogate saranno recuperate dal datore di lavoro sotto forma di credito compensabile. In sede di conguaglio, verranno effettuate verifiche sull’effettiva spettanza del bonus, con eventuale recupero delle somme non dovute.

Infine, il bonus sarà rideterminato nella dichiarazione dei redditi 2024. Se il lavoratore non ha ricevuto il bonus pur avendone diritto, potrà richiederlo in sede di dichiarazione, così come potrà restituire eventuali importi percepiti indebitamente.
 

venerdì 11 ottobre 2024

GUIDA AL MODELLO 770 PER I CONDOMINI: OBBLIGHI, SCADENZE E SANZIONI

 


L'invio del modello 770 al Fisco per quanto riguarda i condomini è uno degli obblighi a carico dell'amministratore, poiché questo funge da rappresentante legale della struttura. In base all'art. 1130, comma 5 del Codice Civile, l'amministratore è infatti incaricato di adempiere anche a tutte le questioni fiscali, fra cui rientra il modello 770.

Il modello 770 è un documento dichiarativo che il sostituto d’imposta utilizza per comunicare i compensi corrisposti durante l’anno, sui quali è stata applicata la ritenuta d’acconto.

Dal 1° gennaio 1998, anche il condominio è considerato sostituto d’imposta, il che significa che è responsabile di trattenere le ritenute sui compensi erogati e di comunicare annualmente l'importo di queste trattenute tramite il modello 770.

Tra i compensi che il condominio deve dichiarare, rientrano ad esempio quelli pagati a:

  • dipendenti o artigiani, come il personale di portineria, idraulici o fabbri;
  • l’amministratore stesso o altri lavoratori autonomi che prestano servizi per il condominio.
  • una sezione introduttiva con indicazioni come l'informativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003) e i campi per informazioni sul tipo di dichiarazione, i dati del sostituto d'imposta, il rappresentante firmatario e altre informazioni utili;
  • diversi quadri, in cui inserire dettagli su redditi di capitale, riscatti di polizze vita, utili, proventi derivanti da partecipazioni a OICR, ritenute operate su titoli atipici, imposte sostitutive, ritenute operate, e dati riassuntivi.

La compilazione del modello 770 può essere effettuata direttamente dall’amministratore o tramite un consulente o intermediario abilitato.

Il modello 770, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, comprende:

Il modello deve essere inviato esclusivamente online, direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un intermediario. Una volta trasmesso, l’Agenzia rilascia una ricevuta che conferma l’avvenuta trasmissione.

L’invio per il condominio è obbligatorio. Di norma, è l’amministratore a occuparsene, ma nei condomini privi di amministratore (dove non è obbligatoria la sua nomina) tale compito ricade su un condòmino. Gli amministratori devono presentare il modello 770 entro il 31 ottobre di ogni anno, come stabilito dal comma 4 bis dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Pertanto, il modello 770/2024, relativo ai compensi del 2023, dovrà essere inviato entro il 31 ottobre 2024.

La dichiarazione è considerata presentata nel momento in cui l’Agenzia riceve i dati, e la prova è data dalla ricevuta telematica. Se l'amministratore non presenta il modello in tempo, rischia di incorrere in sanzioni.

L’omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa che varia dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione viene presentata prima della scadenza per l'anno fiscale successivo e prima di eventuali controlli da parte del Fisco, la sanzione scende al 60%-120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro. Se i compensi dichiarati risultano inferiori a quelli effettivi, la sanzione va dal 90% al 180% della differenza non dichiarata.

In caso di violazioni gravi, come l'uso di documentazione falsa o comportamenti fraudolenti, la sanzione può essere aumentata del 50%. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato è inferiore al 3% dell'importo totale e comunque non superiore a 30.000 euro, è prevista una riduzione di un terzo.

Infine, l'amministratore può ridurre l'impatto delle sanzioni utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

giovedì 25 gennaio 2024

NUOVA IRPEF: CHI RISPARMIA DAVVERO?

 

Il decreto legislativo numero 216 del 30 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 303 del medesimo giorno, implementa il primo modulo della riforma dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e introduce ulteriori misure relative alle imposte sui redditi. Per approfondimenti sulle novità per il 2024, è possibile consultare la riforma dell'IRPEF e dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES).

L'approvazione definitiva di tale decreto legislativo, in conformità alla legge delega per la riforma fiscale (legge numero 111 del 9 agosto 2023), ha come obiettivo la graduale riduzione dell'imposta e la promozione dell'equità orizzontale. In particolare, per il solo periodo d'imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, con l'applicazione delle seguenti aliquote:

  • 23% per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35% per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Viene quindi consolidato il primo e il secondo scaglione di reddito, attualmente definiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in modo tale che un'unica aliquota del 23% sia applicata alla fascia di reddito compresa tra 15.001 e 28.000 euro.

Il principale obiettivo della riforma è semplificare il sistema fiscale e alleviare la pressione fiscale per i lavoratori con redditi medio-bassi. La riduzione delle aliquote da quattro a tre mira a snellire il sistema, semplificando le procedure di calcolo dell'imposta.

Per il periodo d'imposta 2024, l'articolo 1 del decreto stabilisce che, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda sarà calcolata applicando le nuove aliquote per gli scaglioni di reddito sopra menzionati. Rispetto al sistema vigente fino al 2023, si verifica un accorpamento dei primi due scaglioni di reddito e una riduzione del 2% dell'aliquota applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro (23% anziché 25%), generando un risparmio massimo di 260 euro. Gli altri intervalli di reddito e le relative aliquote rimangono invariate.

Con l'eccezione dell'area di esenzione fiscale (no tax area), per coloro che guadagnano fino a 15.000 euro all'anno, la riforma non comporterà alcun cambiamento, poiché l'IRPEF rimane al 23%. Il beneficio si manifesta per coloro che superano la soglia di 15.000 euro.

Per i redditi più bassi, si prevede quindi un modesto risparmio, ma il vero vantaggio si osserva nei redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro (e non oltre): superata questa soglia, infatti, l'azzeramento del beneficio generato scaturisce dal taglio delle detrazioni fiscali. In questo contesto, all'aumentare del reddito, si registra una diminuzione dei benefici fiscali. 

Per garantire la coerenza dell'addizionale regionale IRPEF con le modifiche introdotte negli scaglioni dell'IRPEF per il 2024, i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificheranno, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in modo da conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Inoltre, per gli acconti relativi ai periodi d'imposta 2024 e 2025, si stabilisce di considerare l'imposta determinata senza l'applicazione delle nuove disposizioni, ovvero la riduzione delle aliquote e l'aumento delle detrazioni.

venerdì 19 gennaio 2024

CU 2024: LE NOVITA' CHE CI ASPETTANO


Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è ora disponibile la versione definitiva del modello della Certificazione Unica (CU) per il 2024, insieme alle relative istruzioni di compilazione. La scadenza rimane confermata entro il 16 marzo 2024, e l'invio è consentito solo attraverso la modalità telematica. Le nuove disposizioni per la CU del 2024 riguardano la tassazione agevolata delle mance, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, e le modifiche alle normative sui fringe benefit.

Il modello della Certificazione Unica 2024 è strutturato in tre sezioni, ciascuna contenente dati specifici. La sezione del Frontespizio fornisce informazioni sulla comunicazione, i dati del sostituto, del rappresentante firmatario, della firma e dell'impegno alla presentazione telematica. Il Quadro CT contiene informazioni sulla ricezione telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4. La Certificazione Unica 2024 raccoglie dati fiscali e previdenziali relativi a lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

Le novità normative 2023 che hanno avuto impatto nella Certificazione Unica riguardano:

  • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
  • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
  • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
  • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

Per quanto riguarda le mance nel settore turismo, sono soggette a tassazione sostitutiva le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato, con aliquota del cinque per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell'anno precedente. Tale misura è destinata ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell’anno precedente. Tutti dati che devono essere inseriti nei nuovi punti della CU opportunamente creati.

Per i lavoratori sportivi, è stata introdotta una sezione speciale per la certificazione dei compensi corrisposti agli sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione Separata INPS a partire dal 1° luglio 2023.

L'art. 40 del D.L. n. 48/2023 ha innalzato a 3.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i dipendenti con figli a carico, mentre l'art. 39-bis ha introdotto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Anche questi dati devono essere indicati in appositi punti.

Per il personale del comparto sicurezza e difesa, è stata prevista una riduzione IRPEF nel 2023, con detrazioni specifiche da indicare nel modello della Certificazione Unica. 

Queste sono solo alcune delle principali modifiche e aggiornamenti apportati alla Certificazione Unica per il prossimo anno, ma offrono una panoramica delle nuove disposizioni fiscali e previdenziali.


mercoledì 17 gennaio 2024

BONUS EDILIZI: LA MAPPA DEL 2024

 

Il ventaglio dei bonus edilizi nel 2024 è ampio e articolato. Tuttavia, con l'arrivo del nuovo anno, il superbonus ha subito importanti modifiche. La platea dei beneficiari e l'aliquota agevolativa sono notevolmente ridotte al 70%, spettando esclusivamente a condomini, persone fisiche proprietarie di edifici fino a 4 unità, Onlus, Associazioni di volontariato e di promozione sociale. Queste modifiche sono applicabili alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Il superbonus proseguirà anche nel 2025, ma con un'ulteriore diminuzione dell'aliquota al 65%.
Le novità riguardano anche il bonus barriere architettoniche, valido fino al 2025, che ha subito importanti cambiamenti a seguito del decreto "Salva spese" (D.L. n. 212/2023), limitando l'ambito oggettivo e vietando opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Il 2024 segna un ridimensionamento del superbonus al 70%, con un ambito soggettivo ristretto e una significativa riduzione della detrazione. Gli interventi "trainati" effettuati dalle persone fisiche all'interno dello stesso condominio o edificio possono usufruire anch'essi del superbonus al 70%.
Il superbonus al 110% resta confermato solo per casi specifici fino al 31 dicembre 2025, come interventi in comuni colpiti da eventi sismici o per soggetti che svolgono attività socio-sanitaria in determinate categorie catastali.
Con il decreto "Salva spese," è introdotta una sanatoria per i cantieri che non riescono a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2023, evitando il recupero delle detrazioni spettanti.
Per il bonus mobili, nel 2024, l'importo massimo detraibile è ridotto a 5.000 euro, e spetta a chi ha iniziato interventi di recupero dal 1° gennaio 2023.
Altre disposizioni includono la conferma di bonus edilizi minori fino alla fine del 2024, come la detrazione Irpef al 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio e l'ecobonus al 50-65-70-75% per la riqualificazione energetica.
Il bonus acqua potabile è terminato nel 2023, e il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio è soggetto a comunicazione delle spese entro il 28 febbraio 2024.
Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono bloccate per il bonus barriere architettoniche dal 31 dicembre 2023, con alcune limitazioni specifiche per interventi sismici.
L'obbligo di affidare lavori superiori a 516.000 euro a imprese con certificazione SOA è confermato per il 2024, escluse alcune eccezioni specificate.

domenica 31 dicembre 2023

FESTEGGIA RESPONSABILMENTE: IL CAPODANNO IN CONDOMINIO


La notte del 31 dicembre è da sempre caratterizzato da cene e festeggiamenti per celebrare l'avvento del nuovo anno.
In conclusione, è senz'altro lecito concedersi un momento di svago e festeggiamento per celebrare la fine dell'anno in corso e l'inizio del nuovo, anche in un contesto condominiale. Tuttavia, è cruciale consultare il regolamento condominiale per individuare eventuali limitazioni o clausole specifiche, agendo sempre con rispetto ed educazione per evitare di arrecare disturbo agli altri residenti e di mettere a rischio la sicurezza delle persone, degli animali e delle proprietà.

Per coloro che dimorano in un contesto condominiale, è essenziale prestare particolare attenzione a questioni che potrebbero generare discussioni e malcontento. A tale proposito, è opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 844 del codice civile, che regola le "immissioni acustiche" o rumori, vietando quelli che superano la normale soglia di tollerabilità.

Salvo disposizioni specifiche nel regolamento condominiale riguardanti i rumori durante le festività, è ammissibile un moderato aumento di rumori e musica al di fuori degli orari consueti in occasione del Capodanno. Tuttavia, è imperativo agire con educazione, buon senso e rispetto per gli altri condomini, evitando comportamenti eccessivi.

Un altro tema di discussione inerente ai festeggiamenti di Capodanno riguarda i fuochi d'artificio e i botti. È essenziale considerare che molti Comuni emettono ordinanze specifiche per limitare tali manifestazioni, vietando l'uso di petardi e fuochi d'artificio per motivi di sicurezza, dato che tali esibizioni spesso causano vittime e feriti e rappresentano un pericolo per gli animali e le abitazioni.

L'articolo 703 del codice penale disciplina chiaramente il divieto di sparare armi da fuoco, accendere fuochi d'artificio o compiere altre attività pericolose senza la debita licenza dell'Autorità, soprattutto in luoghi abitati. Al fine di proteggere il condominio da possibili danni o incidenti, è consigliabile stipulare una polizza assicurativa globale sull'edificio, coprendo così le parti comuni, le abitazioni private e terze persone. La decisione in merito spetta all'assemblea di condominio, che determinerà anche la durata e la scelta della società assicurativa.

Qualora i condomini intendano organizzare una festa condominiale in occasione del Capodanno, è essenziale avvisare preventivamente l'amministratore, a meno che il regolamento condominiale non imponga divieti specifici in tal senso.

In conclusione, è senz'altro lecito concedersi un momento di svago e festeggiamento per celebrare la fine dell'anno in corso e l'inizio del nuovo, anche in un contesto condominiale. Tuttavia, è cruciale consultare il regolamento condominiale per individuare eventuali limitazioni o clausole specifiche, agendo sempre con rispetto ed educazione per evitare di arrecare disturbo agli altri residenti e di mettere a rischio la sicurezza delle persone, degli animali e delle proprietà.

mercoledì 13 dicembre 2023

GUIDA COMPLETA ALL'IMU 2023: LE ESENZIONI E LE NOVITA' DA CONOSCERE!

 

Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2023 è stato posticipato al 18 dicembre 2023, poiché la data di scadenza regolare, il 16 dicembre, coincide con un sabato. Le opzioni per effettuare il versamento includono l'utilizzo del modello F24, bollettino postale o la piattaforma pagoPa. È importante considerare anche le possibili esenzioni.
Nel caso di pagamento tramite modello F24, è necessario utilizzare i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.
Per quanto riguarda la storia dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta sperimentalmente nel 2012 in sostituzione dell'ICI, attualmente è disciplinata dall'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020). Si applica in tutti i Comuni italiani, fatta eccezione per l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'obbligo del pagamento dell'IMU riguarda fabbricati (ad eccezione delle abitazioni principali e assimilate), aree fabbricabili e terreni agricoli. Di norma, il tributo è pagato dal proprietario dell'immobile o dal titolare di diritti reali su di esso. Sono tenuti al pagamento anche il genitore separato assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali e il locatario per i fabbricati concesse in leasing.
Le aliquote dell'IMU sono stabilite dai Comuni, con la possibilità di applicare aliquote più alte o più basse entro determinati limiti. Le delibere dei Comuni devono essere pubblicate entro il 28 ottobre di ogni anno, altrimenti restano in vigore le aliquote dell'anno precedente. Dal 2025, cambierà questa regola, entrando in vigore le disposizioni previste dal Dm del 7 luglio 2023.
L'importo dell'IMU si calcola applicando l'aliquota alla base imponibile, determinata dal valore del bene stesso. Ad esempio, per i fabbricati iscritti in catasto, si considera il valore dell'edificio con moltiplicatori specifici per ciascuna categoria catastale.
È fondamentale verificare le esenzioni prima del pagamento, che includono immobili appartenenti a enti statali e pubblici, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, e altri casi specificati dalla disciplina. Inoltre, sono esenti i terreni agricoli in determinate situazioni.
Dal 2023, non è dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente, a condizione che la situazione sia stata denunciata all'autorità giudiziaria e al comune competente secondo le modalità stabilite da un decreto MEF.
Restano esenti fino al 31 dicembre 2023 alcuni fabbricati colpiti da sismi in specifiche zone.
Ci sono agevolazioni per aree fabbricabili agricole, fabbricati storici o artistici, immobili inagibili, abitazioni concesse in comodato, e abitazioni a canone concordato.

mercoledì 6 dicembre 2023

LE INSIDIE DEL REGIME FORFETTARIO NEL 2023

 

Tempo di verifiche per i contribuenti forfettari: la perdita del regime avviene se gli incassi superano gli 85.000 euro. È obbligatorio non superare la soglia di ricavi o compensi stabilita dalla legge 190/2014, ora aumentata da 65.000 a 85.000 euro secondo la legge 197/2022, comma 54.
Per verificare il superamento del limite, è consigliabile consultare le circolari dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019. Il regime forfettario si basa sul criterio di cassa, considerando gli incassi anziché le fatture emesse per la verifica della soglia.
Il superamento del limite, come stabilito dal comma 71 della legge 190/2014, comporta la perdita del regime a partire dall'anno successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Nel 2023, è stata introdotta una nuova soglia, prevedendo l'uscita nel corso dell'anno per chi percepisce ricavi o compensi superiori a 100.000 euro.
La verifica diventa più critica dal 2023, poiché è possibile uscire non solo dall'anno successivo ma anche da quello in corso, con conseguenze da affrontare in quest'ultimo caso.
L'uscita durante l'anno comporta l'applicazione della tassazione Irpef ordinaria su tutti i ricavi/compensi dell'anno, con l'imposizione dell'IVA "a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite". Non è chiara la modalità di applicazione dell'IVA in assenza di indicazioni precise, ma si ritiene che debba essere applicata sull'intera operazione che determina il superamento del limite.
L'applicazione dell'IVA genera il diritto alla detrazione, ma su questo punto mancano chiarimenti ufficiali. Le ritenute sui compensi sono applicabili al momento della corresponsione in caso di fuoriuscita durante l'anno, secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1073, senza effetto retroattivo. Per le "operazioni passive", il professionista non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta.
In sintesi, i forfettari potrebbero trovarsi in tre situazioni nel 2023:
  1. Se i ricavi/compensi non superano gli 85.000 euro, potranno applicare il regime forfettario anche nel 2024, rispettando gli altri requisiti.
  2. Se i ricavi/compensi superano gli 85.000 ma non raggiungono i 100.000 euro, dovranno passare all'ordinario nel 2024.
  3. Oltre i 100.000 euro, il regime ordinario dovrà essere applicato già dal 2023.

lunedì 4 dicembre 2023

REVOCA E DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE: LA GUIDA PER UNA GESTIONE CONDOMINIALE SENZA SORPRESE!

 

Nel contesto della gestione condominiale, la figura dell'amministratore svolge un ruolo cruciale. La normativa italiana, delineata dall'articolo 1129 del Codice Civile, fornisce regole chiare per la revoca dell'amministratore, le sue dimissioni, e i poteri in regime di "prorogatio imperii". In questo articolo, esamineremo i principali punti relativi a questi aspetti e le implicazioni legali ad essi associati.

Revoca dell'amministratore: quando e come avviene

Secondo l'articolo 1129, comma 11, del Codice Civile, l'assemblea condominiale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento, con lo stesso quorum utilizzato per la nomina. La revoca può avvenire senza giusta causa alla scadenza naturale del mandato, ma se anticipata, richiede una motivazione valida. Gravi irregolarità, come omissione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale o mancata apertura del conto corrente, possono giustificare la revoca su richiesta di un condomino.

Le "gravi irregolarità" includono diverse situazioni, come il rifiuto di convocare assemblee necessarie, omissioni fiscali, e comportamenti che generano confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell'amministratore. In caso di revoca, l'autorità giudiziaria può intervenire su richiesta dei condomini.

Il provvedimento giudiziale e la consegna della documentazione

L'articolo 64 delle "Disposizioni di attuazione del Codice Civile" stabilisce che la revoca può essere decisa dal tribunale dopo aver sentito l'amministratore. In caso di revoca, l'amministratore uscente è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli condòmini. Il mancato rispetto di questa disposizione può configurare il reato di appropriazione indebita.

Dimissioni dell'amministratore: quando sono legittime?

L'amministratore può dimettersi in qualsiasi momento senza preavviso, ma in assenza di giusta causa, potrebbe essere tenuto a risarcire il condominio. In caso di dimissioni, l'amministratore deve convocare un'assemblea per la nomina del successore. Se l'assemblea non raggiunge il quorum, l'amministratore uscente può richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per la nomina del sostituto.

Regime di "prorogatio imperii": cosa comporta

Il regime di "prorogatio imperii" stabilisce che l'amministratore uscente rimane in carica fino alla nomina del successore, operando in via provvisoria. Tuttavia, l'assemblea può evitarlo con una delibera specifica e nominando un nuovo amministratore. In questo regime, l'amministratore può svolgere solo attività essenziali, a meno che l'assemblea non ratifichi le sue azioni.

Compensazione dell'amministratore: la delibera deve specificare il compenso

La delibera che nomina o conferma l'amministratore è considerata nulla se non specifica il compenso. Secondo l'articolo 1129, comma quattordicesimo, del Codice Civile, il compenso deve essere specificato in modo analitico. La mancanza di chiarezza sull'importo del compenso può rendere nulla la delibera.

In sintesi, la gestione dell'amministratore di condominio è soggetta a precise normative che disciplinano revoca, dimissioni e compensi. La comprensione di tali disposizioni è fondamentale per garantire una gestione condominiale trasparente e conforme alla legge.

venerdì 1 dicembre 2023

SRL: LE NORME CHE MOLTE SOCIETA' IGNORANO!


 

Le società a responsabilità limitata (Srl) costituite alla data del 16 marzo 2019, con un esercizio coincidente con l'anno solare, e che nel corso del 2021 e del 2022 hanno superato i nuovi limiti dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e agli occupati, erano tenute a procedere obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo o di un revisore entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. Tale data poteva essere fissata al più tardi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile 2023, o entro 180 giorni in casi eccezionali, entro il 29 giugno 2023.

L'articolo 2477, comma 2, lettera c) del codice civile, così come modificato dal Codice della crisi, stabilisce che i limiti dimensionali che, se superati per almeno due esercizi consecutivi, rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore in una Srl sono i seguenti:

  1. Totale dell'attivo nello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di euro;
  3. Dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità.
È evidente che questi limiti sono modesti e contenuti, mettendo molte società nella situazione di dover adempiere a questa obbligazione, molte delle quali potrebbero non essere al corrente. Le altre due condizioni di obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 2477 del codice civile, sono rimaste invariate. Queste riguardano la Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato e la Srl che controlla una società soggetta all'obbligo di revisione legale dei conti.

Per verificare il superamento dei limiti dimensionali, è necessario fare riferimento ai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2022 nel caso di esercizio solare. L'obbligo di mantenere l'organo di controllo o il revisore cessa se per tre esercizi consecutivi non si supera nessuno dei limiti dimensionali, come previsto dal terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile.

Si sottolinea che in caso di mancata nomina da parte delle assemblee societarie, i Conservatori dei Registri delle imprese segnaleranno la carenza ai tribunali competenti secondo quanto previsto dall'art. 2477, comma 5, del codice civile. Gli uffici del Registro delle imprese stanno attualmente inviando lettere di sollecito alle società che, nonostante l'obbligo giuridico, non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore durante l'assemblea di approvazione del bilancio 2022.

Dopo il sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese procederanno alle segnalazioni di carenza ai tribunali competenti. Nel caso in cui il tribunale competente riceva la segnalazione, sarà responsabile della nomina dell'organo di controllo o del revisore, decidendo anche il tipo di controlli da applicare alla società (nomina di un sindaco o di un revisore). Inoltre, il tribunale stabilirà se la società deve essere sottoposta sia ai controlli previsti dall'art. 2403 del codice civile che alla revisione legale (nominando un sindaco unico o un collegio sindacale), oppure solo a quest'ultima (nominando esclusivamente un revisore). È importante notare che il tribunale determinerà anche il professionista da nominare e il relativo compenso, probabilmente basandosi sui parametri giudiziali indicati nel DM 140/2012, parametri che sono attualmente in fase di modifica.

mercoledì 22 novembre 2023

TITOLARE EFFETTIVO: SANZIONI IN ARRIVO PER CHI TRASCURA LA COMUNICAZIONE


L'11 dicembre 2023 segna un momento cruciale nel contesto normativo dell'antiriciclaggio. In seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 29 settembre 2023, denominato "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva," avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, è entrato in vigore il nuovo obbligo di comunicare i titolari effettivi al Registro delle imprese presso le Camere di commercio.

Il Registro dei titolari effettivi, istituito con il Decreto MEF dell'11 marzo 2022, n. 55, in vigore dal 9 giugno 2022, ha due sezioni distintive: la prima dedicata all'iscrizione della titolarità effettiva di imprese e persone giuridiche private e la seconda, denominata "speciale," destinata all'iscrizione di trust e istituti giuridici affini.

A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre scorso, scatta un termine perentorio di 60 giorni per effettuare la comunicazione, e di conseguenza, l'adempimento deve essere completato entro l'11 dicembre 2023. Per le entità costituite dopo l'entrata in vigore del decreto (dal 9 ottobre in poi), la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione nei registri pertinenti, nel caso di imprese e persone giuridiche private, o dalla data di costituzione, nel caso di trust e mandati fiduciari.

Il panorama normativo relativo alle attività antiriciclaggio è in costante evoluzione, con il titolare effettivo che svolge un ruolo chiave. Nel tempo, la sua definizione e le responsabilità a esso attribuite sono state ridefinite per aumentare l'efficacia nel contrastare le attività illecite e prevenire l'uso di strutture societarie poco trasparenti.

Il concetto di titolare effettivo, introdotto come elemento fondamentale nell'adeguata verifica per identificare la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica, richiede alle imprese di identificarlo e registrarlo per garantire la trasparenza nelle attività commerciali e prevenire l'utilizzo di strutture societarie complesse a fini illeciti.

Le conseguenze della mancata comunicazione della titolarità effettiva sono rilevanti sul versante sanzionatorio. L'omissione comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie, come previsto dall'art. 2630 c.c., che variano da 103 a 1.032 euro, con una riduzione a 1/3 se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni. Queste sanzioni sono accertate e contestate dalla Camera di commercio competente.

Il decreto stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate, con l'obbligo per le imprese e le persone giuridiche private di comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

La scadenza dell'11 dicembre è quindi critica e le imprese interessate devono agire tempestivamente per garantire la conformità ed evitare conseguenze negative.

martedì 21 novembre 2023

CASA DOLCE CASA. COME ARREDARE E RISPARMIARE CON IL BONUS MOBILI

 

Il bonus mobili, regolamentato dall'articolo 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63/2013, è destinato ai contribuenti soggetti all'IRPEF che usufruiscono della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questo beneficio è legato a diversi interventi edilizi, anche quelli realizzati in economia, come indicato nella circolare n. 29/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate.
Gli interventi inclusi sono la manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, la manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali e parti comuni di edifici residenziali, il restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari e parti comuni di edifici residenziali, la ristrutturazione edilizia (compresi demolizione e successiva ricostruzione con volume inferiore) e interventi necessari a ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi.
Il bonus si applica anche a interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie, con successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
La detrazione è concessa anche se il contribuente ha sostenuto solo una parte delle spese o ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, se le spese per il recupero edilizio sono sostenute da un coniuge e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus mobili non è applicabile.
Il bonus mobili si applica all'acquisto, anche all'estero, di mobili e grandi elettrodomestici specifici. È necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abbiano inizio dall'1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
La detrazione è del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa detraibile di 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024. La detrazione può essere richiesta anche se l'acquisto dei mobili precede il pagamento delle spese di ristrutturazione, a condizione che i lavori siano in corso.
Il bonus è erogato in 10 quote annuali costanti tramite detrazione d'imposta, e non può essere trasferito in caso di decesso del contribuente o cessione dell'immobile oggetto del recupero edilizio. Nel caso di elettrodomestici, è necessario comunicare all'ENEA la classe energetica e la potenza elettrica entro 90 giorni dalla data del bonifico o di altro documento di acquisto valido. La mancata o tardiva comunicazione non comporta la perdita del diritto al bonus mobili, come indicato nella risoluzione n. 46/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

lunedì 20 novembre 2023

COLLABORAZIONE E AGEVOLAZIONI: LA COOPERATIVE COMPLIANCE

 

Il decreto legislativo preliminare, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2023, riguarda il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) in ambito fiscale. L'obiettivo è implementare i principi della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) per incentivare la trasparenza e la compliance fiscale. Tra le principali modifiche apportate al decreto legislativo n. 128/2015, si includono:

  1. Nuove soglie di accesso al regime: La soglia di ingresso al regime è fissata a 750 milioni di euro di ricavi o volume d'affari dal 1° gennaio 2024, con un cronoprogramma di ampliamento per consentire l'accesso a un numero sempre maggiore di soggetti.
  2. Estensione soggettiva: Viene introdotta la possibilità di accesso al regime per le imprese che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale, indipendentemente dal volume di affari, a condizione che almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit soddisfi i requisiti e che il gruppo adotti un sistema certificato di controllo del rischio fiscale.
  3. Accesso facoltativo al regime: I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l'accesso al regime possono optare per l'adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale per due anni, con benefici premiali come la riduzione delle sanzioni.
  4. Requisiti per l'accesso al regime: Si richiede ai contribuenti di dotarsi di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, certificato da professionisti indipendenti.
  5. Doveri di chi accede al regime: Viene prevista l'emanazione di un codice di condotta che elenchi gli impegni reciproci tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Si prevede la pubblicazione periodica delle operazioni ritenute di pianificazione fiscale aggressiva.
  6. Effetti dell'adesione al regime: L'adesione consente una valutazione preventiva dei rischi fiscali e una procedura abbreviata di interpello preventivo. Il periodo di accertamento viene ridotto di due anni.
  7. Regime sanzionatorio: Viene introdotto un restyling del regime sanzionatorio, con la non applicazione delle sanzioni amministrative per chi aderisce al regime e comunica tempestivamente e in modo completo i rischi fiscali. Le sanzioni vengono ridotte nel caso di comportamenti riconducibili a rischi non significativi.
  8. Effetti premiali: Per potenziare gli effetti premiali, si prevede l'esonero dalla prestazione di garanzia per il rimborso IVA e una riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti con sistema di controllo del rischio fiscale certificato.
  9. Procedure: L'adesione avviene mediante domanda telematica, con la comunicazione dell'ammissione al regime entro 120 giorni. Sono previste procedure di osservazione e la possibilità di interlocuzione preventiva "rafforzata" in caso di risposta sfavorevole.

Il decreto mira a favorire una collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti per prevenire i rischi fiscali, semplificare il rapporto tributario e ridurre le sanzioni.


sabato 18 novembre 2023

CAMBIA PASSO: VOUCHER ENERGETICI PER IMPRESE INNOVATIVE A ROMA

 

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “La doppia transizione: digitale ed ecologica”, autorizzato con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, sostiene gli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia rivolti al miglioramento delle condizioni ambientali e dell’efficienza energetica nell’ambito del processo di transizione ecologica del territorio.

Il Bando Voucher Transizione Energetica – anno 2023 prevede contributi a fondo perduto per consulenza, formazione e impianti, macchinari e attrezzature finalizzati all’efficientamento energetico dell’impresa e all’introduzione di fonti di produzione energetica rinnovabili.

Le risorse messe a disposizione delle imprese per la misura ammontano a complessivi euro 2.500.000,00. 

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese aventi sede legale e/o unità locale a Roma e provincia.
Le imprese devono essere, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, con il pagamento del diritto annuale e con la dichiarazione dell’attività svolta.

Spese ammissibili

A. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA:

  1. audit energetico e diagnosi energetica dei processi;
  2. spese progettuali e legali per la creazione di Comunità Energetiche;
  3. redazione di piani di efficientamento energetico;
  4. sistemi di gestione energetica ISO 5001;

B. SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE:

  1. costi per la formazione del personale interno per la creazione di una figura aziendale di esperto gestione energetica (EGE) o energy manager;

C. SPESE PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE:

  1. acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione
  2. acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; 
  3. acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell’intervento; 
  4. acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento; 
  5. acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
  6. acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia.

Spese per impianti, macchinari e attrezzature

Se l’impresa presenta spese relative a questa tipologia, in sede di rendicontazione dell’intervento effettuato (dopo la fase di concessione del voucher) deve allegare la relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o di un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), esclusivamente utilizzando il modello predisposto dalla Camera, che certifichi il dettaglio dell’intervento realizzato con evidenza, a pena di inammissibilità, del risparmio energetico conseguito attraverso l’intervento ovvero della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Entità del contributo

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher, pari al 70% delle spese ammissibili, fino all’ importo massimo di euro 10.000,00 a impresa
Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di euro 3.000,00 (al netto dell’IVA). 

Modalità di invio della domanda

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa richiedente, attraverso lo strumento Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 14:00 del 21 novembre 2023 alle ore 14:00 del 21 dicembre 2023
Sono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. 
Le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Per l'invio telematico è necessario accedere tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it e procedere con il seguente percorso, a partire dalle ore 14:00 del 21 novembre 2023:

  • Sportello Pratiche
  • Servizi e-gov
  • Contributi alle imprese
  • Accedi
  • Selezionare lo sportello "Camera di Commercio di Roma" e selezionare il bando "Bando Voucher Transizione Energetica – Anno 2023"
  • Compilare il form con i dati dell'impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda
  • Firmare digitalmente il modello e riallegarlo
  • Procedere con la funzione "Allega" per allegare tutti i documenti previsti dal Bando firmati digitalmente

Non è ammesso il precaricamento della domanda nel sistema: solo a partire dalle ore 14:00 del 21 novembre sarà possibile accedere al Bando e inserire la domanda.


venerdì 17 novembre 2023

COMPENSAZIONI FISCALI 2024. LE SORPRESE IN ARRIVO!

 

Cambiano le compensazioni in F24, o almeno è questa la proposta contenuta nella legge di Bilancio 2024 attualmente in fase di esame parlamentare, che ha l’obiettivo di contrastare abusi e condotte illecite che si sono manifestati negli ultimi anni, in particolare le frodi legate all'utilizzo di crediti fiscali inesistenti per estinguere posizioni debitorie, anche presso enti diversi, soprattutto in ambito previdenziale.
Le nuove regole prevedono diverse modifiche significative.
Innanzitutto, si propone l'obbligo generale di utilizzare i servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi di compensazioni attraverso il modello F24. Inoltre, si vieta la compensazione di crediti con debiti d'imposta nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relative sanzioni o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, se l'importo complessivo supera i 100.000 euro.
Le regole per le compensazioni dei contributi previdenziali subiranno anch'esse importanti modifiche. L'utilizzo dei canali telematici delle Entrate diventa obbligatorio anche per la compensazione di debiti d'imposta con crediti verso l'INPS e l'INAIL. Ci saranno nuove restrizioni anche per coloro che hanno visto la chiusura automatica della partita IVA a causa di comportamenti fraudolenti.
Tuttavia, è importante notare che la legge è ancora in fase di esame parlamentare e potrebbe subire ulteriori modifiche. Una delle principali novità introdotte riguarda la stretta sulle compensazioni effettuate tramite il modello F24 a partire dal 1° luglio 2024. Attualmente, è possibile eseguire versamenti in compensazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione solo se il saldo finale è positivo. Con la nuova legge, questa possibilità verrebbe eliminata.
La legge propone anche limitazioni per i contribuenti con debiti nei confronti dell'Erario. Coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, senza provvedimenti di sospensione o pagamenti scaduti, non potranno avvalersi della compensazione tramite modello F24 a partire dal 1° luglio 2024. Questa esclusione sarà revocata solo quando le violazioni contestate saranno completamente risolte.
Altre restrizioni riguardano la compensazione dei crediti verso l'INPS e l'INAIL. Vengono introdotti nuovi limiti e regole per la compensazione di crediti di qualsiasi importo maturati nei confronti di questi enti. Ad esempio, la compensazione dei crediti contributivi verso l'INPS potrà essere effettuata solo dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi.
Infine, la legge propone di estendere il divieto di compensazione dei crediti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA. Attualmente, tale divieto si applica a partire dalla data di notifica del provvedimento e continua fino a quando la partita IVA risulta cessata. Con la modifica proposta, questo divieto si estenderebbe anche ai contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA a causa di rischi legati al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie.

giovedì 16 novembre 2023

STRATEGIE VINCENTI: COME VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

 


La Legge di Bilancio 2023, nei commi 100-105, ha reintrodotto una misura molto attesa da numerosi contribuenti. Si tratta della facoltà di spostare al di fuori delle società gli immobili non direttamente impiegati nell'attività, godendo di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, insieme a una riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

La scadenza originariamente fissata per il 30 settembre 2023 è stata prorogata al 30 novembre dal Decreto Proroghe GU n 228 del 29 settembre, che ha anche modificato i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, la quale dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023.

Soggetti e beni coinvolti

Possono accedere a questa attribuzione agevolata le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che possiedono:

  • immobili diversi da quelli di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Si tratta quindi di immobili non utilizzati come strumenti per l'attività (sono consentite solo assegnazioni di immobili strumentali solo per natura o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio);
  • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.

Le stesse condizioni dell'assegnazione agevolata si applicano alla cessione ai soci e alla trasformazione della società in una società semplice. È richiesto che tutti i soci, al momento dell'operazione agevolata, fossero iscritti nel libro soci (o comunque risultassero soci) alla data del 30 settembre 2022. Il termine è stato riaperto, con scadenze diverse, anche per l'estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore individuale.

Imposte dirette

Nel regime ordinario, l'assegnazione di un bene comporta che il suo valore normale (ovvero il valore di mercato), dedotto il costo fiscale, concorra alla formazione di una plusvalenza soggetta alle imposte ordinarie (Irpef e Irap per le società di persone, Ires e Irap per le società di capitali). Tuttavia, nel regime agevolato, non è dovuta alcuna imposta diretta, tranne un'imposta sostitutiva omnicomprensiva dell'8% (che diventa 10,5% per le società risultanti non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione). Le riserve in sospensione d'imposta annullate per l'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono soggette ad imposta sostitutiva al 13%.

Imposte indirette

Per le imposte indirette è necessario determinare se l'assegnazione debba essere soggetta a Iva o meno. Nel primo caso, non sarà soggetta a imposta di registro in applicazione del principio di alternatività Iva/registro, di cui all'articolo 40 del d.p.r. 131/86; potrebbe comunque essere soggetta ad imposte ipotecaria e catastale. Nel secondo caso, l'assegnazione è soggetta a imposta proporzionale di registro. È essenziale comprendere il trattamento Iva dell'assegnazione, poiché non è soggetto ad alcuna agevolazione a causa dei vincoli comunitari, potendo talvolta costituire un ostacolo all'assegnazione.

Se l'assegnazione è soggetta ad imposta di registro e ad imposte ipotecaria e catastale, la disciplina dell'assegnazione agevolata prevede che la prima imposta sia dimezzata rispetto alla misura ordinaria, mentre le seconde siano dovute sempre nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Base imponibile dell'assegnazione agevolata

Un aspetto spesso cruciale per i contribuenti, più della sola imposta sostitutiva e della riduzione dell'imposta di registro, è la possibilità di determinare la base imponibile in misura pari a quella risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del d.p.r. 131/86. In altre parole, il contribuente, se conveniente, può corrispondere le imposte dovute sulla base del valore catastale dei beni (rendita per moltiplicatori dell'imposta di registro) e non sulla base del valore normale.

Scadenze

L'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice possono essere effettuate entro il 30 novembre 2023. L'imposta sostitutiva, che inizialmente poteva essere versata in due soluzioni (il 60% entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023), ora deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023, come stabilito dal Decreto Proroghe - GU n 228 del 29 settembre.


mercoledì 15 novembre 2023

CONDOMINIO. PRESIDENTE E SEGRETARIO: SONO DAVVERO NECESSARI?


La Legge N° 220/2012, che ha introdotto la Riforma del Condominio, non ha stabilito alcuna prescrizione riguardante la designazione del Presidente e del Segretario. Di conseguenza, non esiste un obbligo normativo per la nomina di tali figure che possa compromettere la validità del verbale dell'assemblea condominiale. Questo è in netto contrasto con i requisiti delineati dall'art. 2375 del codice civile, intitolato "Verbale delle deliberazioni dell’assemblea," nel contesto del diritto societario, in cui le decisioni dell'assemblea devono essere registrate in un verbale firmato dal presidente e dal sottosegretario o dal notaio.

La Corte di legittimità ha chiarito che l'efficacia del verbale dell'assemblea condominiale ha la natura giuridica di un documento privato. Pertanto, il valore legale del verbale assembleare, accompagnato dalle firme del presidente e del segretario, serve a indicare l'origine delle dichiarazioni da parte dei firmatari (Cass. Ord. N° 11375/2017).

Il Decreto Legge N° 104 del 14 agosto 2020, successivamente convertito nella Legge N° 126 del 13 ottobre 2020, ha confermato e modificato le procedure per le assemblee, come specificato nell'art. 66 disp. att. c.c. L'art. 63 di tale decreto ha introdotto, al comma 1 bis, lettera b), la possibilità che la partecipazione all'assemblea avvenga tramite videoconferenza, previo consenso di tutti i condomini. In questo caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, viene trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità della convocazione.

Pertanto, sebbene il Presidente e il Segretario siano richiamati nell'art. 66 disp. att. c.c., eventuali difetti legati alla loro nomina, revoca, firma o rimozione sono considerati semplici irregolarità che non compromettono la legittimità della deliberazione. Tali irregolarità non sono equiparabili, ad esempio, al difetto di convocazione o alla mancanza dei quorum necessari, e di conseguenza, qualsiasi indagine su tali questioni sarebbe considerata irrilevante (Trib. Civ. Roma Sez. V Sent n. 17028/2020).